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"Domande e risposte sulla verifica delle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
25/09/2015 -
Pubblichiamo la risposta ad
alcuni quesiti emersi in occasione del convegno sulle indicazioni
interpretative sulla disciplina delle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a
luglio 2014.
SPOSTAMENTO DELL’ATTREZZATURA E PERDITA DI
DOCUMENTI
Lo
spostamento dell’attrezzatura deve essere comunicato?
Si, nel
caso di spostamento dell’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica
il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale
si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al
soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad
utilizzare la stessa attrezzatura ( C.M.
Lavoro e P.S. n. 23/2012).
In caso
di furto o di smarrimento della documentazione obbligatoria relativa ad un
apparecchio è necessario presentare una denuncia alle forze dell’ordine?
Si, in
tali casi è necessario trattandosi di documenti non riproducibili come, ad
esempio, i libretti di immatricolazione; inoltre, andrà fatta comunicazione
anche all’INAIL per attivare la procedura di rilascio del duplicato.
APPALTO E LAVORO AUTONOMO
Nel
caso di un contratto d’appalto o d’opera che preveda l’impiego di
un’attrezzatura di lavoro dell’impresa che deve eseguire i lavori, il
committente è tenuto a verificare anche che sia stata denunciata ed effettuate
le verifiche?
L’art.
26 del D.Lgs. n.81/2008, si presenta molto generico circa i controlli
preventivi che il committente è tenuto ad effettuare per quanto riguarda
l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e la documentazione
necessaria da acquisire ai fini della cooperazione e il coordinamento.
Occorre,
però considerare che il possesso della prescritta documentazione (denuncia
all’ISPESL o INAIL, verbali di verifiche, etc.) per tali attrezzature di lavoro
qualificate dalla normativa a maggior rischio risulta di fondamentale
importanza per le attività da svolgersi nel perimetro aziendale e, quindi, tale
verifica da parte del committente risulta necessaria anche in considerazione
della corretta redazione del Documento unico di valutazione di dei rischi da
interferenze (DUVRI).
TARIFFE
Le tariffe
previste per le verifiche sono omnicomprensive di tutte le spese?
Si,
come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. sono da ritenersi
omnicomprensive di tutte le spese (cfr. Decreto dirigenziale 23.11.2012) [1] .
Le
tariffe previste per le verifiche sono soggette a Iva?
Si, in
base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato
dall’INAIL n.954-88/2012, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA
configurandosi come prestazioni di servizi e sono assoggettate all’aliquota
ordinaria.
Fonte: CPT
Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche
obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.
[1] Al
momento della pubblicazione del presente documento il Ministero del Lavoro e
P.S. ha emanato la Lettera
Circolare 3 marzo 2015, nella quale ha fornito, tra l’altro, alcune
precisazioni in tema di tariffe, precisando che le stesse sono aumentate dello
0,9% che tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, e riportate nell’allegato
1 alla circolare. Inoltre, per quelle costituite da più bombole collegate in
parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che
condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo,
nel determinare la tariffa applicabile per la verifica si deve tener conto
della somma dei volumi delle singole bombole.
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