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"Lavori in quota, l’Emilia Romagna aggiorna le norme di sicurezza"
fonte www.edilportale.com / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
02/07/2015 - Con la
delibera 699/2015 l’
Emilia Romagna ha
aggiornato la normativa per la prevenzione delle cadute dall’alto nei
lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile.
Si tratta dell’installazione di dispositivi permanenti sulle coperture degli edifici e sulle facciate vetrate continue con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio durante l’accesso, il transito e l’esecuzione di lavori futuri, che dovranno rispettare una serie di requisiti.
L’installazione dei dispositivi, specifica la delibera, non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi.
- interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire;
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientranti nell’attività edilizia libera;
- interventi sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione e sulle facciate di edifici esistenti subordinati a SCIA o rientranti nell’attività edilizia libera.
Sono escluse:
- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 metro;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia.
Per gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale l’elaborato tecnico deve essere allegato al progetto definitivo.
Negli interventi di edilizia libera il committente deve conservare l’elaborato.
Nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, i dispositivi permanenti di protezione devono essere conformi alle autorizzazioni degli enti preposti.
I dispositivi permanenti di protezione installati prima dell’entrata in vigore della delibera risultano conformi se corredati da:
- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dai dispositivi o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
- certificazioni del produttore;
- dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
- manuale d’uso;
- programma di manutenzione.
Si tratta dell’installazione di dispositivi permanenti sulle coperture degli edifici e sulle facciate vetrate continue con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio durante l’accesso, il transito e l’esecuzione di lavori futuri, che dovranno rispettare una serie di requisiti.
L’installazione dei dispositivi, specifica la delibera, non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi.
Dispositivi anticaduta, chi deve installarli
L’obbligo di installazione dei dispositivi si applica agli edifici pubblici e privati nei casi di- interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire;
- interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientranti nell’attività edilizia libera;
- interventi sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione e sulle facciate di edifici esistenti subordinati a SCIA o rientranti nell’attività edilizia libera.
Sono escluse:
- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 metro;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia.
Adempimenti per l'installazione dei dispositivi anticaduta
Per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), il committente dei lavori deve presentare l’elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione allegandolo alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori.Per gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale l’elaborato tecnico deve essere allegato al progetto definitivo.
Negli interventi di edilizia libera il committente deve conservare l’elaborato.
Nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, i dispositivi permanenti di protezione devono essere conformi alle autorizzazioni degli enti preposti.
I dispositivi permanenti di protezione installati prima dell’entrata in vigore della delibera risultano conformi se corredati da:
- relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dai dispositivi o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
- certificazioni del produttore;
- dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
- manuale d’uso;
- programma di manutenzione.
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