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"La normativa europea e nazionale sui campi elettromagnetici"
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
27/07/2015 - In questi ultimi vent’anni è aumentata sempre più la sensibilizzazione sulle conseguenze dell’
esposizione dell’uomo ai campi elettromagnetici. Sensibilizzazione che è andata di pari passo con l’
attenzione del legislatore:
se le prime norme erano specifiche solo per alcuni campi di
applicazione e per precisi valori di frequenza, ora la normativa
comprende tutta la gamma di radiazione elettromagnetica.
Proprio per poter fare una breve rassegna della normativa correlata
ai campi elettromagnetici, ci soffermiamo oggi su un intervento che si è
tenuto al seminario “ Campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro”, promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con Elettroprogetti (19 Maggio 2015, Rimini).
L’intervento “
Esposizione dei lavoratori, valutazioni e
misure, Esempi pratici in alcuni ambienti di lavoro”, a cura dell’Ing.
Marco Moretti e dell’Ing. Fabio Melucci, non solo riporta utili indicazioni
sulla strumentazione per la valutazione dei campi elettromagnetici,
sull’individuazione delle sorgenti e sull’esecuzione delle misurazioni, ma
presenta le
principali normative sui campi
elettromagnetici (CEM).
La
Raccomandazione del Consiglio europeo del 12 luglio 1999
(1999/519/CE), relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz,
specifica dei “valori limiti di
base (Valori limite di esposizione) basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche di meccanismi di accoppiamento
tra i campi ed il corpo, i quali si manifestano con un assorbimento di energia
elettromagnetica da parte dell’individuo.
Le grandezze fisiche che si utilizzano sono grandezze cosiddette
dosimetriche cioè che sono direttamente estrapolate dall’organismo.
Le principali di queste sono:
-
tasso specifico di assorbimento di energia (S.A.R.);
-
densità di corrente indotta Is.
Essendo le grandezze dosimetriche
e esposimetriche non misurabili la legge prescrive anche i livelli di
riferimento (Valori di azione) di grandezze direttamente misurabili espressi in
termini di:
- Intensità campo elettrico E
(V/m);
- Intensità campo magnetico H
(A/m);
- Induzione Magnetica B (T);
- Densità di potenza ad onda
piana equivalente Seq (W/m2)”.
E dunque il rispetto di tutti i
livelli di riferimento raccomandati “garantisce il rispetto dei limiti di base”.
Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 - è relativo alla “fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300
GHz”.
Dunque anche in questo caso
vengono fissati:
-
limiti di esposizione (sono valori definiti ai fini della tutela
della salute da effetti acuti che non devono essere superati in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori);
-
valori di attenzione (sono valori che non devono essere superati
negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate);
-
obiettivi di qualità (sono valori definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione
dell’esposizione ai campi).
Invece con il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 – sono fissati “i limiti di esposizione e i
valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al
funzionamento ed all’esercizio degli
Elettrodotti”.
Il documento ricorda che non deve
“non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l’Induzione
Magnetica e di 5 KV/m per il Campo Elettrico. A titolo di misura precauzionale
per la protezione di possibili effetti a lungo termine nelle aree di gioco, in ambienti
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore si assume
il valore di 10 μT da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore
nelle normali condizioni di esercizio”.
E viene posto un
obiettivo di qualità: “ai fini della
progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi generati da elettrodotti
operanti alla frequenza di 50 Hz viene fissato l’obiettivo di qualità di 3 μT
inteso sempre come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore”.
Veniamo ora al Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n°81 e successive
modifiche.
Dopo aver ricordato che il
campo di applicazione (art. 206) è per
frequenze da 0 Hz a 300 GHz, vengono riportate diverse
definizioni e informazioni sull’
identificazione dell’esposizione e
valutazione dei rischi (art. 209).
Riprendiamo qualche indicazione
dell’art.210 relativo alle
misure di
prevenzione e protezione.
Secondo l’articolo 210 se, a
seguito della valutazione dei rischi, risulti che i valori di azione sono
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che
comprende misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, ad esempio con riferimento a:
- “altri metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici”;
- “scelta di attrezzature che
emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere”;
- “misure tecniche per ridurre
l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di
dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione
della salute”;
- “appropriati programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro”;
- progettazione e struttura dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
- “limitazione della durata e
dell’intensità dell’esposizione”;
- “disponibilità di adeguati dispositivi
di protezione individuale”.
E si ricorda che in nessun caso “i
lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione”.
Veniamo infine alla direttiva
2013/35/UE del 26 giugno 2013 che dà le “disposizioni minime di sicurezza e
di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici). La direttiva non affronta gli effetti a
lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento
che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dall’esistenza
di una relazione causale”.
In particolare la direttiva “stabilisce
le
prescrizioni minime, lasciando
quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più
favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando
valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione
(VLE) per i campi elettromagnetici. L’attuazione della presente direttiva non
dovrebbe tuttavia giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente
in ciascuno Stato membro”.
L’intervento ricorda che è opportuno
“che i datori di lavoro siano tenuti ad assicurare che i rischi derivanti dai
campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.
È tuttavia possibile che, in casi
specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE stabiliti nella presente
direttiva siano superati solo in via temporanea. In tal caso i datori di lavoro dovrebbero
prendere le misure necessarie per ripristinare quanto prima il rispetto dei VLE”.
Riguardo alla direttiva
2013/35/UE l’intervento riporta le molte
definizioni
rilevanti contenute, ad esempio in relazione agli effetti, ai
livelli d’azione LA (livelli “stabiliti
per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti
VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione”)
e ai
valori limite d’esposizione VLE
(i VLE relativi agli effetti sanitari, sono i VLE “al di sopra dei quali i
lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il
riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”,
mentre i VLE relativi agli effetti sensoriali, sono i “VLE al di sopra dei
quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle
percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”).
Inoltre si ricorda che con la
direttiva “gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro assicuri che
l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE
relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui
all’allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all’allegato III, per
gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei
VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle
pertinenti procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 4.
Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il VLE,
il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 5,
paragrafo 8”. E ai fini della direttiva, “ove sia dimostrato che i pertinenti
LA di cui agli allegati II e III non sono superati, si considera che il datore
di lavoro rispetta i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli
effetti sensoriali”.
Ricordiamo per concludere che la 2013/35/UE,
che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita dagli stati
membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva
abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza
riportate in allegato IV.
Dunque con la pubblicazione prima
della direttiva 2012/11/UE e poi della direttiva 2013/35/UE sono stati modificati
i termini
di entrata in vigore delle disposizioni relative al Titolo VIII (Agenti
Fisici), capo IV (Protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a campi elettromagnetici) del D.Lgs. 81/2008:
entrata in vigore che è spostata al
1°
luglio 2016.
In ogni caso, in attesa della
riformulazione del Titolo VIII capo IV del D.Lgs. 81/2008, ai fini del
recepimento della nuova direttiva rimane valido il principio generale - art.28 e
art. 181 del D.Lgs. 81/2008 - che
impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e
la sicurezza con riferimento anche a quelli derivanti dalle esposizioni a campi
elettromagnetici.
“ Esposizione dei lavoratori, valutazioni e misure, Esempi
pratici in alcuni ambienti di lavoro”, a cura dell’Ing. Marco Moretti e
dell’Ing. Fabio Melucci, intervento al seminario “Campi elettromagnetici negli
ambienti di lavoro” (formato PDF, 8.47 MB).
Tiziano Menduto
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