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"Organismi paritetici: contestate al TAR le circolari del Ministero"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
10/09/2015 -
Il campo della formazione in materia
di salute e di sicurezza sul lavoro è sempre stata una sorta di “giungla”, un
campo nel quale ha regnato e regna tuttora una gran confusione, un campo nel
quale ci mettiamo anni per stabilire delle regole se pure le stabiliamo e che
spesso poi non vengono rispettate, dove
ognuno fa quello che vuole e dove gli interessi economici finiscono facilmente
con il prevalere sull’opportunità e sulla necessità di fornire agli operatori
di sicurezza sul lavoro una adeguata ed idonea formazione. E se ora siamo
arrivati al punto di ricorrere al Tribunale per contestare le direttive che
sono state fornite dal Ministero del Lavoro, che è competente a farlo, siamo al
massimo del caos. Questo è quanto è accaduto.
Come è noto il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con la Circolare n. 13 del 5/6/2012 ha fornito dei chiarimenti in materia di formazione dei
lavoratori nel settore edile e delle indicazioni sulla individuazione dei soggetti
paritetici legittimati all’attività formativa. Con la stessa Circolare il
Ministero ha precisato altresì che possono definirsi ‘organismi paritetici’ costituiti
da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come definiti
dall’art. 2 lett. ee) del D. Lgs. 81/2008, solo “
gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito
della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli
organismi genericamente
frutto di
qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile” ed ha anche
riportato nella stessa l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali e datoriali che, ‘al momento’, risultavano
comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento.
L’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e la
CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) hanno
proposto ricorso al TAR del Lazio (ricorso n. 8533/2012) nei confronti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l’annullamento
della citata Circolare n. 13 del 2012 sostenendo che la stessa presenta a loro
parere “
una portata immediatamente lesiva”,
che inoltre il D. Lgs. n. 81/2008 non ha fatto rinvii a circolari ministeriali
e che le indicazioni fornite dal Ministero si presentavano in maniera del tutto
“
autoritativa” e in contrasto con la
precedente Circolare dello stesso Ministero n. 20 del 29/7/2011 nella quale veniva chiarito che, ove
sorgesse un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o
datoriale, esso doveva essere risolto con un confronto con la Direzione
Generale. I ricorrenti hanno sostenuto, altresì, che la Circolare n. 13/2012
avrebbe violato “
pure l'Accordo Stato
Regioni del 2011 e le Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e
lavoratori e Datore di Lavoro del 25 luglio 2012, ove, ai fini della
individuazione di organismo paritetico, si è ritenuto di applicare il criterio
presuntivo della c.d. rappresentatività comparata” e che l'avere inoltre assegnata
la maggiore rappresentatività comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni
Sindacali indicate nella Circolare sarebbe apparso lesivo dei principi generali
di libertà e pluralismo.
Il TAR del Lazio, con la sentenza della Sezione Terza bis n. 8765 del 30/6/2015, non
condividendo le censure della parte ricorrente, peraltro già disattese con il
rigetto di un precedente ricorso (Sentenza della Sezione Terza bis n. 8865 del
7/8/2014), ha però respinto il ricorso presentato dall’UNCI e dalla CONFSAL
ribadendo la legittimità della citata Circolare n. 13/2012. Con la sentenza del
30/6/2015 il TAR ha, infatti, sottolineato la “
non immediata lesività” della Circolare n. 13/2012 del Ministero
del Lavoro in quanto basata su dati numerici in continuo aggiornamento e
riferita ad elementi periodicamente riveduti e trasmessi dalle stesse OO.SS. Lo
stesso TAR poi, con riferimento ai parametri di individuazione della maggiore
rappresentatività in termini comparativi, ha ritenuto che nella Circolare
impugnata, l'individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati
alla formazione in materia di sicurezza
“
non è stata determinata in maniera
autoritativa e quindi nessuna violazione dei criteri normativamente imposti
sussiste, posto che lo stesso art. 2 citato fa riferimento agli organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
ai fini di individuare gli enti bilaterali e
gli organismi paritetici abilitati alla formazione”. “
E sotto questo profilo”, prosegue la
sentenza,
“il Ministero,
in assenza di criteri oggettivi
normativamente determinati per l’individuazione in termini comparativi della
maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente
individuati ai fini del ‘vecchio criterio’ della maggiore rappresentatività e
dunque in virtù dei tradizionali parametri quali il numero delle imprese
associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la
partecipazione effettiva alle relazioni industriali”, criteri tutti questi che
la giurisprudenza ha più volte confermato compresa
la precedente sentenza del 7/8/2014.
Il TAR del Lazio ha rigettata anche la presunta
contraddittorietà della Circolare n. 13 del 5/6/2012 con l'Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011, posto che quest’ultimo nulla dice in ordine alla
qualificazione e definizione di ‘organo paritetico’ e che anche le Linee Guida
del 25/7/2012 nelle premesse del paragrafo dedicato alla collaborazione degli
organismi paritetici di formazione hanno richiamato testualmente la definizione
di cui all'art. 2 comma 1 lett. ee) del D. Lgs. n. 81/2008 sancendo che gli
stessi debbano essere costituiti nell'ambito di Associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Alla luce dell’ultima sentenza del TAR Lazio del
30/6/2015 quindi la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato il
29/7/2015 una nuova nota ai propri uffici periferici nella quale ha riportato
il testo della sentenza stessa e con la quale, soffermandosi nuovamente sui
requisiti degli organismi paritetici, ha confermato ulteriormente la validità
della Circolare n. 13 del 5/6/2012 invitando le Direzioni Territoriali del
Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener conto nella propria
attività ispettiva delle indicazioni con essa fornite.
E così il Ministero del Lavoro ha
avuto ragione. Ma insomma si può andare avanti così, a più di sette anni
dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, a botta di ricorsi e di
contestazioni? Ma perché certe regole sulla formazione, viene da osservare, non
vengono fissate direttamente dal legislatore e le si lascia invece dettare dal Ministero
del Lavoro o dalla Conferenza Stato Regioni? Perché non viene istituito un
sistema di vigilanza e stabilito quali organi sono competenti a farla? E perché non vengono fissate e adottate delle
sanzioni o comunque dei provvedimenti interdittivi nei confronti degli inadempienti?
Quante domande senza risposta.
Gerardo Porreca
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