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"Novità sulla sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi"
fonte www.prevenzionesicurezza.com / Sicurezza
18/09/2015 - Alcuni gravi incidenti in mare con sversamento di petrolio hanno
portato la Commissione europea a riflettere, in questi ultimi anni,
sulle norme adottate dall’ Unione Europea in materia di
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
Sulla base di queste riflessioni sono stati fissati standard minimi
di sicurezza per la esplorazione, la ricerca e la produzione di
idrocarburi in mare, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di
accadimento di incidenti gravi, di limitarne le conseguenze e di
aumentare, così, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.
Si è arrivati così alla Direttiva 2013/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Normativa
europea che modifica la
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita dall’Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
L'obiettivo della direttiva è dunque quello non solo di
ridurre il più possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi, ma anche di limitarne le conseguenze,
aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere
dall'inquinamento.
La direttiva fissa, nel contempo, le condizioni minime di
sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli
idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica
interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
Tale direttiva è stata recentemente recepita con il
Decreto Legislativo n. 145 del 18 agosto
2015 recante “
Attuazione della direttiva
2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 settembre ed entrato in vigore il
17 settembre 2015.
Nella relazione illustrativa dello schema di decreto si indica che il testo
di recepimento si propone di rafforzare ulteriormente “il livello di sicurezza
delle attività in mare in materia di idrocarburi, anche mediante la
cooperazione e lo scambio di informazione tra gli Stati membri, inserendosi in
un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e protezione del
mare dall'inquinamento derivante dalle operazioni di esplorazione e sfruttamento
della piattaforma continentale e dei fondali marini e di sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive”.
Il recepimento della direttiva 2013/301UE viene dunque a “integrare
la normativa italiana in materia di sicurezza per le trivellazioni
offshore e della relativa salvaguardia ambientale, con particolare
riferimento alle attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma
continentale, dal punto di vista della sicurezza degli stabilimenti nonché
della predisposizione di adeguati piani, anche transfrontalieri, per la tutela
dell' ambiente circostante nei casi di emergenza”.
Si ricorda che tra le principali innovazioni introdotte vi
è l'istituzione di una specifica
autorità
competente.
Infatti l’
articolo 8
del nuovo D.Lgs. 145/2015 indica che è istituito il
Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, che
svolge le funzioni di autorità competente
responsabile dei compiti assegnati dal decreto. Il Comitato è ‘
composto da un esperto che ne assume la presidenza,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore
dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore
centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia
Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare’.
Riportiamo l’
articolo
9 relativo al
funzionamento del
Comitato:
Art. 9 - Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato:
a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura
regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del
presente decreto;
b) definisce l'estensione delle proprie responsabilità e le
responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, a norma
del presente decreto;
c) istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita
delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma
dell'articolo 11, nonché per far rispettare il presente decreto incluse
ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
d) mette a disposizione degli operatori i processi e le
procedure di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una sintesi
degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello
sviluppo economico;
e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le
autorità competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma
del presente decreto;
f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure
operative sui principi definiti nell'allegato III.
2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate
decisioni l'operatore e le autorità che sono state interessate dal rilascio
dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in
questione. |
Riguardo al D.Lgs. 145/2015 ci soffermiamo poi sull’articolo
1 del decreto. Articolo che segnala che rimangono ferme le
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E
salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le disposizioni
di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Riportiamo infine (art. 3) i
principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi.
L’
articolo 3
indica che gli operatori devono chiaramente mettere in atto tutte le misure adeguate
a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi.
E non sono sollevati dai loro obblighi - di cui a questo decreto
-
a motivo del fatto che le azioni o le
omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state
effettuate da
contraenti incaricati.
Inoltre
‘in caso di
incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per
limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente. Gli operatori
effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di
una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti
gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.
Concludiamo con qualche indicazione relativa ai
requisiti di sicurezza e ambiente in
materia di licenze (articolo 4).
I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati ai soggetti
che dimostrano di disporre di
requisiti di
ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie
adeguate ai programmi
presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi
dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
E nel valutare la capacità tecnica, finanziaria ed economica
di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare si tiene debitamente
conto di quanto segue:
a) ‘i rischi, i
pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso
il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
b) la particolare
fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
c) le capacità
finanziarie del richiedente, comprese le garanzie finanziarie per coprire le
responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici
potenziali, che devono essere fornite e verificate al momento della presentazione
dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente al
progetto di esecuzione;
d) le informazioni
disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e
ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali è stata
richiesta la licenza’.
Tiziano Menduto
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