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"La corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per un infortunio"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

27/07/2015 -
E’ ormai consolidata la posizione della Corte di Cassazione in merito alla individuazione della responsabilità del RSPP con riferimento ad un infortunio sul lavoro occorso nell’azienda presso la quale svolge la propria attività, posizione ribadita di recente del resto dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 38343 del 24/4/2014 relativa alla vicenda della Thyssenkrupp.
 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha sostenuto infatti la suprema Corte nella sentenza in commento, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, disincentivando, se necessario, eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha riformata una sentenza emessa dal Tribunale, limitatamente alla misura della pena, ridotta a mesi quattro di reclusione a seguito di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, con la quale era stato condannato il RSPP di una azienda responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un dipendente, avendo omesso lo stesso di far predisporre idonee misure a tutela dei lavoratori addetti all'impianto di laminazione dell’azienda. L'infortunio era stato così ricostruito dai giudici di merito: il ciclo produttivo della laminazione comprendeva tre fasi destinate alla formazione di lingotti d'acciaio, alla trasformazione di essi in verghe e alla fase di raffreddamento nella quale transitavano per una via a rulli, coperta in un primo tratto e munita solo di ripari verticali nell'ulteriore tratto. Il lavoratore, in quest'ultima fase, dopo aver rimosso un incaglio, si era avvicinato alla linea di laminazione per verificarne il funzionamento ed era stato trafitto da una verga di acciaio uscita dal canale di scorrimento che lo aveva infilzato alla nuca.
 
Il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato responsabile della mancata predisposizione di misure tecnico-organizzative che evitassero, durante il ciclo produttivo in corso, l'accesso alla linea di laminazione dei lavoratori addetti al controllo. La Corte territoriale, dopo aver sottolineato che la ricostruzione dell'infortunio operata dal primo giudice non fosse contestata, ha condiviso la centralità del profilo di colpa inerente alle misure di protezione finalizzate a salvaguardare l'incolumità del lavoratore che, per qualsivoglia motivo, si fosse avvicinato alla linea di laminazione sporgendosi all'interno di essa. Il giudice di appello ha, in proposito, ritenuto che le misure adottate non fossero idonee a precludere in modo assoluto il transito dei lavoratori nella zona alla quale il lavoratore deceduto aveva avuto accesso, deducendo ciò dal fatto che la totale segregazione di tale zona fosse stata attuata dal datore di lavoro dopo l'infortunio, con l'aggiuntiva misura per cui l'ingresso all'area segregata era stato vincolato da un sistema automatico che consentiva l'accesso soltanto a laminatoio fermo.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per diversi motivi. Lo stesso ha fatto presente che, avendo la società datrice di lavoro apportato prima dell’infortunio rilevanti modifiche all'impianto di laminazione, ottemperando alle prescrizioni date dall'Azienda Sanitaria Locale, i dirigenti della società e lui stesso avevano la ragionevole convinzione che l'impianto fosse conforme alle esigenze di sicurezza, anche perché stabilimenti con analoga attività produttiva avevano anch'essi l'impianto non completamente segregato. La società aveva già dato inoltre precise e rigorose direttive in base alle quali in caso di incaglio si sarebbe dovuta rispettare una procedura di intervento secondo la quale la rimozione di un incaglio doveva essere effettuata solo dopo che l'impianto di lavorazione fosse stato fermato.
 
La Corte di Appello, ha inoltre sostenuto il ricorrente, aveva fondato il giudizio di una sua condotta colposa sul solo fatto che questi non avesse proposto la segregazione totale dell'impianto, mentre avrebbe dovuto invece accertare quali fossero i sistemi più sicuri suggeriti nelle facoltà universitarie di ingegneria e realizzati nell'industria italiana ed estera di produzione e lavorazione dell'acciaio, potendosi fondare tale giudizio solo sulla non conformità dell'impianto a quelli ritenuti più sicuri secondo la miglior scienza e la migliore tecnica nel periodo precedente il verificarsi dell'infortunio. L’imputato ha fatto presente, altresì, di non avere nessuna responsabilità di natura penale non avendo il potere di decidere la modifica dell'impianto di laminazione e ha sostenuto, con riferimento alla inosservanza dell'art. 40 secondo comma del codice penale, che la sentenza sarebbe erronea perché non può configurarsi un obbligo giuridico di impedire l'evento a carico di colui che, per mancanza di poteri decisionali, non abbia il potere di impedirlo.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha pertanto rigettato. La stessa con specifico riferimento alla responsabilità del RSPP ha richiamato alcuni principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. La Sez. IV ha ricordato che recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “ ha ribadito il principio interpretativo secondo il quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261107)”.
 
Più in generale”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “ con riguardo all'elemento soggettivo del reato, si è chiarito che il soggetto al quale sono stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, previsti dall'art. 9 d.lgs. n. 626/1994, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Ciò sul presupposto che il sistema prevenzionistico voluto dal legislatore affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dall'art. 8 bis d. lgs. n.626/94 per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori”.
 
La Corte di Appello” ha così concluso la suprema Corte, “ ha, poi, indicato i compiti richiesti dalla legge al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ritenendo che, pur in assenza di sanzioni penali specificamente previste dalla legge a suo carico, la sua responsabilità penale derivasse dall'obbligo giuridico di lavorare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, concorrendo la colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio. Il giudice di appello, ha quindi correttamente affermato che, nel sistema elaborato dal legislatore, si presume che alla segnalazione di una situazione pericolosa da parte del responsabile del servizio di prevenzione segua l'adozione delle misure necessarie per ovviarvi da parte del datore di lavoro”.
 
 
 
 
Gerardo Porreca

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