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"Sulla non responsabilità del lavoratore per la rimozione del parapetto"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
31/08/2015 - Fra i casi per
i quali la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sulla
responsabilità o meno del datore di lavoro per un infortunio occorso ad un
lavoratore dipendente in relazione al
comportamento che lo stesso ha tenuto durante l’evento infortunistico di cui è
stato vittima si cita quello di cui alla sentenza in esame riguardante la caduta
di un lavoratore da un ponteggio per la mancanza di una parte del parapetto di
protezione. Non è da considerarsi abnorme, anomalo o comunque esorbitante, ha
sostenuto la Corte suprema nella sentenza, né comunque tale da interrompere il
nesso causale fra la condotta colposa del datore di lavoro per la carenza delle
necessarie misure di protezione e l’evento lesivo, il comportamento
di un lavoratore che è caduto da un ponteggio per la mancanza di una parte
del parapetto che lo stesso ha dovuto comunque rimuovere per potere lavorare
secondo le direttive ricevute.
L’evento e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il datore
di lavoro di un’impresa alla pena dell'ammenda in relazione al reato di cui
agli artt. 126 e 159, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 per avere
omesso di dotare di parapetto un ponteggio che si trovava a circa sei metri da
terra, con pericolo di caduta dall'alto dell'operaio che ci stava lavorando.
Avverso la sentenza l'imputato,
tramite il difensore, ha proposto impugnazione qualificata come appello,
deducendo, sostanzialmente, la mancanza della prova della responsabilità
penale. Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, l'ufficiale di polizia
giudiziaria che aveva proceduto all'accertamento aveva affermato che il
ponteggio in questione era dotato di parapetto per tutta la sua lunghezza,
salvo per un metro e mezzo, proprio nella parte nella quale stava lavorando
l’operaio e, sempre secondo la difesa, la rimozione temporanea del parapetto
era da addebitare allo stesso lavoratore fatta alla presenza del capocantiere che
era preposto alla vigilanza.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso, qualificato come ricorso
per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di procedura penale perché
proposto contro una sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, del
codice di procedura penale, in quanto recante condanna alla sola pena
dell'ammenda, è stato ritenuto inammissibile. Lo stesso è risultato sottoscritto da un difensore
non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori il che ha determinato,
ai sensi dell'art. 613 del codice di procedura penale la sua inammissibilità
per cassazione anche se convertito in questo mezzo l'atto di appello
erroneamente proposto dalla parte.
La Corte di Cassazione in ogni caso, anche
a prescindere da tali considerazioni, ha rilevato che il ricorso è stato comunque
formulato in modo non specifico avendo lo stesso ricorrente ammesso sostanzialmente
che il ponteggio era privo di parapetto
proprio nella parte in cui si trovava l'operaio che stava lavorando su uno dei
cornicioni. “
Il Tribunale”, ha così concluso la suprema Corte, “
senza che la difesa abbia proposto alcuna
contestazione con l'atto d'impugnazione, ha evidenziato che, senza
l'asportazione del parapetto, data la distanza tra il ponteggio e il palazzo,
non sarebbe stato possibile procedere alla riparazione; con la conseguenza che
l'eliminazione dell'elemento di sicurezza non poteva essere attribuita ad
un'iniziativa estemporanea dal lavoratore, ma doveva essere considerata come
normale per le finalità dell'intervento manutentivo, le cui modalità di
esecuzione erano state determinate direttamente dall'imputato”.
Per quanto sopra detto la Corte di
Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato il
ricorrente, a norma dell'art. 616 del codice di procedura penale al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Gerardo Porreca
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