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"I committenti amministratori di condominio e il ruolo dei professionisti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
21/09/2015 - Il tema dei compiti dell‘ amministratore di condominio, in particolare quando si qualifica come “
committente”
e si rapporta con diversi altri professionisti (progettisti,
coordinatori, ...), è sempre un tema utile da affrontare per soffermarci
sia sugli adempimenti richiesti dalla normativa che sull’importanza di
un corretto coordinamento tra tutti coloro che interagiscono nella
realizzazione e manutenzione di un’opera.
Per parlare del ruolo del committente e dei vari professionisti che
ne supportano il lavoro, facciamo riferimento agli atti del convegno “
Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.
Partiamo innanzitutto da un documento, un breve opuscolo per i committenti realizzato dall’Asl di Bergamo, per i committenti.
In “
Informazioni al committente: obblighi relativi alla salute ed alla
sicurezza nei cantieri edili” si indica che la legislazione vigente mette
in “prima linea” il Committente “in quanto, essendo soggetto influente nelle
scelte progettuali (tipologia del costruito, qualità, tempi...) e nell’aspetto
economico dell’intervento, condiziona evidentemente la vita del cantiere”.
Il documento ricorda – rivolto
direttamente ai committenti – che oltre a tutte le autorizzazioni previste per
eseguire i lavori, come committente “devi aggiungere gli adempimenti per la
sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati a lavorare nella tua proprietà.
Se non adempi con diligenza ai doveri che la legge richiede ai Committenti,
potrai essere considerato penalmente responsabile per gli infortuni o le
irregolarità riscontrate nel cantiere”.
E se ritenuto opportuno, il
committente può avvalersi, per svolgere questi compiti, “di una persona con
capacità e competenza nel settore, chiamata ‘
responsabile dei lavori’, da nominare con atto formale, precisando
i compiti che gli vengono delegati”. In assenza del Responsabile dei Lavori è
il committente che deve fare quello che prevede la legge.
L’opuscolo riporta in pratica i diversi
compiti del committente/responsabile dei
lavori.
Durante la
progettazione
dell’opera, se sono previste almeno due imprese esecutrici (anche non
contemporaneamente presenti) “in qualità di Committente devi:
- nominare il Coordinatore
per la Progettazione (C.S.P. - professionista con specifica abilitazione);
- verificare che il Coordinatore
per la Progettazione: collabori col progettista per le scelte di sicurezza;
rediga il Piano di Sicurezza e Coordinamento; predisponga il fascicolo
dell’opera, da usare in futuro per gli interventi di manutenzione;
- considerare la sicurezza dei
lavoratori nel decidere le caratteristiche definitive dell'opera da eseguire,
le modalità ed i tempi di realizzazione”.
Inoltre
prima dell’affidamento dei Lavori, come committente:
- devi nominare il Coordinatore
per l'Esecuzione dei lavori (C.S.E. - professionista con abilitazione
specifica), nel caso di almeno DUE imprese esecutrici;
- devi, nella scelta delle
imprese che chiamerai ad operare, verificare la loro idoneità tecnico professionale,
ovvero il possesso di: capacità organizzative; disponibilità di forza lavoro;
disponibilità di macchine e di attrezzature;
- devi verificare che tutti i
lavoratori autonomi (artigiani senza dipendenti) siano in grado ‘personalmente’
e con competenza di eseguire il lavoro affidato”.
Prima dell’inizio dei lavori:
- “devi inviare la notifica
preliminare (in Regione Lombardia con modalità telematica) agli enti di
controllo (Azienda Sanitaria Locale e Direzione Territoriale del Lavoro) nel
caso di: presenza di più imprese; un’unica impresa ma lavori superiori a 200
uomini-giorno”;
- devi trasmettere
all’amministrazione concedente (solitamente al Comune): copia della notifica
preliminare; il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di ogni
impresa o lavoratore autonomo chiamato ad operare in cantiere; una
Dichiarazione che attesti la verifica dell’idoneità di ciascuna impresa”.
E
durante i Lavori:
- devi verificare che il Coordinatore
per l'Esecuzione svolga correttamente il suo lavoro. Il Coordinatore deve
controllare che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi si attengano a quanto
previsto dai vari piani di sicurezza e che operino nel rispetto delle norme;
- devi comunicare con adeguato
preavviso al Coordinatore l'accesso in cantiere di ogni nuova impresa e
lavoratore autonomo”.
E in ogni caso Il Committente
“deve
avvalersi di professionisti
esperti ed imprese qualificate, per creare le migliori condizioni di
sicurezza in cantiere”.
Rimandando ad una lettura
integrale dell’opuscolo, che presenta anche gli adempimenti “al termine dei
lavori”, ci soffermiamo brevemente proprio su un intervento che affronta il
ruolo dei vari professionisti.
In “
Il ruolo dei professionisti a supporto dei committenti amministratori
di condominio”, a cura dell’Arch. Riccardo Invernizzi (Rappresentante del
Tavolo di Lavoro Sicurezza degli Ordini e Collegi Professionali, ASL, DTL,
INAIL, Scuola Edile, CPT, CPTA, Università degli Studi di Bergamo), si ricorda
che il
committente, il soggetto per
conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione, può doversi rapportare e coordinare con:
-
Progettista: “colui che redige un progetto di carattere
architettonico o tecnico progettuale, attraverso un processo o attività di
progettazione. Si tratta di una figura professionale che con un proprio
bagaglio culturale ed una congrua esperienza pensa e concepisce prima ciò che
verrà costruito dopo”;
-
Coordinatore della Sicurezza per la progettazione (CSP): “soggetto
incaricato, dal committente o dal RdL, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo
91” del D.Lgs. 81/2008;
-
Direttore dei Lavori (DL): “figura professionale fiduciaria del
committente che svolge la propria attività nella fase di realizzazione
dell’opera, allo scopo di controllare lo svolgimento regolare dei lavori,
l'esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità ai relativi progetti e
contratti, ed è il garante nei confronti dell'amministrazione comunale
dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi
all'esecuzione dei lavori”;
-
Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dell’opera (CSE):
“soggetto incaricato, dal C. o dal RdL, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 92” del D.Lgs. 81/2008;
-
Responsabile dei Lavori (RdL): “soggetto che può essere incaricato
dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dal D.Lgs. 81/2008.
E riportiamo ancora alcune
funzioni del Committente:
- facoltà di nominare il RdL;
- nomina del Progettista;
- nomina del Coordinatore
della Sicurezza;
- verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalità di cui all’allegato XVII;
- è esonerato dalle
responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al RdL;
- la designazione del CSP e del
CSE, non esonera il committente o il RdL dalle responsabilità connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e
92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)”
L’intervento che si sofferma
ampiamente sui quanto richiesto dagli articoli 91 e 92 riguardo agli obblighi
dei coordinatori per la sicurezza in cantiere, si conclude ricordando i
valori aggiunti portati dai professionisti:
- “qualità;
- professionalità;
- competenza;
- tutela”.
“ Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”,
convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
Tiziano Menduto
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