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" Semplificazioni in edilizia, Cassazione: possono essere retroattive"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

15/09/2015 - La semplificazione degli interventi edilizi deve essere interpretata con elasticità, non attenendosi strettamente al periodo in cui sono realizzati i lavori. È questo, in sintesi, l’orientamento della Corte di Cassazione, che con la sentenza 31618/2015 ha ripercorso le novità normative che hanno portato ad un alleggerimento delle procedure per facilitare i lavori privati.
 
Ma non solo, perché i giudici hanno esteso la validità delle semplificazioni, anche ad alcuni lavori realizzati prima che il panorama normativo cambiasse.
 
La Cassazione ha ricordato che, in base al D.lgs. 301/2002, che ha integrato il Dpr 380/2001, la ristrutturazione edilizia riguarda gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Per queste ragioni la ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente.
 
La manutenzione straordinaria riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Secondo l’impostazione iniziale, era escluso che questi interventi potessero comportare aumenti della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, la modifica della sagoma o il mutamento della destinazione d'uso.
 
Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Anche in questo caso non sono consentite modifiche in senso sostanziale dell'assetto edilizio preesistente, mentre sono permesse variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato.
 
La portata di queste norme è stata ampliata con il Decreto del Fare ( DL 69/2013 convertito nella Legge 98/2013), che ha reso possibile le ristrutturazioni attraverso demolizione e ricostruzione con sagoma diversa, ma sempre a parità di volume preesistente.
 
Con lo Sblocca Italia ( DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014) è stato ampliato il concetto degli interventi di manutenzione straordinaria ricomprendendo il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari implicanti la variazione delle superfici e del carico urbanistico, ma mantenendo volumetria e destinazione d’uso iniziali.
 
Si tratta di lavori che, ha affermato la Cassazione, prima non potevano essere eseguiti senza il rilascio del permesso di costruire. Nonostante gli interventi fossero stati realizzati prima delle semplificazioni normative, i giudici non hanno applicato nessuna sanzione né ordinato il ripristino della situazione preesistente per conformarsi alla volontà di semplificazione del legislatore.

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