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"D. Lgs. 81/2015: i contratti, le mansioni e la sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
29/09/2015 -
PuntoSicuro si è soffermato nei giorni scorsi sulle conseguenze che la revisione delle forme contrattuali – operata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183 –
può avere sulle questioni relative alla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro. Tuttavia mancava un’analisi dettagliata e puntuale del
D.Lgs. 81/2015 (da non confondere con il D.Lgs. 81/2008!) alla ricerca
di tutti i vari aspetti relativi alla prevenzione e tutela in materia di
salute e sicurezza. Per colmare questa carenza riceviamo e pubblichiamo
un interessante contributo, dal titolo “
Le disposizioni di natura prevenzionale nel nuovo decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015”, elaborato da Cinzia Frascheri,
Responsabile nazionale Cisl per la salute e sicurezza sul lavoro,
giuslavorista e componente della Commissione Consultiva Permanente.
Le disposizioni di natura prevenzionale nel nuovo decreto legislativo
n.81 del 15 giugno 2015 (G.U. n.144 del 24 giugno 2015 – disciplina vigente dal
25 giugno 2015)
Il giorno 15 giugno 2015, in
attuazione della Legge delega n.183 del 2014 (denominata Jobs Act) è stato
varato il d.lgs.81, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (GU n.144 del 24/6/2015), entrato in
vigore 25/06/2015.
La portata del decreto è di estrema
rilevanza e ampiezza per le novità che introduce in merito alla regolazione dei
contratti di lavoro e delle mansioni; da questo, specifiche disposizioni e
importanti riflessi vengono a determinarsi per quanto riguarda gli aspetti
legati alle tutela della salute e sicurezza sul lavoro (regolata attualmente
dal d.lgs.81/2008 s.m. che non va confuso con il decreto in parola, vista
l’identica numerazione).
Ritenendo utile evidenziare ed
illustrare, in maniera specifica, quanto disposto dal decreto in oggetto sui
temi della prevenzione e protezione in ambiente i lavoro, si analizzano di
seguito, procedendo secondo la sequenza prevista dall’articolato, gli aspetti
più significativi nell’ambito del quadro della nuova regolazione dei contratti
di lavoro e delle mansioni, con preciso riferimento a quanto concerne la tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori.
Vista l’incidenza diretta delle
novità introdotte dal testo normativo sull’attività svolta in ambiente di
lavoro da parte delle figure di rappresentanza, a partire dai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali – RLS e territoriali – RLST), sono
stati previsti, nella nota a seguire, per ciascuna tipologia contrattuale e
provvedimento, degli specifici richiami correlati all’esercizio del ruolo.
Capo I – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
-
Disciplina delle mansioni - Art.3 comma 1.
Disposizioni di riflesso prevenzionale
Sostituendo quanto previsto
all’art.2103 del cod.civ. si prevede che il lavoratore,
in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incidono sulla sua posizione lavorativa, possa essere assegnato a mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella
medesima categoria legale.
Tale
mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’
assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al
livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria
legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Possono, inoltre, essere
stipulati (nelle sedi e secondo le modalità previste) accordi individuali di
modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione
dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al
miglioramento delle condizioni di vita.
In questa ipotesi, il lavoratore farsi
assistere dal sindacato cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o
consulente del lavoro.
Nota di commento
La rilevanza che tale
disposizione determina (anche) nei riguardi del tema della tutela della salute
e sicurezza sul lavoro, è ampia.
Ponendo, in primo luogo,
l’attenzione a quanto previsto dal secondo capoverso (o secondo comma) del
testo dell’articolo, è utile andare ad analizzare i diversi concetti che
emergono, raccordandoli alle disposizioni ad oggi vigenti in tema di
prevenzione (ai sensi del d.lgs.81 del 2008 s.m.).
Considerato che l’obbligo del
datore di lavoro di formare il lavoratore alla nuova mansione (sia essa anche
di inquadramento inferiore), sorge solo nel caso sia ritenuto «necessario»
(dovendosi ipotizzare che il lavoratore potrebbe già conoscere le procedure
previste), a fronte, in ogni caso, del mancato adempimento di tale obbligo,
l’atto di assegnazione alla nuova mansione non viene ritenuto nullo.
Se sulle prime tale nuova disposizione
potrebbe risultare in contrasto con l’obbligo formativo a favore dei
lavoratori, in tema di prevenzione, previsto dal d.lgs.81/08 s.m. (art.37,
commi 1 e 4), alla luce di un analisi puntuale dei testi, lo si può escludere.
Sul punto, difatti, nel dettato
normativo si parla di mancata nullità dell’atto, non di assenza di eventuali
sanzioni a riguardo.
Come in tema di prevenzione,
difatti, la mancata formazione dei lavoratori non determina (purtroppo) la
nullità dell’atto di assegnazione del lavoratore alla mansione o, peggio, il
suo svolgimento, ponendo solo le condizioni per una sanzione nei riguardi del
datore di lavoro; sul punto in commento, il legislatore si premura unicamente
di precisare che, in caso di mutamento della mansione, il mancato svolgimento
della formazione, non determina la nullità di tale atto.
Resta, quindi, inteso che per
quanto concerne gli obblighi di formazione, in tema di prevenzione, valgono le
disposizioni e le relative sanzioni ad oggi previste, tra cui quelle riferite a
tale eventuale mancato assolvimento da parte del datore di lavoro nei riguardi
dei lavoratori (art.55, comma 5, lett.c del d.lgs.81/08 s.m.).
Più complessa, invece, risulta la
lettura combinata tra l’articolo in commento e l’art.42 del d.lgs. 81/08 s.m., in tema di
assegnazione ad altra mansione in caso di inidoneità del lavoratore a questa.
L’ipotesi da porre in esame è
quella di un lavoratore che dovesse trovarsi a stipulare un accordo individuale
di modifica della propria mansione (con un inquadramento e relativa
retribuzione anche più bassi della precedente), spinto dall’interesse alla
conservazione dell’occupazione o al miglioramento delle condizioni di vita (che
potrebbe anche solo essere....il conservare uno stipendio in più in famiglia).
Se in base alla nuova disciplina
dei contratti di lavoro tale condizione assume oggi il carattere di piena
legittimità, una tale situazione, a fronte di una condizione di sopravvenuta
inidoneità del lavoratore alla mansione (non determinata necessariamente da
infortunio o malattia professionale), ancora oggi, di contro, non potrebbe
essere perfezionata.
Sulla base, difatti, delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in caso di
sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore di
lavoro sarebbe comunque obbligato ad adibire quest’ultimo (ove possibile, ma di
certo a seguito di motivazioni espresse in caso contrario) ad altra mansione,
equivalente o inferiore, garantendogli però in ogni caso il «trattamento
corrispondente alla mansione di provenienza» (ai sensi dell’art.42).
In tal caso, il datore di lavoro
non potrebbe, quindi, stipulare con il lavoratore (anche se consenziente), un
accordo di modifica della mansione, prevedendo un inquadramento e relativa
retribuzione, più bassi della precedente. In quanto, considerato che se la
mansione lavorativa sussiste, anche inferiore, in tale situazione il
trattamento dovrà rimanere corrispondente alla condizione di provenienza,
mentre, se non sussiste, alcun accordo individuale, anche di livello di
inquadramento inferiore, si potrà andare a stipulare.
Utile attenzione deve anche
essere rivolta alle parole utilizzate dal legislatore nei riguardi della
possibilità di stipulare un accordo individuale di modifica della mansione.
Riferendosi all'«interesse del
lavoratore», il legislatore lo lega in un'unica soluzione di continuità con le
ragioni della «conservazione dell'occupazione», andando così a stemperare di
molto un aspetto potenzialmente valutabile come positivo (l’interesse del
singolo), a fronte di un unica triste condizione (la conservazione del posto di
lavoro, e null’altro).
Il quadro che si delinea, quindi,
è di una tale complessità normativa, nella comprensione e armonizzazione delle
disposizioni vigenti, che richiede un necessario alto presidio e supporto
(competente) da parte dei Rappresentati nei confronti dei lavoratori, non
potendoli lasciare soli, in balia dei datori di lavoro/consulenti, specie in
una prima fase di utile informativa.
Capo II – Lavoro a
orario ridotto e flessibile; Sezione I – Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche – Art.6
commi 1, 2 e 3.
Disposizioni di riflesso prevenzionale
Nel rispetto di quanto previsto
dai contratti collettivi,
il datore di
lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di
lavoro (nei termini del d.lgs.
66/03),
lo svolgimento di
prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre
l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle
settimane o ai mesi.
Nel caso in cui il
contratto collettivo applicato al rapporto
di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può
richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare.
In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro
supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale.
Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua
durata.
Nota di commento
Pur nel rispetto di quanto
disposto dai contratti collettivi (e in primis, dalla nuova normativa oggi
vigente), non può in nessun caso essere trascurato, in tema di lavoro
supplementare, straordinario o regolato sulla base di clausole elastiche, la
ricaduta che tali regole possono determinare nei riguardi della tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
In tal senso, deve essere posta
in evidenza (informando puntualmente i lavoratori) la prevista possibilità, a
loro favore, di rifiutarsi di svolgere le prestazioni di lavoro supplementare
per «motivi di salute».
A tale riguardo, occorre
ricordare che un inadeguato rapporto tra tempo di veglia e tempo di sonno, può
determinare gravi conseguenze alla salute dei lavoratori, così come un calo
dell’attenzione, portando ad un aumento significativo dell’esposizione al
rischio di infortuni.
Sono ormai molti i dati che
dimostrano come negli ultimi anni vi sia stata una evidente crescita nella
popolazione di uso/abuso di sostanze che servono a resistere alla fatica e al
sonno. Sostanze che, già nel breve e medio termine, portano ad alterazioni
pesanti del sistema nervoso centrale, con conseguenze molte rilevanti per la
salute (importanti studi hanno dimostrato il rapporto tra infertilità e ridotte
pause di riposo, così come anche l’individuazione della fatica e
dell’alterazione delle fasi veglia-sonno, quali concause dei tumori al seno).
La mancata lucidità e le
condizioni non idonee del singolo lavoratore, non va dimenticato, non
determinano solo un pericolo per se stessi, ma anche per gli altri lavoratori
che operano nello stesso contesto lavorativo, senza dimenticare gli eventuali
effetti sulla collettività, specie in caso di svolgimento di mansioni che ne
prevedono il rapporto.
La precisazione testuale mediante
la quale viene prevista la possibilità di rifiuto dello svolgimento del lavoro
supplementare, da parte del lavoratore per motivi, tra gli altri, di salute,
solo «ove giustificato da comprovate esigenze», riporta in primo piano il ruolo
del medico competente che, deve certificare, anche in questi casi “delicati”,
tali condizioni.
Un medico, quest’ultimo che, pur
vista la sua posizione in azienda non del tutto svincolata e pienamente
autonoma dal datore di lavoro, dal quale riceve l’incarico (e il relativo
compenso), dovrà approfondire in modo adeguato e competente le ragioni, a
favore e contro, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, da
parte di un determinato lavoratore (anche a fronte di un certificato esibito di
un medico specialista).
È importante, quindi, un ruolo
attivo ed informato da parte dei Rappresentati, sia nelle fasi della
contrattazione, che nell’esercizio del ruolo. Concentrando, comunque, le
energie nell’azione di presidio e monitoraggio delle diverse fasi di
valutazione dei rischi e dei relativi interventi di prevenzione e protezione, a
partire, nel caso specifico, dal promuovere un’analisi puntuale dei livelli di
stress lavoro-correlato.
Capo II – Lavoro a orario ridotto e flessibile; Sezione I – Lavoro a
tempo parziale
Trasformazione del rapporto di lavoro – Art.8 commi 3 e 4.
Disposizioni di riflesso prevenzionale
I lavoratori del settore pubblico
e del settore privato affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti (per le quali residui una ridotta capacità
lavorativa) anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente
competente,
hanno diritto, su richiesta,
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Su richiesta del lavoratore si può procedere a contrario.
Se le problematiche sopra evidenziate,
riguardano coniuge, figli, genitori o persone assistite convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa (con connotazione di gravità in base alla L.104/92)
che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, è
riconosciuta
al lavoratore, su richiesta, la priorità della trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Così anche in caso di figlio
convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente
portatore di handicap ai sensi della L.104/92).
Nota di commento
Se tali rilevanti disposizioni, è
importante che vengano ad essere oggetto di informazione diffusa nei riguardi
dei lavoratori, anche attraverso l’azione svolta dai Rappresentati, occorre che
non si trascurino le possibilità che la normativa prevenzionale già ad oggi
dispone, ai sensi dell’art.42 del d.lgs.81/08 s.m., in caso di sopravvenuta
inidoneità (che non necessariamente deve essere per ragioni di infortunio o
malattia professionale); così come anche, in base al più ampio ed articolato
obbligo previsto in capo al datore di lavoro, di dover tenere conto,
nell’affidare i compiti ai lavoratori, «delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza» (art.18, comma 1,
lett. c).
Non di meno, in tal senso merita
ricordare, la collaborazione espressamente richiesta al medico competente (un
obbligo sanzionato a suo carico), per quanto concerne la valutazione dei rischi
ai fini della predisposizione delle misure di tutela della salute e
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.(art.25, comma 1, lett. a).
La possibilità, difatti, offerta
ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, di richiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, porta con sé, comunque, la
problematicità rappresentata dalla diminuzione della retribuzione che, per
molti lavoratori può essere motivo di mancato utilizzo di tale facoltà.
La conservazione del posto di
lavoro, in effetti, è il prioritario interesse per questi lavoratori e, tale
disposizione, si muove in tal senso, garantendo a tutti il diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro, senza compromettere la propria occupazione.
Ma, poter avere la possibilità di conciliare la propria condizione di
“inidoneità” con lo svolgimento agevolato/facilitato delle proprie mansioni,
potrebbe consentire a tali lavoratori di mantenere, per quanto possibile, il
proprio contratto di lavoro a tempo pieno, senza andare a compromettere le
proprie particolari condizioni di salute o la possibilità di garantire il
proprio necessario aiuto, ai congiunti affetti da tali gravi patologie.
Il ruolo della contrattazione, in
questo senso, può divenire davvero determinante, così come la promozione da
parte dei Rappresentanti di accordi aziendali volti al benessere organizzativo.
Capo II – Lavoro a orario ridotto e flessibile; Sezione II – Lavoro
intermittente
Artt.13 commi 1 e 2, 14 comma 1, lett. c), 15 comma 1, lett. f).
Disposizioni di riflesso prevenzionale
Il contratto di lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può
utilizzare tale prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Sono possibili anche
casi di utilizzo del lavoro intermittente in assenza di contratto collettivo,
se espressamente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Il contratto di lavoro
intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età e con
più di 55 anni.
È vietato il ricorso al lavoro intermittente da parte di quei datori di
lavoro che non hanno effettuato la VdR (Valutazione dei Rischi), ai sensi
della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il contratto di lavoro
intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova di alcuni
elementi tra cui le
misure di sicurezza
necessarie in relazione al tipo di attività prevista dal contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a
informare, con cadenza annuale, le RSA o le RSU sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro intermittente. Sono fatte salve le previsioni più
favorevoli previste dai contratti collettivi.
Nota di commento
Quanto disposto in merito
all’obbligo da parte dei datori di lavoro di doversi dotare della VdR, per
poter ricorrere alla forma di lavoro intermittente, è senza dubbio importante,
ma è nei riguardi della realizzazione adeguata di questo obbligo, che i
Rappresentati devono operare al meglio.
Porre, in effetti, quale
condicio sine qua non, l’effettuazione
della VdR da parte del datore di lavoro, al fine del poter far ricorso ad una
specifica tipologia contrattuale, dimostra con evidenza la scarsa attenzione
del legislatore, estensore del testo in commento, ai temi prevenzionali.
Ponendo, in effetti, tale
clausola, pur di certo importante, sembra volersi considerare la possibilità,
da parte di un datore di lavoro, di scegliere se dotarsi, o meno, di una VdR,
accedendo così, o rinunciando, alla stipula di contratti di lavoro
intermittente.
La VdR, va sottolineato, è un
obbligo a carico del datore di lavoro, a prescindere dalla decisione di
stipulare forme contrattuali particolari.
Il legislatore, in tal senso,
avrebbe dovuto legare la condizione di ricorso al lavoro intermittente, così
come per altre forme contrattuali (vd. la somministrazione di lavoro), non alla
mera effettuazione della VdR, ma bensì alla sua piena rispondenza ai criteri
previsti dal d.lgs.81/08 s.m. (artt.28 e 29).
Non basta, difatti, rimanendo al
caso in commento, che nella VdR vengano ad essere annoverati specificatamente
tali lavoratori, ma occorre che vengano previsti interventi adeguati di prevenzione,
non solo sul piano info-formativo, ma anche per quanto concerne, ad esempio, la
dotazione, se necessario, di dispositivi di prevenzione individuale (DPI).
Tale strumenti, difatti,
considerata in alcuni casi la brevità della prestazione lavorativa svolta
(tipica nel caso di lavoro intermittente), non vengano ad essere consegnati;
dispositivi che, anche per questi lavoratori, devono avere le caratteristiche
di adeguatezza, ergonomicità, comfort, normativamente previsti per ogni
lavoratore (quindi, anche, lavoratrice) che svolge determinate mansioni.
Considerato, inoltre, che il
lavoro intermittente può essere svolto da soggetti con meno di 24 anni di età e
con più di 55 anni, la VdR non potrà non considerare le ricadute, in termini di
esposizione a rischio, sulla base del fattore trasversale dell’età che, come si
sa, alla luce del modello a matrice, introdotto dal d.lgs.81/08
s.m.,costituisce una variabile fondamentale di incidenza nel valutare i rischi
tradizionali a cui un lavoratore è esposto.
Specie per gli over 55, la
valutazione dovrà essere molto specifica e accurata, visto l’aumento
significativo delle problematiche che da tale età (dati confermati ormai
ampiamente dalle statistiche) si vanno a determinare in ambiente di lavoro,
nello svolgimento di determinate mansioni.
Un attenzione che, considerata
anche la variabile genere (sia nel caso delle lavoratrici, ma non meno dei
lavoratori, per le problematiche specifiche), assume una valenza ancor più
determinante.
A tutto questo, anche il caratterizzante
elemento della discontinuità e/o dell’intermittenza della prestazione
lavorativa, va ad aggiungere potenziali problematicità che devono trovare, in
una analisi complessiva e sinergica, adeguate valutazioni e risposte, in
termini di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il ruolo attivo fondamentale dei
Rappresentanti, in questa circostanza, è di limpida evidenza, considerati i
diritti a loro legislativamente riconosciuti in merito alla consultazione
previa sulla valutazione dei rischi e sull’adozione di interventi di
prevenzione e protezione.
Capo III Lavoro a tempo determinato
Artt.19, commi 1, 3 e 4, 20 comma 1, lett. d).
Disposizioni di riflesso prevenzionale
Al contratto di lavoro subordinato può essere previsto un termine di
durata non superiore a 36 mesi.
Un
ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della
durata massima di 12 mesi, può
essere stipulato presso la DTL competente per territorio.
Con l'eccezione dei rapporti di
lavoro di durata non superiore a 12 giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del
quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5gg. lavorativi
dall'inizio della prestazione.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro
subordinato non è ammessa da parte di quei datori di lavoro che non hanno
effettuato la VdR, ai sensi della normativa di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
Nota di commento
Anche in caso di contratto di
lavoro a tempo determinato, il dettato normativo attribuisce al rispetto
dell’obbligo di effettuare la VdR, a carico del datore di lavoro, un ruolo di
spartiacque tra la possibilità, o meno, di poter usufruire delle disposizioni
previste per tale tipo di contratto.
Rimandando alle considerazioni
fatte nel paragrafo precedente (in merito al lavoro intermittente),
sull’inesattezza di una tale disposizione, la VdR, non solo dovrà essere effettuata,
stando al Rappresentante il dover verificare la veridicità di tale condizione
(non potendo contare, per questo, su un monitoraggio sistematico da parte degli
organi di vigilanza), ma dovrà soprattutto essere redatta in modo adeguato e
finalizzato al garantire una tutela mirata per tutti i lavoratori, tra i quali,
nel caso di specie, coloro che hanno un contratto a tempo determinato.
Va considerato, difatti, che se
la durata di tali contratti, nelle condizioni ordinarie, non può superare i 36
mesi, è possibile che nella maggior parte delle situazioni il periodo di lavoro
subordinato sia di molto inferiore.
In tali casi, in modo inverso, la
brevità del tempo di durata del contratto aumenta potenzialmente l’esposizione
a condizioni di maggior rischio, sia per la salute che per la sicurezza sul
lavoro, richiedendo per questo una valutazione mirata e declinata sui
lavoratori titolari di tali posizioni contrattuali.
Considerato, poi, che i soggetti
titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato rientrano a tutti gli
effetti nella più ampia categoria dei lavoratori (ai sensi della definizione
prevista all’art.2, comma 1, lett. a del d.lgs.81/08 s.m.), nei loro confronti
dovranno essere rispettati tutti gli obblighi di natura prevenzionale, previsti
a favore dei lavoratori a tempo indeterminato.
I Rappresentanti potranno,
pertanto, a fronte di una VdR che a loro giudizio non risponde ai criteri
previsti, oltre a far pervenire al datore di lavoro le proprie note critiche al
momento della consultazione (in funzione del loro duplice diritto, sia
dell’essere preventivamente e tempestivamente consultati, sia del poter
esprimere note sul contenuto, scritto o mancante, della VdR), rifiutarsi di
procedere alla firma del documento, in fase di procedura di attestazione della
data certa, determinando in questo modo una frattura nell’iter di approvazione
del documento di VdR, mandando un segnale chiaro di mancato accoglimento di
quanto predisposto.
Capo IV Somministrazione di lavoro
Artt.30, 31 commi 1 e 4, 32 comma 1, lett. d), 33 commi 1 e 3, 34 comma
3, 35 comma 4, 37, comma 3, 40 comma 1, 55 comma 1, lett. e).
Disposizioni di riflesso prevenzionale
È
abrogata la disposizioni prevista all'art.3, comma 5, del d.lgs.81/08
s.m..
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo
indeterminato o determinato,
con il
quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la
durata della missione,
svolgono la
propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore.
Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi applicati dall'utilizzatore,
il numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.
Salvo alcune disposizioni,
la disciplina della somministrazione a
tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Il contratto di somministrazione
di lavoro
è vietato da parte di quei
datori di lavoro che non hanno effettuato la VdR, ai sensi della normativa
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il contratto di somministrazione di lavoro é stipulato in forma scritta
e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c)
l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e
le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista
della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il
trattamento economico e normativo dei lavoratori.
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico
dell'utilizzatore, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro.
Il somministratore informa i
lavoratori sui
rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per
la quale essi vengono assunti, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.81/08
s.m..
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore.
L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri
dipendenti, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dai
contratti collettivi.
Gli obblighi dell'
assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal DPR
n.1124/65 s.m. sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle
lavorazioni svolte.
I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per
l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio
o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
La
violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33,
comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per
il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
Nota di commento
Abrogando quanto disposto
all’art.3, comma 5 del d.lgs.81/08 s.m., il dettato del d.lgs.81 del 2015 in
tema di diritti di tutela prevenzionale dei lavoratori titolari di contratto di
somministrazione di lavoro diviene il riferimento normativo principale e
completo sul tema (privando il testo prevenzionale di ogni riferimento a tale
fattispecie contrattuale); una completezza del quadro regolativo, quella
prevista dal testo del decreto del 2015, che comunque non può trascurare quanto
già disposto in tema di formazione di tali lavoratori nell’ Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in tema di salute e sicurezza sul
lavoro (e nelle Linee applicative, emanate nel luglio dell’anno seguente).
Considerato l’ampio utilizzo che
di questa forma contrattuale vien fatto nella generalità dell’attività
lavorativa svolta, specie nelle piccole realtà lavorative (emblema, per numero
e diffusione, del nostro sistema produttivo), è quanto mai importante che venga
ampiamente conosciuta (specie da parte dei Rappresentanti) la regolazione, in
tema di diritti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti per
tale tipologia contrattuale.
Sostanzialmente equiparati ai
lavoratori dipendenti dell’utilizzatore, nei riguardi dei lavoratori somministrati
sono previsti gli stessi diritti di tutela prevenzionale destinati ai primi.
Diritti che, se ri-confermati
dalla nuova articolazione introdotta dal d.lgs.81/2015 non aggiungono alcunché
all’impianto normativo disposto dal decreto in materia prevenzionale dove,
superato il concetto di necessaria subordinazione tra il datore di lavoro e i
lavoratori, si equipara ad essi la più ampia platea di soggetti titolari di una
qualsiasi forma contrattuale finalizzata alla svolgere un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
ricomprendendo così, tra le altre, la somministrazione di lavoro.
Anche il diritto di informazione
sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, così come la formazione
generale e l’addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro, quali
interventi utili allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale tali
lavoratori sono assunti, pur previsti in capo al somministratore, potranno
essere trasferiti, quali obblighi all’utilizzatore, che dovrà farsene carico
(oltre alla formazione specifica), non potendo attribuire ad alcuna mansione i
lavoratori senza avervi provveduto, incorrendo eventualmente, come per ciascun
proprio dipendente, alle sanzioni previste per tali mancanze.
Sanzioni che, previste in capo al
somministratore, da parte del decreto del 2015, saranno comminate in caso di
mancanza delle informazioni specifiche, all’atto della stipula del contratto,
tra cui, gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, le
misure di prevenzione adottate e le mansioni alle quali i lavoratori saranno
adibiti.
Trova, così, piena coerenza anche
per questa tipologia contrattuale (al di là delle critiche dapprima avanzate –
vd paragrafo sul lavoro intermittente), la disposizione che prevede il divieto,
da parte dei datori di lavoro (utilizzatori) che non hanno effettuato la VdR,
di poter stipulare tali contratti (al di là del limite percentuale massimo
previsto di lavoratori a tempo indeterminato posti in forza presso
l'utilizzatore, nei riguardi del numero dei propri dipendenti, escluse le
diverse previsioni di natura contrattuale collettiva).
Una VdR che, come più volte
evidenziato, non potrà solo limitarsi all’essere effettuata (considerato che
questo è un obbligo che si sostanzia con l’avvio dell’attività lavorativa e non
con la scelta di determinate forme contrattuali), ma che dovrà rispondere ai
criteri minimi previsti necessari al garantirne la completezza e l’idoneità,
quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione, così come di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza (art.2, comma 1, lett.q).
La piena equiparazione tra i
dipendenti dell’utilizzatore e i lavoratori somministrati porta con sé anche
gli obblighi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali, determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni
svolte nella realtà lavorativa dell’utilizzatore.
A fronte di tale quadro complessivo,
è a carico dei Rappresentanti dell’utilizzatore preoccuparsi del monitorare la
gestione dei diritti di tutela in materia di prevenzione dei titolari di tali
contratti di lavoro, partendo dalla verifica dell’effettuazione della VdR, ma
principalmente dall’analisi dei rischi ai quali i lavoratori somministrati sono
esposti, considerando anche riferite a loro le incidenze determinate dai
diversi fattori trasversali (che ricordiamo essere, oltre appunto
all’attenzione alle diverse tipologie contrattuali, l’età, il genere, lo stress
lavoro-correlato e la provenienza da altri paesi).
Capo V Apprendistato
Artt. 41 commi 1 e 2, 42 comma 2 e 6, lett. a).
Disposizioni di riflesso prevenzionale
L'apprendistato è un
contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si
articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato
professionalizzante;
c) apprendistato di alta
formazione e ricerca.
Il
contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei
mesi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni relative.
Per gli apprendisti
l'applicazione delle
norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti
forme:
a)
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
…
Nota di commento
È importante rimarcare quanto
disposto per il contratto di apprendistato, in quanto, già ricompresi i
sottoscrittori nella categoria dei lavoratori (ai sensi della definizione
prevista all’art.2, comma 1, lett.a del d.lgs. 81/08 s.m.), e quindi titolari
dei diritti a questi previsti, in tema di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, viene prevista in coerenza a loro favore, l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Considerato che tale contratto,
nelle sue diverse tipologie, prevede non solo la formazione dei soggetti
contrattualizzati, ma anche la loro presenza in ambito lavorativo, le tutele in
materia di prevenzione, al pari dei lavoratori, così come l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, offrono
un’adeguata condizione di prevenzione e protezione dai rischi.
Necessario, in tal senso, che da
parte dei Rappresentanti ci sia il monitoraggio del rispetto di tali
disposizioni, a partire dal vedere rispettati tutti i diritti che per tali
soggetti sono previsti, pur nel rispetto e nei limiti delineati per tale
contratto e per le specifiche tipologie nelle quali è previsto si possa
articolare.
Capo VI Lavoro accessorio
Artt. 48, 49 comma 5.
Disposizioni di riflesso prevenzionale
Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono
attività
lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti,
a compensi superiori a
7.000 euro nel corso di un anno civile.
Fermo restando il limite
complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o
professionisti,
le attività lavorative
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non
superiori a 2.000 euro.
Prestazioni di lavoro accessorio
possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di
3.000 euro di compenso per anno civile,
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Il ricorso a prestazioni di
lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito, nel
rispetto delle disposizioni previste, così come in agricoltura.
È vietato, invece, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve
specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti sociali.
Sono previsti i versamenti per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL.
Nota di commento
Nei riguardi del lavoro
accessorio, per quanto concerne gli aspetti relativi alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, il riferimento normativo esaustivo a cui riferirsi, non
trova collocazione nelle disposizioni testé riportate, ma nell’art.3, comma 8
del d.lgs.81/08 s.m..
Essendo però, ad oggi imminente
la pubblicazione in gazzetta ufficiale del, già approvato, schema
di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, testo di attuazione della Legge delega n.183 del 10/12/2014
(denominata Jobs Act), non si può trascurare quanto in esso previsto, a
modifica delle disposizione contenute nel d.lgs.81/08 s.m., relative al lavoro
accessorio.
Individuando non tanto gli ambiti
di esclusione, ma indicando specificatamente quelli nei quali si prevede il
possibile utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, viene previsto che
le disposizioni in materia di tutela prevenzionale si applichino nei soli casi
in cui la prestazione del lavoratore è svolta a favore di un committente
imprenditore o professionista; ponendo tutti gli altri casi sotto il regime
dettato dall’art.21 (nel quale sono le facoltà e non gli obblighi, a trovare
regolazione), conservando della normativa previgente la totale esclusione
dall’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di quei lavoratori che svolgono piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compreso l’insegnamento privato e l’assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Fornita invece dal d.lgs. 81/2015,
all’art.48, comma 6, la chiara e puntuale esclusione del ricorso, fatta
eccezione per alcune ipotesi che potranno essere determinate, alle prestazioni
di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o di
servizi.
Equiparati, pertanto, in tema di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro i titolari di contratto accessorio
prestato a favore di un committente imprenditore o professionista ai
lavoratori, anche nei loro confronti i Rappresentanti dovranno monitorare il
rispetto dei diritti a loro favore, a partire dalla valutazione dei rischi,
riferita alle mansioni svolte da questi lavoratori (attuata nel rispetto del
modello di analisi a matrice, che considera i rischi tradizionali riletti alla
luce dei fattori trasversali), dall’attuazione degli interventi di prevenzione
previsti nei loro confronti, fino all’elaborazione di piani di miglioramento
delle condizioni di vita.
Cinzia Frascheri,
Giuslavorista
Responsabile nazionale CISL salute sicurezza sul lavoro
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