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"Responsabilità amministrativa e modelli di organizzazione"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
15/09/2015 - Da quando il decreto legislativo 231/2001 sulla
disciplina della responsabilità amministrativa degli
enti ha introdotto la previsione di una responsabilità personale e
diretta delle società o di enti anche in presenza di reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (conseguenti a violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro), PuntoSicuro si è soffermato più volte sul tema della
responsabilità amministrativa e dei modelli di organizzazione.
Un intervento, al seminario “ Sistemi
di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL):
testimonianze nella pubblica amministrazione e nel privato” promosso da Regione Toscana e
dall’Inail Toscana (Firenze, 10 giugno 2014), ci permette non solo di
riepilogare gli aspetti più importanti della disciplina in materia di
responsabilità amministrativa, ma anche di portare alcuni esempi
concreti.
In “
La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 e il Modello di
organizzazione, gestione e controllo in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”, a cura di Gabriella Cazzola (Direzione Legale e Contenzioso, Intesa
Sanpaolo), si ricorda che la principale
novità del Decreto 231/01 “è l’introduzione di un semplice principio: se il
dipendente di una società commette uno dei reati previsti, ne risponde non solo
lui, ma anche la società qualora questa ne abbia avuto un interesse o un
vantaggio in relazione al fatto illecito. Si deve trattare di condotte illecite
di:
– soggetti apicali (ossia persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della
società o ne esercitano anche di fatto la gestione e il controllo: si tratta di
amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di
divisione, fino agli amministratori di fatto);
– persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui al punto
precedente (rientrano tra questi i lavoratori subordinati o equiparati e i
collaboratori esterni, come agenti, distributori, consulenti)”.
E perché la società (o ente
fornito di personalità giuridica o associazione anche priva di personalità
giuridica) sia esonerata dalla responsabilità (“condizione esimente”), deve
dimostrare che:
– “l’organo dirigente ha adottato
e attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire gli
illeciti (ovvero: il Modello 231/01);
– il compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza del modello e del suo aggiornamento è stato affidato a un
organismo interno, in genere denominato Organismo
di Vigilanza – OdV, con autonomi poteri d’iniziativa e controllo;
– le persone apicali che hanno
commesso gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello 231/01;
– non c’è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”.
Dopo aver ricordato che il modello
organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente
attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di vari obblighi
giuridici – riportati nel documento che vi invitiamo a visionare - si
sottolinea che il modello
organizzativo e gestionale deve
prevedere:
- idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita di cui al co. 1 (comma 2);
- un'articolazione di funzioni
che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica,
valutazione, gestione e controllo del rischio”;
- “un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”;
- “un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni
di idoneità delle misure adottate”.
E il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo “devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione
e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (comma 4)”.
Questi sono alcuni
articoli del D.Lgs. 81/2008 che fanno
riferimento ai modelli organizzativi:
-
art. 30, comma 5: indica che in sede di prima applicazione, ‘
i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS
18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per
le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6’;
-
art. 51, comma 3 bis: l’asseverazione dell’adozione ed efficace
attuazione dei Modelli da parte degli organismi paritetici;
-
art. 16, comma 3: l’obbligo di vigilanza nel caso di delega di
funzioni
si intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.
Vengono poi riportate alcune
sentenze che hanno riguardato in questi
anni il tema dei modelli organizzativi (MOG) e viene presentato l’esempio del
Modello 231 di Intesa Sanpaolo.
La struttura di questo MOG
prevede:
- parte generale (A): “riporta le
caratteristiche e gli elementi essenziali del Modello”;
- protocolli (B): “dettagliano
principi di comportamento e di controllo sulle attività aziendali sensibili”;
- processi e normativa aziendali
(C e D): “sono collegati ai protocolli e ne fanno parte integrante”.
Concludiamo questa breve
presentazione dando qualche ulteriore informazioni delle 4 parti della
struttura del MOG.
La
parte A:
- “definisce le responsabilità
nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione
dei modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei
comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico;
- Richiama il Codice Etico
ed il Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- Identifica l’Organismo di
Vigilanza e la sua collocazione all’interno della struttura organizzativa
aziendale, nonché le funzioni ed i poteri attribuiti allo stesso;
- definisce le modalità di
comunicazione ed i flussi informativi minimali nei confronti dell’Organismo di
Vigilanza;
- definisce i principi generali
del sistema disciplinare, nonché le misure applicabili in caso di violazione
delle regole dei modelli organizzativi;
- definisce il piano di comunicazione
e di formazione del personale”.
Inoltre:
- la
parte B: “costituisce la parte ‘stabile’ dei protocolli e
individua, per ogni attività ‘sensibile’, l’ambito di applicazione in relazione
all’organizzazione aziendale, una descrizione sintetica dei processi impattati,
i principi di controllo e di comportamento su cui si basa la normativa
aziendale di dettaglio. Tali principi sono stati sottoposti all’esame dei
principali Process owner che ne hanno attestato la sostanziale corrispondenza
con le prassi in uso”;
- la
parte C: “identifica, per ogni attività, gli attori e i processi
responsabili di attuare nel concreto i principi e le regole codificate dal
Modello”;
- la
parte D: “è rappresentata dal corpo normativo aziendale che
disciplina le singole attività sensibili. Alla normativa sensibile è attribuito
un ‘flag 231’ che ne consente un’agevole estrazione ai fini di evidenza
documentale”
“ La responsabilità
amministrativa ex D.Lgs. 231/01 e il Modello di organizzazione, gestione e
controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, a cura di
Gabriella Cazzola (Direzione Legale e Contenzioso, Intesa Sanpaolo), intervento al seminario “Sistemi di
Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL): testimonianze
nella pubblica amministrazione e nel privato” (formato PDF, 286 kB).
Tiziano Menduto
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