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"Domande e risposte sulla verifica delle attrezzature di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

25/09/2015 -
Pubblichiamo la risposta ad alcuni quesiti emersi in occasione del convegno sulle indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche delle attrezzature di lavoro, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a luglio 2014.

SPOSTAMENTO DELL’ATTREZZATURA E PERDITA DI DOCUMENTI
Lo spostamento dell’attrezzatura deve essere comunicato?
Si, nel caso di spostamento dell’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica il  datore di lavoro è tenuto a comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura ( C.M. Lavoro e P.S. n. 23/2012).
In caso di furto o di smarrimento della documentazione obbligatoria relativa ad un apparecchio è necessario presentare una denuncia alle forze dell’ordine?
Si, in tali casi è necessario trattandosi di documenti non riproducibili come, ad esempio, i libretti di immatricolazione; inoltre, andrà fatta comunicazione anche all’INAIL per attivare la procedura di rilascio del duplicato.
 
APPALTO E LAVORO AUTONOMO
Nel caso di un contratto d’appalto o d’opera che preveda l’impiego di un’attrezzatura di lavoro dell’impresa che deve eseguire i lavori, il committente è tenuto a verificare anche che sia stata denunciata ed effettuate le verifiche?
L’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, si presenta molto generico circa i controlli preventivi che il committente è tenuto ad effettuare per quanto riguarda l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici e la documentazione necessaria da acquisire ai fini della cooperazione e il coordinamento.
Occorre, però considerare che il possesso della prescritta documentazione (denuncia all’ISPESL o INAIL, verbali di verifiche, etc.) per tali attrezzature di lavoro qualificate dalla normativa a maggior rischio risulta di fondamentale importanza per le attività da svolgersi nel perimetro aziendale e, quindi, tale verifica da parte del committente risulta necessaria anche in considerazione della corretta redazione del Documento unico di valutazione di dei rischi da interferenze (DUVRI).
 
TARIFFE
Le tariffe previste per le verifiche sono omnicomprensive di tutte le spese?
Si, come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. sono da ritenersi omnicomprensive di tutte le spese (cfr. Decreto dirigenziale 23.11.2012) [1] .
Le tariffe previste per le verifiche sono soggette a Iva?
Si, in base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato dall’INAIL n.954-88/2012, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA configurandosi come prestazioni di servizi e sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
 
 
 
 
Fonte: CPT Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.


[1] Al momento della pubblicazione del presente documento il Ministero del Lavoro e P.S. ha emanato la Lettera Circolare 3 marzo 2015, nella quale ha fornito, tra l’altro, alcune precisazioni in tema di tariffe, precisando che le stesse sono aumentate dello 0,9% che tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, e riportate nell’allegato 1 alla circolare. Inoltre, per quelle costituite da più bombole collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, nel determinare la tariffa applicabile per la verifica si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.
 

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