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"Indicazioni sulla revisione generale delle macchine agricole"
fonte www.puntosicuro.it / Aziende Agricole
15/09/2015 -
Pubblichiamo il nuovo pieghevole informativo dell'INAIL relativo alla revisione
generale delle macchine agricole, realizzato dal Gruppo di lavoro composto da
Inail (Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e
Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf
(Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle
Regioni., a supporto del Piano Nazionale Agricoltura.
Art. 111. - Revisione delle
macchine agricole in circolazione.
Al fine di garantire adeguati
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone la revisione obbligatoria
delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110,
al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti
minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.
A far data dal 31 dicembre 2015 è
disposta la revisione obbligatoria del trattore agricolo in circolazione
soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà.
È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle
seguenti macchine agricole (art. 57 nuovo codice della strada):
A. trattori agricoli come
definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
B. macchine agricole operatrici
semoventi a due o più assi
C. rimorchi agricoli aventi massa
complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni
d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
1. Per tutti i veicoli non
presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive
scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione
abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato escluso dalla
circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la
scadenza per esso prevista ma, non oltre un mese dalla data di annotazione
sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla
carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare
a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel
frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della
prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge
per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi
prescritti.
3. Se le anormalità ed i difetti
riscontrati risultano tali da compromettere la sicurezza
della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il
timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova
visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in
officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel
corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza
delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate.
4. È consentita la circolazione
anche oltre i termini di scadenza per i veicoli per i quali la prenotazione è
stata effettuata entro i termini, anche se la data fissata per la presentazione
a visita e prova va oltre i termini di scadenza. Tale agevolazione non è
consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o
ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate
dopo la scadenza dei termini, possono essere annotate sulla domanda di
revisione, ma non consentono la circolazione, permettendo soltanto che il
veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita
stessa risulti prenotata.
5. Per le macchine agricole immatricolate
in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di
aggiornamento dei documenti di circolazione.
Modalità di esecuzione della revisione
1. Le modalità di esecuzione
della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono
definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 80 (Il Ministro dei trasporti stabilisce,
con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della
revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale
revisione mediante unità mobili.
2. Con riferimento ai requisiti
minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 295 (Le
revisioni delle macchine agricole
soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima
immatricolazione delle macchine agricole stesse) del Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1.Le macchine agricole (A.
trattori agricoli) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31
dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente
alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella TEMPI.
2.Le macchine agricole (B.
macchine agricole operatrici, C. rimorchi agricoli) sono sottoposte alla
revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.
Tabella TEMPI
Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) |
Tempi |
Trattori agricoli immatricolati
entro il 31 dicembre 1973 |
Revisione entro il 31 dicembre
2017 |
Trattori agricoli immatricolati
dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 |
Revisione entro il 31 dicembre
2018 |
Trattori agricoli immatricolati
dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 |
Revisione entro il 31 dicembre
2020 |
Trattori agricoli immatricolati
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 |
Revisione entro il 31 dicembre
2021 |
Trattori agricoli immatricolati
dopo il 1° gennaio 2016 |
Revisione al 5° anno entro la
fine del mese di prima immatricolazione |
Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso
delle macchine agricole
I criteri, le modalità ed i
contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione
all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art.
73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
INAIL - “ Revisione periodica delle macchine agricole” (formato PDF, 868
kB).
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