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"Sulla culpa in eligendo e in vigilando per la valutazione dei rischi "

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

06/07/2015 - Una sentenza quella che si commenta nella quale viene messa in evidenza dalla Corte di Cassazione penale la necessità da parte del datore di lavoro di scegliere oculatamente il soggetto al quale affidare la valutazione dei rischi esistenti nella propria azienda nonché di vigilare sul suo operato e sui tempi di esecuzione di tale importante adempimento, necessità tanto più avvertita nel caso in cui il datore di lavoro, che è titolare indelegabile dell’obbligo di valutare i rischi e di elaborare il relativo DVR, si affidi a soggetti o società esterne. Individuata nel caso in esame dapprima dal Tribunale e ribadita quindi dalla suprema Corte una “ culpa in eligendo” a carico del datore di lavoro, addebitata al momento della scelta del soggetto al quale ha affidata la valutazione dei rischi ed una “culpa in vigilando” a carico dello stesso nel momento in cui non ha provveduto a controllare il suo operato.

Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una cooperativa alla pena dell’ammenda per la contravvenzione prevista dall’articolo 29 comma 1 e punita dall’articolo 55 comma 1 del D. Lgs.  n. 81/2008 perché, in qualità di datore di lavoro,  non aveva effettuata la valutazione dei rischi e non aveva elaborato il documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi previsti dall’articolo 41.
 
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto impugnazione qualificata come appello, nella quale ha sostenuto che aveva commissionato ad una società esterna la redazione del documento di valutazione dei rischi, documento che era stato redatto in ritardo per cause imputabili alla società stessa ed era stato presentato alla Asl 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato. Il Tribunale aveva comunque ritenuto sussistente una “culpa in eligendo” e una “culpa in vigilando” in capo all’imputato, il quale si era affidato ad una impresa inadeguata e non aveva sorvegliato sui tempi di effettiva redazione del documento. In merito la difesa del datore di lavoro ha messo in evidenza che, ammesso pure che il documento presentato avesse alcune lacune, la versione definitiva dello stesso era stata comunque depositata nel successivo mese di agosto.
 
Le decisioni della suprema Corte
L’impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, essendo stata proposta avverso una sentenza di condanna alla sola ammenda inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, è stata ritenuta inammissibile da parte della Corte di Cassazione perché basata su motivi non sufficientemente specifici. Secondo la stessa Corte, infatti, la difesa si era limitata a mere indimostrate asserzioni in relazione alla circostanza che il ritardo nella redazione del documento di valutazione dei rischi sarebbe stato imputabile esclusivamente all’inerzia della società che era stata incaricata a tale scopo per cui i rilievi presentati non sono stati ritenuti idonei a scardinare l’impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente ha trascurato infatti, secondo la suprema Corte,  “ di contestare le affermazioni contenute nella stessa sentenza, secondo cui vi sarebbero, nel caso di specie, sia una culpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento ad una società dotata di un’organizzazione inadeguata, sia una culpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento”. “Né la difesa ha spiegato”, ha così concluso  la Sez. III , “perché l’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, abbia comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 38, comma 2 e articolo 29, comma 4)”.
 
Tenuto conto, altresì, della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente, a norma dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
 
Corte di Cassazione - Penale Sezione III - Sentenza n. 12962 del 26 marzo 2015  -  Pres. Fiale – Est. Andronio – P.M. D’Ambrosio - Ric. omissis. - Individuata a carico di un datore di lavoro la “culpa in eligendo” e la “culpa in vigilando” per avere affidata la valutazione dei rischi aziendali a una società esterna non dotata di idonea organizzazione e per non avere controllato il suo operato.
 
 
Gerardo Porreca



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