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"Inail: la valutazione del rischio rumore e la normativa vigente"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore
29/09/2015 - L'esposizione in ambiente lavorativo ad
agenti
fisici (rappresentano
dei fattori governati da leggi fisiche che provocano una trasformazione
delle condizioni ambientali nelle quali si manifestano) coinvolge solo
in Italia milioni di lavoratori.
Alcuni dati – correlati al sistema di sorveglianza delle malattie
professionali MALPROF - evidenziano come nell’ultimo triennio più del
70% delle malattie di probabile origine professionale sia riconducibile
all' esposizione ad agenti fisici. E tra questi agenti fisici il
rumore è sicuramente una delle principali cause di malattia professionale.
Proprio per migliorare la
prevenzione delle conseguenze dell’ esposizione al
rischio rumore, il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli
Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail ha realizzato la pubblicazione
dal titolo “
La valutazione del rischio
rumore”. Un documento curato da Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione
di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione
scientifica di Pietro Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia,
Igiene del Lavoro ed Ambientale).
L’obiettivo della pubblicazione è
quello di “raccogliere elementi essenziali inerenti la valutazione e la
gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore, con
l’obiettivo di aggregare, in un contesto operativo, una serie di informazioni
utili agli attori del sistema di sicurezza aziendale”, con particolare
attenzione a datori di lavoro e responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione.
Il documento affronta molti temi
legati al rischio rumore.
Oltre a presentare il rischio,
anche con riferimento alla normativa nazionale, sono presentate le strategie di
misura, il calcolo delle incertezze di misura, la tipologia e verifica dei dispositivi
di protezione individuale uditivi. E sono riportate molte indicazioni, con un
continuo riferimento a casi-studio, sulla valutazione del rischio.
Ci soffermiamo oggi su alcune
indicazioni normative relative all’esposizione
lavorativa al rischio rumore.
Innanzitutto il documento sottolinea che alla luce del D.Lgs.
81/2008 “la valutazione del rischio di un agente fisico - come del resto
previsto dall'art. 28 e, in particolare per gli agenti fisici, dagli articoli
del Titolo VIII - va fondamentalmente intesa come una sezione del generale
Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza (DVR),
unitamente alla relazione tecnica redatta da personale qualificato, comprensiva
di eventuali misurazioni, da tenersi in Azienda in vista della programmazione e
dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, ovviamente, a
disposizione degli organi di vigilanza”.
E chiaramente il DVR dovrà inoltre riportare “le misure di prevenzione e
protezione in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel
tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, con le relative
procedure aziendali e dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere,
cui debbono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri”.
Si segnala poi che – come richiesto dall'art. 181, comma 2 - la
valutazione dei rischi derivanti da
esposizioni ad agenti fisici “è programmata ed effettuata, con cadenza
almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute
e sicurezza dei lavoratori”.
Si ricorda inoltre che dal 31 maggio 2013 non è più possibile avvalersi
della ‘autocertificazione’ inizialmente prevista, e “pertanto anche le aziende
occupanti fino a dieci lavoratori debbono predisporre il DVR, che potrà essere
redatto secondo le previsioni del D.M. 30 novembre 2012 (‘ Procedure
standardizzate’), fermo restando le altre condizioni imposte dal
Legislatore, o secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29, con
riferimento ai singoli agenti fisici dettagliati al Titolo VIII”.
Parlando poi di normativa non si può non parlare brevemente anche delle
norme tecniche...
Ad esempio la
UNI 9432:2011,
la
UNI EN ISO 9612:2011 sulla
determinazione del livello di esposizione al rumore e la
UNI 11347:20154 sui Programmi Aziendali di Riduzione
dell'Esposizione a rumore”.
Il documento ricorda in particolare che la
norma UNI 9432 ha subito “una significativa revisione, a seguito
dell'emanazione della norma UNI EN ISO 9612:2011 "Acustica -
Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo
tecnico progettuale", parallela ad essa”. E indica che in realtà, “la
norma UNI EN ISO 9612:2011 si inquadra, in maniera non sempre pienamente
congruente, nel quadro normativo nazionale; rispetto alla norma UNI 9432 essa,
infatti, presenta alcune criticità:
- richiede un impiego superiore di tempo per le misurazioni di calcolo
del livello di esposizione personale al rumore del lavoratore;
- le procedure per il calcolo dell'incertezza differiscono, richiedendo,
a parità di condizioni, l'inserimento di un maggior numero di misurazioni e di
parametri;
- la trattazione dell'esposizione dei gruppi omogenei di lavoratori non
tiene conto del carattere individuale dell'esposizione”.
Inoltre la nuova versione della norma UNI 9432:2011, rispetto alla norma
UNI EN ISO 9612:2011, “contiene alcuni metodi semplificati per la valutazione
dei livelli
sonori di esposizione, utili a ridurre i tempi di misurazione e di calcolo,
garantendo in ogni caso l'affidabilità del risultato”. E definisce “i criteri
di valutazione di aspetti non delineati nella norma UNI EN ISO 9612:2011 e, in
particolare, i metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi, e
della loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo, e un metodo per
valutare il superamento delle soglie previste dalla normativa vigente”.
Concludiamo questa breve presentazione della normativa invitando alla
lettura integrale del documento Inail e ricordando che la norma UNI 9432:2011,
rimandando alla norma UNI EN ISO 9612:2011, richiede una precisa analisi del
lavoro per decidere l'adeguata strategia di misurazione e per pianificare le
varie misure. In particolare, “l'analisi deve fornire le informazioni relative
ai compiti dei lavoratori e deve identificare eventuali eventi rumorosi
significativi (come ad esempio la presenza di rumori derivanti da getti d'aria
compressa, martellamento, passaggio di veicoli rumorosi), oppure la presenza di
operazioni molto rumorose durante alcune fasi dell'attività lavorativa
(inizio/fine turno, fasi di pulizia, ecc.)”.
Ricordiamo infine il recente Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, uno dei decreti attuativi del Jobs
Act, che reca “
Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”.
Con tale decreto – entrato in vigore il 24 settembre 2015 - si ha
una modifica nell’articolo 190 (Valutazione del rischio) del Capo II
(Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro): viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in questo modo la
possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore
approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte
documentale.
Inail - Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La valutazione del rischio rumore”, documento curato da
Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail
Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro
Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed
Ambientale), edizione 2015 (formato PDF, 8.03 MB).
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RTM
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