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"Antincendio: indicazioni sull’aggiornamento obbligatorio"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
01/09/2015 - PuntoSicuro in questi anni si è soffermato più volte sulle novità relative alla autorizzazione ed alla iscrizione dei
professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006, con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011 recante
"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139", decreto
che introduce precise indicazioni sui requisiti per l’iscrizione agli
elenchi dei professionisti antincendio, sui corsi di prevenzione incendi e sull’aggiornamento obbligatorio.
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Per rispondere ai dubbi e alle
esigenze di chiarimento che su questo tema arrivano al Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Dipartimento ha pubblicato,
sul sito del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, il documento “
Autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006 (raccolta delle
disposizioni ministeriali vigenti emanate)” che ci permette di soffermarci ulteriormente
sull’argomento, approfondendo in particolare le
regole e i requisiti dell’aggiornamento obbligatorio.
Ricordiamo innanzitutto, come
indicato nell’articolo 2 del Decreto 5 agosto 2011, che i
professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, “nell'ambito
delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni
di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139,
alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio
2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza
antincendio”.
Tuttavia il decreto sottolinea
che, al di là dei requisiti indicati per l’iscrizione all’elenco, per il
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 7),
i professionisti
devono effettuare corsi
o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata
complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di
iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto
2011), per coloro già iscritti a tale data. E dunque, in questo ultimo caso,
entro la data del
27 agosto 2016. E
in caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli
elenchi sino ad avvenuto adempimento.
Per avere ulteriori e più
dettagliate informazioni sull’aggiornamento obbligatorio possiamo fare
riferimento alla Circolare
DCPREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012 “
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e
seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli
articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011”.
Un allegato della circolare si
sofferma proprio su “
Corsi e seminari di
aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno
(D.M. 5 agosto 2011, art.7)”.
L’allegato ricorda quanto
indicato dal D.M. 5 agosto 2011 riguardo ai corsi e seminari di aggiornamento
della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, e indica che i
seminari “devono essere monotematici, a
carattere informativo, senza limite al numero di partecipanti, avere una durata
non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore. Per il raggiungimento delle 40
ore i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non
più del 30 % del monte ore complessivo previsto nei cinque anni”. I
corsi invece “possono affrontare più
argomenti ed essere articolati in moduli di non più di 4 ore, con un minimo di
2 e un massimo di 4 moduli per corso. Al fine del riconoscimento del monte ore,
i corsi devono concludersi con il superamento di un test finale”.
I professionisti, nell'arco dei
cinque anni, devono seguire corsi/seminari che trattino o approfondiscano uno o
più dei seguenti
argomenti, tenendo
conto delle relative innovazioni tecnologiche e degli aggiornamenti normativi:
- “tecnologia dei materiali e
delle strutture di protezione passiva;
- tecnologia dei sistemi e degli
impianti di protezione attiva;
- verifiche e manutenzione di
prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio;
- procedimenti di prevenzione
incendi;
- approccio ingegneristico e sistema
di gestione della sicurezza;
- regole tecniche di prevenzione
incendi;
- argomenti di prevenzione
incendi su specifiche esigenze o contingenze locali, da valutarsi di concerto
con le strutture territoriali del C.N.VV.F”.
Inoltre i corsi/seminari
frequentati nel quinquennio “devono essere il più possibile diversificati tra
gli argomenti di cui sopra”. E “non può essere valutata, dall'Ordine o dal
Collegio professionale, ai fini del raggiungimento delle 40 ore previste per la
conferma dell’iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso
base di specializzazione di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, così come la
ripetizione di un evento formativo di aggiornamento già frequentato, ovvero la
partecipazione a corsi o seminari non in linea con i contenuti sopra indicati”.
Infine, poiché “non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi e/o
seminari frequentati”, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza “devono
essere predisposti, dal soggetto organizzatore, appositi sistemi di
registrazione delle presenze”.
Anche un’altra circolare – la
Circolare DCPREV prot. n. 1486 del 01
febbraio 2013 – affronta il tema dei “
Corsi
base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4
e 7 del D.M. 5 agosto 2011”.
In particolare se con la
precedente circolare n. 7213 si indicava una presenza massima di 40 unità nei
corsi di aggiornamento, con la circolare
n. 1486 si indica che “da un primo periodo di implementazione delle
suddette nuove modalità di svolgimento dei corsi base e dei corsi e seminari di
aggiornamento, è emersa la necessità, rappresentata dagli stessi organismi
formatori, di poter ampliare il
numero
di partecipanti ai corsi in argomento, ad oggi limitato a 40 unità. Al
riguardo, fermo restando l’obiettivo primario sotteso nella circolare in
oggetto richiamata di fornire compiutamente tutti gli elementi conoscitivi
necessari all’attività professionale nel settore della prevenzione
incendi, si ritiene che il numero di discenti possa essere incrementato di
20 unità, verificando nel contempo, da parte del soggetto organizzatore, che
sia garantita un’efficace interazione tra discenti e docenti”.
Ricordiamo, per concludere questo
breve promemoria sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio,
che il documento elaborato dal Dipartimento dei vigili del fuoco riporta il
contenuto di
varie disposizioni sul
tema dell’autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno:
- Nota DCPREV prot. n. 12627 del
28/09/2011, D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139". Primi chiarimenti;
- Nota DCPREV prot. n. 7213 del
25/05/2012: Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e
seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli
articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011;
- Circolare DCPREV prot. n. 1486
del 01/02/2013: Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e
seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli
articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Ulteriori indicazioni;
- Circolare DCPREV prot. n. 11956
del 09/10/2014: Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati
congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali;
- Decreto Ministeriale Ministero
dell'Interno Del 16/05/1986: Procedure per il conferimento ai funzionari dei
ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali
territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- Circolare Ministeriale
Ministero dell'Interno 30/09/1989 n. 24: Validità delle certificazioni e delle
dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione
incendi;
- Circolare Ministeriale
Ministero dell'Interno 21/10/1992 n. 18: Firma di tecnici su progetti ed altri
elaborati nel settore della prevenzione incendi;
- Sintesi delle Principali Disposizioni
e Chiarimenti Forniti (codice di individuazione alfanumerico o di abilitazione,
professionisti sospesi e/o radiati, aggiornamento dei dati in tempo reale, corsi
di formazione, ...).
RTM
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