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"Sigaretta elettronica sul lavoro: ammessa o vietata?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/09/2015 -
Pubblichiamo
un articolo tratto da “ Articolo 19” n.
02/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende
della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Sigaretta elettronica: ammessa o vietata?
Da parte di numerosi RLS ci è
stato chiesto, per diverse situazioni lavorative, se sia lecito oppure vietato
fare uso nei luoghi di lavoro delle sigarette elettroniche, in quanto il
problema è controverso e spesso si creano
dissapori sia tra sia tra i lavoratori, sia tra lavoratori e datori di lavoro.
Il problema è come interpretare
l’applicazione dell’art. 51, Tutela della salute dei non fumatori, della Legge n.
3 , 16 gennaio 2003, che al primo comma così recita:
È vietato fumare nei locali
chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad
utenti o al pubblico;
b) [quelli riservati] ai fumatori
e come tali contrassegnati.
Il testo è chiarissimo, non
lascia spazio ad interpretazioni di alcun genere, garantendo una totale
protezione dal fumo passivo per i non fumatori (nel nostro caso i lavoratori
non fumatori).
Ma tutto è cambiato con la
comparsa sul mercato della sigaretta elettronica, fumando la quale non si
produce il tipo di fumo prodotto dalle normali sigarette a base di tabacco.
Allora il nodo diventa quello di
capire se il divieto generalizzato di fumare negli ambienti di
lavoro, ivi sancito, si applica non solo al fumo di tabacco ma anche all’uso
della sigaretta elettronica.
A questo quesito siamo in grado
oggi di rispondere in modo preciso, sulla base di una fonte ufficiale,
istituzionalmente preposta a fornire risposte a quesiti riguardanti modalità
applicative ed interpretative delle vigenti norme di legge in campo di
sicurezza del lavoro.
Si tratta della Commissione per
gli Interpelli, istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008, presso il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, proprio per dare
risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per
l’esercizio delle attività di vigilanza, quindi i pareri espressi dalla Commissione
assumono un preciso valore giuridico.
In data 24
ottobre 2013 la Commissione per gli Interpelli si è espressamente
pronunciata sul tema in questione (Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche),
rispondendo ad un quesito posto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che
chiedeva se la normativa generale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro
fosse estendibile anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
La Commissione ha preso in esame
diversi aspetti del problema:
a) secondo le recenti
classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è considerata un
articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in
particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nanometriche - cioè quasi
infinitesimali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici,
etc.);
b) è pur vero che, anche con un
uso moderato e con uso di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere
superata la dose quotidiana (s’intende ovviamente di nicotina) accettabile
prevista dall’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare;
c) è altrettanto vero che non
sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da parte del
particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l’uso della sigaretta elettronica
e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo passivo)
anche dai non fumatori.
Dopo queste premesse, la
Commissione formula delle precise indicazioni, richiamandosi ad una fonte molto
autorevole dal punto di vista tecnico, ovvero l’Istituto Superiore di Sanità,
che il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere formale (espresso in
analogia all’orientamento europeo oggi esistente), che considera le sigarette
elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitaria
2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco.
Quindi, in mancanza di una
specifica (e aggiungiamo “nuova”) previsione normativa non si applica alle sigarette
elettroniche il divieto di fumo previsto dall’art. 51 delle legge n. 3/2003 a
tutela della salute dei non fumatori.
Ma la Commissione non si ferma a
questa lapidaria dichiarazione e intende precisare altri due punti, di
particolare interesse per il RLS, in quanto attengono anche alla valutazione
dei rischi, ovvero ad un processo su cui il RLS è chiamato ad intervenire, che
sono i seguenti:
1) il Datore di Lavoro ha la
possibilità (e quindi la piena facoltà) di vietare l’uso delle sigarette
elettroniche in azienda;
2) se non lo fa, l’uso delle
sigarette elettroniche in azienda è subordinato al fatto che il Datore di
lavoro prenda in esame il problema in sede di valutazione dei rischi.
Infatti, il parere della
Commissione recita testualmente: della sigaretta elettronica […] ne potrà
consentire l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni
vigenti.
Quindi coinvolgendo il RSPP ed il
medico competente ed acquisendo, in sede di consultazione, il parere del RLS.
Nella valutazione inoltre si
dovrà tenere conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica
può esporre i lavoratori, in base alle sostanze che possono essere inalate a
seguito del processo di vaporizzazione (nicotina ma non solo).
Quindi, in conclusione, nei
luoghi di lavoro si potrà “svapare” (neologismo che indica il processo di
aspirare da una sigaretta elettronica) solo se il datore di lavoro non lo ha
esplicitamente vietato ed ha, contestualmente, valutato specificamente i rischi
connessi all’uso
della sigaretta
elettronica (ed adottato eventualmente le conseguenti misure in campo di
areazione, ecc.).
Analizzando il problema dal punto
di vista del Datore di lavoro, egli ha pertanto due sole opzioni:
- o vieta l’uso delle sigarette
elettroniche, con un esplicito e formale provvedimento;
- o lo consente, ma dopo essersi
assunto l’onere e la responsabilità di una puntuale e documentata valutazione dei
rischi.
Non riteniamo opportuno entrare
nel merito della nostra opinione in merito al problema: trovandoci in presenza di
un formale ed esplicito pronunciamento di un organo istituzionalmente preposto,
non possiamo che prenderne atto.
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