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"Jobs Act: in vigore i decreti attuativi e le modifiche al D.Lgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/09/2015 - Sono stati finalmente pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale , dopo lunga attesa, gli ultimi
quattro decreti legislativi in attuazione del “ Jobs Act”, la legge 10 dicembre 2014, n. 183,
recante le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di
lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Questi i quattro decreti secondo
la numerazione progressiva assegnata:
-
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
-
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183;
-
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
-
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Relativamente a queste normative,
PuntoSicuro ha riportato in questi mesi le bozze, le indiscrezioni e i vari schemi
di decreto approvati dal Consiglio dei Ministri e sottoposti ai pareri
parlamentari.
Non solo. Siamo stati anche guidati
per mano – attraverso un’ intervista
esclusiva per PuntoSicuro - da
Giuseppe
Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, attraverso l’evoluzione e il dettaglio dei decreti, con
particolare riferimento alle proposte di modifica del D.Lgs. 81/2008 e alle novità
in materia
ispettiva.
Siamo ora arrivati ai
testi definitivi, che, almeno per quanto
riguarda i due temi citati non sembrano avere avuto variazioni sostanziali
rispetto a quanto già preannunciato nei giorni scorsi.
Rimandando a futuri approfondimenti
e commenti dettagliati, riprendiamo brevemente invece oggi la struttura del
decreto che riguarda le
modifiche
apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. E che - con riferimento a quanto contenuto al comma
15 dell’articolo 1 della legge 183/2014 – entrano in vigore il giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il
24 settembre 2015.
Il Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità” che ha un Capo III dedicato espressamente alla “
Razionalizzazione e semplificazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Al di là delle semplificazioni in
materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (art. 21), è l’
articolo
20 a riportare le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Abbiamo già evidenziato, in precedenti
articoli, che le modifiche riguardano al TU diversi punti.
Ad esempio riguardano il
lavoro accessorio, la revisione della
composizione del
Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e della
Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Riprendiamo, ad esempio, dal
testo del decreto, la nuova composizione della Commissione Consultiva che, al
di là dei rappresentanti ministeriali, ora prevede anche:
- sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano,
designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
- sei esperti designati
delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
- sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
- tre esperti in
medicina del lavoro,
igiene industriale e impiantistica industriale;
- un rappresentante dell'ANMIL.
Altre modifiche riguardano poi l’invio
dei quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro, che ora possano essere presentati alla
Commissione per gli interpelli anche
dalle Regioni e dalle Province autonome, e la possibilità di avere, ai fini
della
valutazione dei rischi, strumenti
tecnici, specialistici e di supporto...
Riprendiamo il testo relativo alle
modifiche al D.Lgs. 81/2008 relative a questi
ausili per le aziende:
e) all'articolo 28, dopo il
comma 3-bis e' inserito il
seguente:
«3-ter. Ai fini della
valutazione di cui al comma 1,
l'Inail, anche in
collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i
soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera ee), rende
disponibili al datore
di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione
dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende
sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma
6-quater e' sostituito dal seguente:
«6-quater. Con decreto del
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottarsi previo
parere della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, sono individuati
strumenti di supporto per la
valutazione dei rischi
di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo, tra i quali gli
strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA
(Online Interactive Risk Assessment)»; |
Altre modifiche riguardano lo
svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, l’abrogazione di
alcuni riferimenti al
registro infortuni
e in materia di
sanzioni per il datore
di lavoro e il dirigente.
Per queste modifiche non ci sono
particolari variazioni rispetto a quanto già indicato in precedenti
articoli da PuntoSicuro.
Stessa cosa per le modifiche
nelle
definizioni del TU in
relazione al Titolo III relativo ad
attrezzature e DPI (articolo 69, TU),
in tema di
generatori di vapore (articolo
73bis, TU) e con riferimento ad alcune necessarie correzioni di disposizioni sanzionatorie
(articolo 87, TU).
Riportiamo invece interamente il
testo relativo a una modifica in materia di formazione
dei coordinatori,
con riferimento alla modifica dell’
articolo
98 relativo ai
requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori.
Modifica che permette ai
coordinatori di utilizzare – per il modulo giuridico e l’aggiornamento – la modalità
e-learning.
o) all'articolo 98, comma 3, sono
inseriti, infine, i
seguenti periodi:
«L'allegato XIV è
aggiornato con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo
per il modulo
giuridico (28 ore),
e i corsi
di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I
dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 37, comma 2.»;
|
Una modifica riguarda poi l’
articolo 190 (Valutazione del rischio) in
relazione alla
protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore.
Viene sostituito il comma 5-bis,
introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva
l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo
riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva
permanente e riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Concludiamo questa breve disamina
sul “decreto semplificazioni” ricordando qualche modifica presente nelle prime
bozze, ma assente nei testi pubblicati (e, invero, assente anche negli ultimi
schemi di decreto approvati).
Una riguardava una modifica dell’articolo
302bis (
Potere di disposizione),
articolo del TU che nel primo comma recita: “Gli organi di vigilanza
impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme
tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di
lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne
riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca
reato”.
Una seconda modifica avrebbe
riguardato il
campo di applicazione del
Titolo IV, ma – come segnalato
da PuntoSicuro nelle scorse settimane – è stata anticipata da quanto
contenuto nella recente Legge
Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015.
Tiziano Menduto
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