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"Vademecum per il montaggio di eventi temporanei"
fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi
18/09/2015 -
In occasione del convegno “La sicurezza è sempre di moda”, tenutosi a
Milano il 14 settembre u.s., ASL Milano ha realizzato e presentato il “Vademecum
per la gestione healt and safety delle attività di montaggio e smontaggio di
strutture per eventi temporanei in occasione dell’esposizione mondiale Expo
2015 di Milano”.
Il documento è stato redatto al fine di fornire una guida operativa per
i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli
ed eventi temporanei sia in occasione di EXPO 2015 che sul territorio Milanese.
Pubblichiamo un estratto del documento.
Attività escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014
Qualora le attività di
allestimento e disallestimento non ricadano nel campo di applicazione del
titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ovvero nel campo di applicazione del D.I. 22
luglio 2014, e in ogni caso durante le fasi di “spettacolo/evento”, dovranno
comunque essere ottemperate le prescrizioni di cui al titolo I e seguenti del
D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art 26 del D.Lgs. 81/2008.
In tale contesto, oltre ai
generali obblighi sempre previsti per ogni datore di lavoro, i rischi
interferenziali (intesi non solo come contemporanea compresenza nel luogo
di lavoro di più imprese, ma anche quelli derivanti da interferenze
temporali/spaziali, da rischi immessi nel luogo di lavoro dalle imprese
esecutrici o anche da rischi già presenti sul luogo di lavoro) dovranno sempre
essere valutati dal Datore di Lavoro Committente e dai Datori di Lavoro
Esecutori mediante le previsioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.
Al fine di innalzare i livelli
generali di tutela e considerata la particolare situazione caratterizzante di
alcuni sito come ad esempio quello di EXPO 2015, ad integrazione della
procedura prevista dalla normativa citata si consiglia di prevedere la presenza
di un “Incaricato” del Datore di Lavoro Committente cui delegare compiti di
vigilanza e controllo sul rispetto delle procedure previste nel DUVRI che deve
essere particolarmente costante data la repentina evoluzione delle attività .
Lo schema che segue riassume
graficamente i principali obblighi previsti per la gestione dei rischi in
attività escluse dal campo di applicazione
del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e del D.I. 22 luglio 2014, indicandone il
flusso delle informazioni.
Figura 6. Schema di flusso per
opere rientranti nel campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014
Documentazione necessaria
Nell’ambito dell’applicazione
delle disposizioni sopra citate, il seguente elenco di documentazione può
essere considerato utile al fine di dimostrare l’adempimento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente
- Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze redatto dal Datore di Lavoro Committente delle
attività e condiviso dai datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in
cantiere;
-Documentazione di cui
all’articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, per ogni impresa
operante in cantiere;
-Dichiarazione di conformità
degli impianti elettrici temporanei qualora utilizzati durante le fasi di
allestimento o disallestimento;
-Attestati di formazione, ad
opera dei datori di lavoro, specifici per mansione, di tutti lavoratori
presenti in cantiere, alla luce dell’entrata in vigore degli accordi
Stato-Regioni circa la formazione generale e specifica dei Lavoratori,
Preposti, Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008) e la specifica formazione del
personale addetto alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art.
73 comma 4 D.Lgs. 81/2008);
-Attestati di
formazione/abilitazione redatti ai sensi all’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008,
degli addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i
quali operano su funi.
-Attestati di formazione ai corsi
integrativi previsti dall’articolo del D.I. 22 luglio 2014 previsti per gli
addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee e per coloro i quali
operano su funi;
-Attestati di formazione, ad
opera dei datori di lavoro del personale incaricato della gestione delle
emergenze, antincendio e primo soccorso corredati da relative nomine e
attestati di formazione ed aggiornamento specifici così come previsto dal D.M.
388/03 e dalla circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco – DCFORM
n. 0005987 del 23/02/11
-elenco dei preposti di ciascuna
impresa operante, corredato da relativa nomina ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
81/08 e attestazione dell’avvenuta formazione con specifico riferimento alle
modalità e contenuti previsti dall’Accordo Stato Regione;
Con riferimento alle attrezzature
presenti in fase di allestimento/evento:
-copia dei manuali di istruzioni
delle attrezzature di lavoro e di sollevamento impiegate in cantiere,
-dichiarazione di conformità CE
di ogni attrezzatura di lavoro, (riportante i numeri di fabbrica/di serie delle
attrezzature di lavoro se immesse sul mercato conformemente al D.Lgs. 17/2010);
-Per macchine, apparecchi o
utensili immessi sul mercato precedentemente al 1996:
-attestazione di rispondenza ai
requisiti di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008;
Con riferimento agli apparecchi
di sollevamento, oltre ai punti precedenti:
-Elenco apparecchi di
sollevamento che verranno impiegati, riportante almeno le seguenti
informazioni: marca, modello, matricola, portata.
-Registro di controllo previsto
dal costruttore, compilato ed aggiornato in ogni sua parte ai sensi
dell’articolo 71 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 81/2008;
-documentazione attestante
l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo ai sensi dell’articolo 71
comma 10 del D.Lgs. 81/2008
-denuncia di prima installazione
all’INAIL (ad esclusione degli apparecchi di sollevamento denominati “macchine
speciali composte da tiri elettrici ad una o più funi” e non rientranti nella
definizione di cui alla norma UNI ISO 4306 -1, secondo quanto stabilito dalla
circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 13/08/2012);
-documentazione tecnica circa i
sistemi di controllo e comando degli apparecchi di sollevamento (motor controller).
Con riferimento agli accessori di
sollevamento, catene, funi e cinghie:
- Elenco accessori di
sollevamento, catene, funi e cinghie che verranno impiegati, riportante almeno
le seguenti informazioni: marca, modello, matricola, portata;
- dati identificativi del
proprietario di tali accessori di sollevamento e dell’azienda/e installatrice/i
o utilizzatrice/i;
- Ultimo controllo trimestrale
delle funi/catene ai sensi del punto 3.1.2. dell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008;
- Accessori di sollevamento
immessi sul mercato a far data dal 1996:
.Dichiarazione di conformità CE:
.redatta ai sensi dell’articolo 2
comma 2 lettera a) del DPR 459/96 per accessori di sollevamento immesse sul
mercato a partire dal 1996 e sino al 2010 riportante le informazioni di cui
all’allegato II del DPR 459/96.
.redatta ai sensi dell’art. 3
comma 3 lettera e) del D.Lgs. 17/2010 per macchine immesse sul mercato a
partire dal 2010 riportante le informazioni di cui all’allegato II del D.Lgs.
17/2010;
-Catene, funi e cinghie immesse
sul mercato a far data dal 2010:
.Dichiarazione di conformità CE:
.Manuale d’uso e manutenzione in
lingua italiana
Riferimenti normativi
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