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"La valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
21/09/2015 - In concomitanza con la prossima apertura delle scuole in Italia e per favorire una
prevenzione degli incendi in questi luoghi che ogni giorno ospitano diversi milioni di lavoratori e studenti, torniamo oggi a parlare di valutazione del rischio incendio con riferimento al contenuto del documento Inail “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”.
Il documento - precedente all’emanazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi che
entrerà in vigore il 18 novembre 2015 – dedica in particolare un intero
capitolo ad un “caso di studio” che può fornire utili indicazioni alle
scuole in merito alla valutazione/gestione del rischio incendio e delle
emergenze correlate.
In “
Un caso di studio - La valutazione del rischio incendio in un Istituto
scolastico” sono riportate indicazioni tratte dalla valutazione del rischio
di un Istituto Alberghiero Statale del Sud Italia.
Il DVR incendio, come elaborato nella
versione del 4 febbraio 2014, è suddiviso in diverse
sezioni:
- Sezione 1: ANAGRAFICA AZIENDALE;
- Sezione 2: RELAZIONE INTRODUTTIVA;
- Sezione 3: DESCRIZIONE E
DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ;
- Sezione 4: VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL
FUOCO;
- Sezione 5: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;
- Sezione 6: MISURE DI SICUREZZA.
Ad esempio nella
Relazione introduttiva, redatta in base
al D.M. 10 marzo 1998, si indica che il DVR Incendio costituisce “parte
specifica ed integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai
sensi del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dovrà essere periodicamente
verificato, dal S.P.P., a seguito di:
- nuove realizzazioni;
- modifiche organizzative e
funzionali;
- adeguamenti strutturali;
- adeguamenti impiantistici;
- attivazione di cantieri
all'interno dell'immobile”.
La valutazione
del rischio d'incendio è preceduta dalle seguenti fasi:
a) “acquisizione delle
informazioni generali dell'immobile;
b) descrizione delle attività
svolte e delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi”.
Nella valutazione si deve poi tener
conto, “in quanto potenziali fonti di pericolo, anche delle persone non
dipendenti ma occasionalmente presenti (genitori degli alunni, fornitori,
personale delle ditte esterne, ecc.)”.
Per la valutazione si è proceduto
“all'analisi di dettaglio, con la suddivisione dell'immobile in diverse aree”.
E per ogni area omogenea” si è
provveduto alla:
-
individuazione dei pericoli d'incendio esistenti (i materiali
combustibili e/o infiammabili presenti; le sorgenti d'innesco);
-
identificazione dei soggetti esposti (alunni, lavoratori,
fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.);
-
valutazione dell'entità del rischio accertato: “è stata effettuata
la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco; si è proceduto a
stabilire dei criteri per ridurre i pericoli d'incendio esistenti, avendo in
obiettivo l'eliminazione (o la riduzione) degli stessi (es.: sostituzione dei
materiali pericolosi con altri meno pericolosi, ecc.). Si è pervenuto quindi
all'individuazione del livello di rischio, che è stata condotta tenendo conto
anche della presenza di attività soggette al controllo dei W.F., in base
all'elenco allegato al d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, definendo, alla fine del
processo, secondo il disposto del d.m. 10 marzo 1998, il livello di rischio
residuo”;
-
verifica delle misure di tutela adottate ovvero individuazione di
eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie, in relazione a “vie di
esodo e uscite di emergenza; sistemi
di rivelazione e allarmi incendio; attrezzature e impianti di estinzione;
controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio; informazione e
formazione”.
Concludiamo riportando le
misure di sicurezza individuate, che
“costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario
dell'immobile, dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di
eliminare o ridurre il rischio residuo. I tempi per l'attuazione di tali misure
restano a discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base
della gravità della situazione”.
Queste le
misure di tipo tecnico individuate nell’Istituto Alberghiero:
1) “per l'impianto elettrico
dell'immobile è necessario mantenere aggiornata la documentazione tecnica
(schemi elettrici, certificazioni, ecc.);
2) per l'impianto elettrico e
l'impianto termico, si dovrà istituire un programma di verifiche periodiche
mirate, tra l'altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi
costitutivi;
3) l'impianto di terra e
l'impianto di protezione contro i fulmini dovranno essere sottoposti alle
verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente” (...);
4) “l'esito delle azioni
preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel ‘Registro delle
manutenzioni’ da mantenere aggiornato nell'Istituto scolastico;
5) i quantitativi di materiali
infiammabili o facilmente combustibili in eccedenza debbono essere depositati
in appositi locali o aree destinate unicamente a tale scopo;
6) i materiali di pulizia, se
combustibili, debbono essere tenuti in appositi ripostigli o locali;
7) i generatori di calore
dovranno essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori;
speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per
riscaldare sostanze infiammabili (es.: l'impiego di oli e grassi negli
apparecchi di cottura presenti nella cucina didattica);
8) i condotti di aspirazione
delle cucine e dei forni debbono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di
grassi o polveri;
9) sarà evitata l'ostruzione
delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,
apparecchiature elettriche e di ufficio;
10) nel caso debba provvedersi ad
un'alimentazione provvisoria di un'apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico
deve avere la lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo
da evitare possibili danneggiamenti”.
Veniamo poi alle
misure di tipo organizzativo e gestionale:
1) “i locali dell'Istituto
scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine; a tal fine, sarà
realizzato un programma delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e
programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti;
2) è istituito il ‘Registro delle
manutenzioni’ in cui inserire l'esito dei controlli periodici sulle misure di
sicurezza da osservare;
3) saranno predisposti corsi di
formazione e di informazione professionale del personale sull'uso di materiali
o attrezzature pericolose ai fini antincendio;
4) saranno effettuate, con la
periodicità prevista nel Piano
di Emergenza (almeno semestrale), delle esercitazioni antincendio che
prevedano la partecipazione di tutte le persone presenti nell'Istituto;
5) dovrà essere osservato il
divieto di fumo in tutti gli ambienti;
6) dovrà essere prestata massima
attenzione agli addetti alla manutenzione;
7) alla fine della giornata
lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro,
sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non
sussistano condizioni per l'innesco di un incendio;
8) i lavoratori addetti alla
prevenzione incendi debbono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro
finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio; a
tal proposito è opportuno predisporre idonee ‘liste di controllo’;
9) i lavoratori debbono segnalare
agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di
cui vengano a conoscenza;
10) i rifiuti non debbono essere
depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, vani
scala, disimpegni)”.
Concludiamo segnalando che nel documento
Inail sono riportati diversi allegati del DVR Incendio:
- Allegato I - personale addetto alla lotta antincendio e
gestione delle emergenze;
- Allegato II - informazione e formazione dei lavoratori -
verbale di formazione;
- Allegato III - procedure di sicurezza;
- Allegato IV - piano di emergenza - indicazioni
procedurali.
INAIL, Settore Ricerca Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
“ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”, a
cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza con la
collaborazione di Andrea Cordisco (INAIL, Dipartimento Installazioni di
Produzione e Insediamenti Antropici) e Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza), edizione 2014 (formato PDF, 7.98 MB).
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antincendio e valutazione dei rischi”.
RTM
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