News
"Allegato 3B: utile alla valutazione della salute dei lavoratori? "
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
09/09/2015 -
Pubblichiamo un articolo a cura del Prof.
A. Ossicini, pubblicato sulla rivista prevention&research, che esamina gli
ultimi documenti emessi in merito alle risultanze desunte dall’allegato 3 B circa
la raccolta dei dati sanitari dei lavoratori.
ALLEGATO 3B: CON QUESTO “FORMAT” NON SI AVRANNO MAI ELEMENTI UTILI PER
VALUTARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI. ORA È CERTIFICATO!
Torniamo ad occuparci dell’allegato 3 B previsto dall’art.40
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; in questi anni non abbiamo mai discusso sulla
valenza della mappatura dei rischi asseritamente desumibile da detto allegato,
lasciamo il compito ad altri, ma ci siamo espressi, senza infingimenti, in più
riprese con diversi contributi, sulla validità dei fini dichiarati - valore
sanitario-epidemiologico di detti dati, per conoscere lo stato di salute dei
lavoratori, negandone la validità.
Una prima volta [1]
nel 2010 all’indomani del primo invio obbligatorio nel 2009, a seguito anche di
una pubblicazione Ispesl in cui venivano espresse le prime considerazioni e
delle risultanze della Commissione in merito a delle ipotesi di modifica, poi
sospese, in attesa di una riscrittura più organica; una seconda
volta nel 2011 durante la fase di riscrittura a seguito delle indicazioni
della specifica Commissione e successivamente un terza volta [2]
nella primavera del 2012 quando il D.M. applicativo sembrava in dirittura di
arrivo, venne poi emanato solo nell’estate, con successive precisazioni anche
nell’estate seguente del 2013 - chissà perché la stragrande maggioranza della
normativa in materia ha visto la luce nel periodo estivo - e con convinzione
abbiamo sostenuto, spiegando con diverse motivazioni, il NON valore dal punto
di vista sanitario/epidemiologico dei suddetti dati.
Rimandiamo a detti contributi facilmente reperibili in rete,
in bibliografia la titolazione per aiutare la ricerca, senza dovere riportare
qui tutti i diversi motivi che ci portarono a quella dure affermazioni, qui ci
limitiamo a riportare un passaggio significativo alla base del nostro dissenso,
laddove si era costretti a registrare l’affermazione che lo “stato di salute”
del lavoratore, secondo quanto annotato nella relazione di accompagnamento, si
sarebbe potuto ricavare attraverso le informazioni sulla tipologia dei giudizi
di idoneità, anzi più precisamente veniva asserito che:
“..si è ritenuto di
includere nell’allegato 3 B quelle informazioni che, una volta elaborate,
consentano di conoscere periodicamente, e in un ottica di genere…...lo stato di
salute dei lavoratori in relazione ai rischi lavorativi, della popolazione
lavorativa sorvegliata, attraverso le informazioni sulla tipologia dei giudizi
di idoneità”.
Affermazione da subito etichettata come temeraria ed
assolutamente non valida come in quel contributo, ma anche successivamente,
esaustivamente illustrato.
Concludevamo offrendo anche
possibili scuse per le nostre critiche in quanto scrivevamo che non si riusciva
a capire assolutamente come potere intersecare queste informazioni, per poter comprendere
lo stato di salute dei lavoratori e aggiungevamo che se qualcuno ce lo
spiegava, e ci chiariva come ciò poteva essere possibile, non avremmo avuto
difficoltà a fare pubblicamente ammenda di queste nostre critiche
considerazioni.
Obiettivi
Abbiamo seguito attentamente in rete negli ultimi tre anni,
gli sviluppi della situazione e gli esiti degli incontri, plurimi, per le
modifiche con gli annunci dati dalle diverse associazioni che rappresentavano i
Medici Competenti, e di strutture pubbliche, e pazientemente aspettato di
prendere visione delle risultanze dell’invio del 2014, relative al 2013, il
primo formalmente valido dopo il nuovo decreto.
Gli esiti del 2013 per il 2012 - ulteriore periodo di
transizione definito dal D.M. del luglio 2012 - non è dato da sapere che cosa
abbia evidenziato, sappiamo solo che i dati erano non validi anche solo dal
punto di vista quantitativo, quindi non meritevoli di commenti, e non sono, per
quanto di nostra conoscenza, mai stati resi noti!
Prima amara considerazione sono passati quasi cinque anni per
dare attuazione, e che attuazione, alla modifiche previste dalla Legge
n.106/2009 e forse la prossima modifica si limiterà, stando alla lettura dei
vari documenti, ai “codici ATECO” al fine di un migliore riscontro; non
sembrano previste al momento ulteriore modifiche, a meno che dall’incontro
previsto per metà settembre c.a. non ne sortiscano diverse e significative, ma
temiamo non sia così!
Le risultanze dei dati inviati entro il
31marzo 2014, hanno avuto la necessità di elaborazione, oltre dodici mesi,
e sono comparse solo nel luglio c.a , ben tre mesi dopo la nuova scadenze del
2015 (31/3) per l’invio dei dati del 2014, che pertanto avranno gli stessi
identici pregi/difetti di quella che andremo a commentare, non essendo
intervenuta nelle more alcuna nuova modifica/integrazione/suggerimento per una
diversa qualificazione degli stessi, detti dati avranno, per il 2014, solo,
probabilmente, un aumento quantitativo.
Ci auguriamo, come detto, che prima della fine di quest’anno,
per l’inserimento 2016 per il 2015, qualche nuova disposizione venga data,
visto gli auspici con cui si chiude la relazione, ma siamo un po’ scettici.
Materiali e Metodi
La lettura dei vari documenti, comparsi negli ultimi mesi,
relativi all’allegato 3 B, ci riferiamo sia a quelli di alcune regioni comparsi
nel frattempo, o presentati in maniera sparsa in qualche convegno, sia alla
relazione specifica del patronato INCA CGIL [3],
tutte basate sui dati ufficiali poi presentati ufficialmente online, questa
estate, sia sul sito del Ministero della Salute che sul sito Inail, confermano,
a nostro avviso, la non validità di detti dati ai fini sanitari/epidemiologici.
Il corposo documento, a tre firme, Ministero della Salute,
Coordinamento Interregionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro e Inail,
intitolato
“ Allegato 3B del D.lgs 81/2008 – Prime
analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell’art.40” conferma
le nostre previsioni e impressioni; dai dati dell’allegato 3 B non si avranno
elementi validi per valutare lo stato di salute dei lavoratori e non vi sarà
alcun rientro positivo per i medici competenti in termini concreti.
Anche ad una non attenta lettura si evincono tutti i limiti
della validità di detto allegato ai fini a suo tempo dichiarati, almeno per la
parte qui in discussione, sia in via informale che formale – addirittura nel
D.M. che ha modificato l’art.40 si legge nelle note che
“
La principale
utilità dei flussi informativi generati dall’art. 40 sta
nel loro
contributo all’orientamento delle attività di prevenzione in termini di
mappatura degli esposti a rischi professionali (da noi non commentata!)
sottoposti
a sorveglianza sanitaria e
di lettura del loro stato di salute, informazioni
queste finora non disponibili a livello nazionale.” ed all’art.3, comma
2 del D.M. 9.7.2012 che recita “.
.la trasmissione dei dati utilizzabili ai
fini epidemiologici…”.
Infatti la lettura di queste
“Prime analisi dei dati
inviati dai medici competenti ai sensi dell’art.40” datata 2015, relativa
alla raccolta dati 2014 per 2013, nulla aggiunge a quanto già letto nel 2010 in
“I dati sanitari aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria. Risultati preliminari dello studio pilota nazionale
sulle comunicazioni ex. art40 D.Lgs 81/2008” comparso sulla rivista “La
Medicina del Lavoro” 2010- Vol.101, n.4 252-261.
Sia nelle tre introduzioni, sia nei diversi paragrafi si è
molto attenti nel sottolineare le difficoltà di utilizzo di detti dati per i
fini che erano stati annunciati e previsti, e lo si fa asserendo che tale
precauzione sarebbe legata, soprattutto, al fatto che i dati non sono
“numerosi” e non sono in concreto “rappresentativi”; in realtà, duole dirlo,
anche se tutti i MMCC avessero trasmesso tali dati nulla sarebbe cambiato in
quanto questi dati, lo ribadiamo, non possono avere la valenza che si vorrebbe
loro attribuire in quanto ne mancano tutti i presupposti.
Non vi è un dato sanitario da
poter utilizzare!
Abbiamo letto, a suo tempo, che dal giudizio di idoneità si
potevano trarre dati sullo stato di salute del lavoratore, e speravamo di
essere smentiti, ma come già fatto presente lo stato di salute non dipende dal
"giudizio", ma è il giudizio, come è ovvio, che dipende dallo stato
di salute del lavoratore e quindi è impensabile trarre dei dati utilizzabili
dal giudizio di idoneità/non idoneità per valutare lo stato di salute dei
lavoratori, tanto più che non si rileva, in nessun caso, il motivo clinico -
visto il giudizio tecnico - per cui è stata espressa la idoneità/non idoneità e
confermiamo le perplessità che dall’analisi ed elaborazione di detti dati
(anche se completi!) si
“…potranno ottenere informazioni più raffinate su
cui operare valutazioni più precise, anche con lo scopo di restituirle ai
medici competenti”; come ciò poi sia possibile non è dato, al momento, di
sapere.
Senza, quindi ripetere cose già dette, per chi è interessato
può rileggere i precedenti contributi online, qui ci limitiamo, ora, a riportare
alcuni passaggi del “rapporto” a nostro avviso indicativi che la situazione,
purtroppo, non ha fatto alcun passo avanti, e la conferma che l’allegato B non
può essere interpretato come “
Rapporti tra MC e SSN” in quanto questi
dati, non sanitari, sono già nella disponibilità totale o del datore di lavoro,
o già pubblici ed il contributo del medico competente è semplicemente quello di
un soggetto con attività di
“data enter” per altri, con nessun valore
aggiunto.
Singolare che il Datore di Lavoro, che ha tutti i dati, debba
fornirne alcuni al Medico Competente, di cui non è in possesso per poi
inserirli; come è singolare che si forzi in qualche modo l’art.15 comma 1 della
Legge 183/2011, obbligando i MMCC a declinare dati già in possesso della Pubblica
Amministrazione, ci riferiamo alle segnalazione di M.P. ex art.139 del T.U.
n.1124/1965, su cui, peraltro, vi è già una banca dati attiva da anni!
Ci domandiamo, poi, ma il SINP – sistema informativo
nazionale della prevenzione - previsto dall’art. 8 del D.Lgs 81/2008 che
potrebbe sicuramente essere di aiuto ai fini epidemiologici, se ben fatto, che
fine ha fatto?
Se poi si prende atto che addirittura la modifica
dell’allegato 3B fu inserita nel Piano nazionale della prevenzione 2010-2012,
tra le azioni di sostegno dello sviluppo del Sinp, la nostra perplessità sul tutto aumenta.
E si sorvola sul fatto che tuttora non è stato riscritto
l’articolo 9 del citato decreto che recita che “Ispesl, Inail ed Ipsema” sono
enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, declinandone anche le specifiche attività, allorché è noto che con D.L.
78/2010, convertito con Legge 122/2010, tutte le funzioni sono state attribuite
all’Inail, e sono passati cinque anni!
Forse riscriverlo costa troppo impegno parlamentare?
Conclusioni
Nella pubblicazione dopo diverse precisazioni e
puntualizzazioni si conclude con
“Quanto appena detto implica che non si
possano utilizzare i risultati presentati in questo lavoro per inferire
caratteristiche sanitarie/epidemiologiche della popolazione dei lavoratori
italiani. Le elaborazioni presentate possono però essere lecitamente e
utilmente impiegate per tratteggiare un quadro di riferimento generale della
popolazione effettivamente sorvegliata. Pertanto, le elaborazioni hanno natura
essenzialmente descrittiva”
Francamente tutto questo grande lavoro per avere un quadro
“essenzialmente
descrittivo” non ci sembra un buon risultato.
Successivamente dopo aver confrontato i diversi dati sui
“lavoratori
da sottoporre a sorveglianza sanitaria” si fa presente che “In prima
ipotesi, le motivazioni delle notevoli divergenze tra il dato globale (Istat –
INAIL) e quello delle comunicazioni potrebbe essere riconducibile a:
‐ Assenza di rischi lavorativi che rendano obbligatoria
la sorveglianza sanitaria;
‐ Omissione di nomina del medico competente per
sorveglianza in casi che la richiederebbero;
‐ Sorveglianza sanitaria effettuata ma invio
dell’allegato 3B per via diversa da quella costituita dal portale INAIL;
‐ Omissione
completa dell’obbligo di invio dell’ allegato 3B.
Considerazioni stupefacenti per
la loro acutezza, ma sicuramente esaustive per spiegare le “notevoli”
divergenze dei dati, per poi concludere, amaramente, che allo stato attuale,
con i dati disponibili, non è possibile formulare stime quantitative sulle
varie ipotesi a livello nazionale.
Apprendiamo che sono oggetto di studio e di verifica anche
indicatori per le malattie professionali, tralasciamo il rischio infortunio
(indicatori) che meriterebbe un capitolo a parte, e per questi si dice, “..
occorre
valutare, per alcune patologie, anche i tempi di latenza e di esposizione (si
pensi ai tumori), per cui il confronto necessita di ulteriori approfondimenti e
distinguo soprattutto per quanto riguarda gli esposti al rischio da
considerare…”, e quindi aspettiamo fiduciosi di questo sviluppo ma in quale
maniera ci si perverrà non è dato da sapere!
Potremmo andare avanti con ulteriori considerazioni ma
crediamo che tutto ciò sia già sufficiente, ed invitiamo i medici competenti a
leggere con attenzione detto documento e valutarne le ricadute sulla loro
attività lavorativa.
Considerazioni
Concludiamo queste nostre
osservazioni mutuando una frase di un famoso regista allorché dopo aver udito
alcuni interventi dal palco affermò:
“E’ stata una inutile serata. Con
questa dirigenza non vinceremo mai!”, noi sommessamente ci permettiamo di
dire
“E’ stata una inutile fatica. Con questo ‘format’ non potremo mai avere
dati utili per valutare lo stato di salute dei lavoratori!”.
Adriano Ossicini
Docente in Medicina Legale Corso
Laurea in TPAL (Tecnico della Prevenzione e negli Ambienti di Lavoro)
Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” , già Sovrintendente Medico Generale Inail
[1] Ossicini
A. (2010). Lo stato di salute dei lavoratori e il giudizio di idoneità: quale
correlazione deriva dall’allegato 3b? Available from: www.medicompetente.it
[2] Ossicini
A. Risultanze dell’All. 3 B, art.40 D. Lgs. 81/2008: una nuova branca
dell’epidemiologia? published on line 12. Mar. 2012
www.preventionandresearch.it
[3] Bottazzi
M. (2015). Newsletter medico legale Patronato Inca CGIL n.22/2015. Available
from: www.inca.it
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1056 volte.
Pubblicità