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"Alcol e lavoro: sorveglianza sanitaria e procedure operative aziendali"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
23/09/2015 - In questi ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro in materia di
assunzione di alcolici, malgrado i ritardi del legislatore e le differenze degli indirizzi applicativi regionali, è andata via via modificandosi. Una normativa che è particolarmente rilevante anche in relazione all’importante attività di
sorveglianza sanitaria dei medici competenti.
Per facilitare questa attività, l’ ULSS 6 di Vicenza ha inserito sul suo sito alcune schede e indicazioni per il
controllo e coordinamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. E tra queste schede è presente un documento dal titolo “
Alcol e lavoro: principali aspetti normativi relativi alla tutela della salute dei lavoratori”
e a cura della dott.ssa Milena Perini, medico competente. Documento
presentato in occasione dell’incontro SPISAL-MMCC del 11 marzo 2014.
Nel documento si ricorda che il
legislatore “ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande
alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici
ai lavoratori, e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la
verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti”.
Viene presentata la normativa
correlata, con particolare riferimento a:
-
Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati: “introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da
parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)”;
-
Provvedimento 16/3/2006 della Conferenza Stato-Regioni: “individuazione
delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui
all’art. 15 della Legge 125/2001)”;
-
D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Si ricorda che “è
obbligo dei lavoratori sottoporsi agli
accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell’art. 20, comma 2,
lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a
di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo
rifiuti l’accertamento, per principio di precauzione potrà essere
temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra
mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato
dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo
stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale
comportamento”.
Il documento, che vi invitiamo
a visionare e che si sofferma ampiamente
anche sugli effetti acuti e a lungo termine dell’assunzione di bevande
alcoliche, riporta vari documenti per il medico competente, una lista delle
lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di
bevande alcoliche e una
procedura
operativa sulla gestione del tema alcool e lavoro.
Ci soffermiamo in particolare
sulla procedura operativa che fa riferimento all’articolo 15 della Legge 30
marzo 2001 e alla verifica di assenza di alcol dipendenza nei lavoratori ai
sensi dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81 del 2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Dopo aver indicato le attività
lavorative per cui è vietata l’assunzione di bevande alcoliche in orario di
lavoro, si segnala che “durante la pausa pranzo e in generale nelle pause di
lavoro è proibita l’assunzione di alcolici in quanto può poi comportare una
alcolemia diversa da zero durante le ore di lavoro. Il datore di lavoro si
impegna a non somministrare alcolici nelle mense aziendali e ad effettuare
appositi accordi con gli esercenti esterni per evitare il consumo di
alcolici durante i pasti consumati dai lavoratori”.
Inoltre è vietata l’assunzione di
bevande alcoliche “anche prima dell’inizio del turno di lavoro”.
Veniamo alle
procedure specifiche per la gestione dei casi di “ubriachezza
conclamata” e per i casi di ragionevole dubbio.
Ne riprendiamo alcune parti:
- “nelle situazioni di
ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere
alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l’astensione e
l’allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o
rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla
situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/08 comma 1 lett. m).
Segue l’ accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da
parte dei familiari;
- chiunque riscontrasse una
situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla
nell’immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa
l’interdizione allo svolgimento della mansione a rischio. Tale obbligo vige
particolarmente per i preposti/capisquadra che hanno compiti di sovrintendenza
e vigilanza in riferimento anche all’art. 19 comma 1a e 1f” (D.Lgs. 81/2008,
ndr);
- “a seconda delle condizioni
cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà essere previsto
l’accesso al pronto soccorso con chiamata al 118;
- nei casi complicati di
ubriachezza molesta dove c’è un ragionevole pericolo di comportamenti
antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza;
- le situazioni di ubriachezza
conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono
inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta, al
Medico Competente. Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto
alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di
mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma
1 lett. c del D.Lgs. 81/08);
- si ricorda che per le
situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall’accordo Stato-Regioni,
il Datore di lavoro richiederà alla struttura pubblica una valutazione di
idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)”.
Arriviamo infine alle
procedure specifiche per la verifica di
assenza di condizioni di alcol-dipendenza adottate dal Medico Competente
nell’ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell’art. 41 comma 4
del D.Lgs. 81/2008.
Il documento indica che “in assenza
di indicazioni operative in merito alle procedure specifiche per la verifica
delle condizioni di alcool-dipendenza”, il Medico Competente adotta “la
seguente proposta operativa di controllo da applicare a discrezione del MC in
toto o parzialmente seguendo le fasi più sotto specificate”.
In particolare per tutti i
lavoratori che svolgono mansioni comprese nell’Allegato I del Provvedimento del
16/03/06:
- “
fase di prevenzione salute: informazione (anche durante ogni visita
medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di
informativa all’assunzione);
-
fase A.U.D.I.T. (questionario Alcohol Use Disorders Identification
Test) e/o eventuale verifica alcolimetrica collettiva concordata e programmata
nell’ambito di un accordo tra RLS e DdL;
-
fase di controllo con accertamenti analitici consistenti in: a.
Esame emocromocitometrico completo, AST, ALT, GGT, Ac urico, creatininemia,
glicemia, trigliceridi ed esame urine per evidenziare alterazioni quali ad
esempio anemia, macrocitosi, alterata funzionalità epatica (a discrezione del
medico competente); b. C.D.T. (a discrezione del medico competente); c.
Alcolemia (a discrezione del medico competente).
E in caso di sospetto per
riscontro di positività agli accertamenti di cui sopra, “l’idoneità verrà
sospesa per le lavorazioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare
il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica
alcologica ed eventuale programma di recupero”.
“ Alcol e lavoro: principali aspetti normativi relativi alla
tutela della salute dei lavoratori”, esempio di procedura operativa
aziendale per lavoratori con divieto di assunzione di alcolici – a cura della
dott.ssa Milena Perini, medico competente (formato PDF, 121 kB).
Tiziano Menduto
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