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"Il documento di valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi
30/09/2015 -
Su Punto Sicuro di Giovedì 24 Settembre u. s. è stato
pubblicato uno stralcio dello studio condotto da Carlo Zamponi, consigliere
Nazionale AiFOS, finalizzato alla identificazione
delle competenze che l’imprenditore moderno deve possedere se vuole gestire
in maniera efficace ed efficiente la sua azienda.
Oggi pubblichiamo un ulteriore stralcio, sempre tratto
dallo studio sopra citato, sul “
Documento di Valutazione dei Rischi”.
Ricordiamo che l’intero studio è stato pubblicato nel
volume dal titolo “
La gestione e l’organizzazione della sicurezza e
della salute in azienda” scritto da Carlo Zamponi, con la presentazione
di Rocco Vitale, Presidente AiFOS e la introduzione di Lorenzo Fantini,
Direttore dei Quaderni della Sicurezza AiFOS e che, per quanti fossero
interessati, si segnala che il volume sarà presentato durante la prossima
edizione di Ambiente Lavoro 2015, nella giornata di Giovedì 15 Ottobre p. v.
dalle ore 14.30 presso la saletta AiFOS – Stand E26 Padiglione 36.
VALORIZZARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
Occuparsi
del Sistema di Gestione della Sicurezza ha portato in secondo piano l’elemento
principale del sistema che inizia dalla valutazione dei rischi e trova la sua
applicazione nel DVR. Dimenticato e trascurato il DVR deve ritornare al centro
del dibattito affinché si attui una piena applicazione del Decreto Lgs. 81/2008
che, nella sua essenza, è un sistema di gestione per la prevenzione.
Sempre più spesso, nel parlare e
nello scrivere, siamo spinti ad occuparci dei Modelli e dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza e della Salute e sempre meno citiamo e facciamo riferimento al
più efficace ed appropriato “
Documento
di Valutazione dei Rischi”, vero fulcro per la concreta gestione
della sicurezza e della salute in azienda.
Sarà la moda, sarà per il fatto
che parlare di DVR rende in partenza scontato il discorso, ma i fatti
dimostrano che sempre più spesso si assiste a convegni, work shop, corsi di
aggiornamento professionali organizzati sui temi riferiti ai Sistemi di
Gestione e che sempre meno si parla di ciò che la vigente normativa in materia
di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ha legittimato quale documento
contenente la vera “
coscienza prevenzionale aziendale”.
La normativa si riferisce al “
Documento
di Valutazione dei Rischi”, uno
degli elementi di più grande rilevanza contenuta nella legislazione in materia
di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, perno intorno al quale
ruota l'intera
organizzazione aziendale. Infatti esso rappresenta l'asse portante della nuova
filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel Datore
di Lavoro, divenuto manager della propria azienda, il protagonista attivo della
funzione gestionale e prevenzionale.
LA GESTIONE VOLONTARIA DEI MODELLI E DEI SISTEMI DI GESTIONE
Fino alla fine della seconda guerra mondiale, il “
sistema impresa”
in Italia era sostanzialmente strutturato sulla base di alcune caratteristiche
principali, quali:
-
la
coincidenza tra proprietà e direzione aziendale;
-
la
gestione autoritaria;
-
la totale
subordinazione dei lavoratori considerati dei semplici esecutori.
Con l’obiettivo di capire e porre sotto controllo la complessità
Aziendale si sono sviluppate negli anni, dapprima negli USA e successivamente
in Europa e Giappone, teorie e tecniche gestionali innovative (Taylor, Mayo,
Deming ed altri) allo scopo di ridurre l’uso improvvisato delle risorse
aziendali ed adottare criteri di efficacia ed efficienza manageriale a
beneficio delle aziende stesse.
Più recentemente è stato fortemente sollecitato dall’interesse di parti
terze, quindi esterne all’organizzazione aziendale, lo sviluppo e l’adozione di
sistemi gestionali avanzati i quali avrebbero tratto rilevanti vantaggi
dall’applicazione dei nuovi criteri manageriali.
Ciò è accaduto, in particolare, nelle aree della
Qualità,
dell’
Ambiente e della
Sicurezza e Salute dove si
sono sviluppati sistemi gestionali dedicati e codificati in determinati
standard internazionali e nazionali, la cui adozione da parte delle aziende
avviene normalmente su “
base volontaria”.
L’organizzazione che adotta tali sistemi ha quindi la possibilità sia
di applicare semplicemente i criteri e gli strumenti definiti da questi standard
(
operare in regime di conformità) sia di far “
certificare”
il sistema da un ente indipendente accreditato, al fine di garantire anche ai
soggetti interessati (
le parti terze) i vantaggi che ne derivano.
I Modelli e i Sistemi di Gestione sono gli strumenti, per l’appunto,
che danno forma e voce al vero protagonista della gestione aziendale ovvero al
“
documento
di valutazione dei rischi”.
Vediamo ora cosa ha sancito il Legislatore in merito alla redazione e
gestione del Documento di Valutazione dei Rischi la cui osservanza è una “
obbligatorietà”
e non certo una libera scelta da parte del management aziendale.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN AMBITO LAVORATIVO
Nell’ordinamento italiano il concetto di valutazione dei rischi fa la
sua prima comparsa nel Decreto Leg.vo 15 agosto 1991, n. 277 “
attuazione
delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”.
Successivamente, quale fondamento principale nella
Direttiva
89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente “
l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro”, recepita in Italia con il mai dimenticato ed
ancora nominato, Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 il Legislatore
ne sancisce l’importanza primaria.
Negli anni a seguire il termine
di valutazione dei rischi si è ulteriormente rafforzato fino ad arrivare alla
emanazione del Decreto Legislativo 81/2008 dove il concetto di valutazione dei
rischi viene arricchito della parola
“
globale”.
Infatti il Legislatore nel Decreto Leg.vo 81/08, meglio conosciuto come Testo
Unico della Sicurezza e della Salute nei luoghi di Lavoro, all’art. 2, lett. q
, recita “
valutazione dei rischi:
valutazione
globale
e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Nel corso dei decenni passati, in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, si è transitati da un approccio alla prevenzione fondata sul
principio del “
comando e controllo” (prima degli anni ’80) ad un approccio di
tipo gestionale dove è stato introdotto il principio della “
valutazione del rischio“ e della
programmazione degli interventi, enfatizzando l'aspetto organizzativo,
formativo e quindi della corresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza (anni ‘90).
Si è giunti, negli anni recenti, conseguentemente alla evoluzione
normativa e tecnologica accompagnata altresì da una crescente e consapevole
cultura della sicurezza e della salute nonché da una maggiore coscienza
prevenzionale, all’introduzione del “
principio dell'autocontrollo” e
della “
misura delle prestazioni”.
La
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
derivanti da pericoli presenti nei luoghi di lavoro, non è altro che un
processo che consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa con l’obiettivo di individuare cosa può provocare
lesioni o danni ai lavoratori e quali misure preventive e protettive debbano
essere adottate per eliminare o controllare i rischi.
Il Datore di Lavoro, attraverso
la redazione del documento di valutazione dei rischi, può individuare le azioni
necessarie per prevenire i rischi professionali, fornire ai lavoratori una
formazione adeguata, predisporre l’organizzazione e i mezzi necessari per
attuare le misure preventive.
L’evoluzione normativa, quindi, ha comportato la nascita di strumenti
per la gestione aziendale sempre più raffinati ed adattabili alle diverse
realtà; ogni aspetto dell'organizzazione di ciascuna impresa diviene oggetto di
norme finalizzate ad una sua gestione più efficiente, efficace e, di
conseguenza più appropriata.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
IL CONCETTO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Analizzando
i vari Decreti succedutisi negli anni, la
modifica più interessante è quella prevista nell’articolo 28, comma 2, del
Decreto Leg.vo 81/08 laddove viene ampliato il contenuto del documento di
valutazione dei rischi. Infatti, il Legislatore ha previsto che il DVR debba
contenere “
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri”,
oltre, come già peraltro era stato previsto dal Decreto Leg.vo 626/94:
-
una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi;
-
l’indicazione delle
misure di prevenzione e di protezione;
-
il programma delle
misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
È ovvio
che il rispetto di tale precetto richiede, in capo al Datore di Lavoro,
la definizione operativa dei compiti per dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione e necessita altresì
della “
personalizzazione” di tali procedure in capo ai soggetti
che verranno individuati in base all’organizzazione aziendale. Tale
individuazione dovrà portare, di conseguenza, anche ad una specifica formazione
dei soggetti individuati, ad esempio Dirigenti e Preposti, voluta dal
Legislatore con l’emanazione dell’Accordo Stato Regione del 21 Dicembre 2011,
giorno in cui è stato sancito l’accordo.
Altro
elemento di novità che richiede una “
personalizzazione” del DVR è
legato all’obbligo di individuare delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Quindi il Legislatore non reclama
la redazione di un semplice DVR ma la creazione di un documento dinamico e vivo
ovvero una sorta di cortometraggio che visto girare in continuazione dia le
giuste informazioni al management aziendale affinché questi possa “
gestire”
l’Azienda.
LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Molti documenti di valutazione, i
quali, come detto, dovrebbero essere le colonne portanti del lavoro di
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, hanno spesso un eccessivo
contenuto formale, poco sostanziale e non sono redatti con l’attenzione e la
specificità necessarie.
Seppur vero che il Legislatore in data 30 novembre 2012 ha pubblicato il
documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012 nel quale ha
definito, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori estendendone la
facoltà di applicazione alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, una
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo
6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29,
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , ancora oggi si assiste alla mancanza di
un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento che indichi in
modo inequivocabile quale sia il percorso valutativo da utilizzare ad oggi.
Quindi, in considerazione di quanto sopra affermato, la valutazione dei rischi
comporta inevitabilmente un contributo della soggettività del valutatore
nell'attribuire maggiore o minore rilevanza e, di conseguenza, un equivalente
valore nella programmazione degli interventi da porre in essere. A mitigare la soggettività del valutatore
possono contribuire l'uso razionale di misure di igiene industriale, nonché la
raccolta della sintomatologia eventualmente accusata dai lavoratori. Inoltre
l’accurata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresenta
un momento decisivo per la integrazione delle conoscenze di quegli aspetti di
rischio che sfuggono o sono, alle volte, sottovalutati dal management
aziendale.
Si rammenta a tal proposito che,
in riferimento all’adeguamento ai criteri di cui all’art. 28 del Testo Unico il
Legislatore ha previsto che “
la scelta dei criteri di redazione del documento è
rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità
e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione”.
Dunque, a detta del Legislatore,
il DVR deve essere “
semplice
”, “
breve”,
“
comprensibile
” e quindi considerato quale “
strumento
operativo di gestione” a disposizione dello stesso Datore
di Lavoro e del suo management per organizzare e controllare anche gli aspetti
relativi alla gestione della sicurezza e della salute.
Per individuare i pericoli
presenti e comprendere come questi agiscono nella realtà aziendale, è
necessario analizzare in dettaglio le varie fasi lavorative e ricostruire i
rapporti tra le varie attività che compongono il lavoro: in sostanza, muoversi
dalla visione generale al particolare, andando ad analizzare il processo di
lavoro e a scomporlo nelle sue attività basilari. Più l’attività viene
osservata da vicino più è agevole individuare i pericoli e di conseguenza
valutarne i rischi. Ed inoltre, avendo composto l’articolazione delle varie
attività in uno schema logico (
mansioni lavorative) è possibile
ricostruire i rapporti che intercorrono tra le varie fasi e i rischi che
derivano anche dagli elementi organizzativi (
rischi trasversali).
Successivamente alle fasi di
individuazione dei pericoli e di valutazione dei consequenziali rischi lavorativi
si rende necessario, da parte del Datore di Lavoro, la redazione di procedure e
modalità comportamentali al fine di tenere sotto controllo i rischi residui.
Nel tempo le stesse dovranno essere oggetto di apposita vigilanza al fine di
garantire che queste misure rimangano efficaci nel tempo.
Ovviamente, tutte le informazioni
raccolte anche dalle attività di monitoraggio devono essere utilizzate per
rivedere e revisionare la valutazione dei rischi in quanto, come sopra detto,
il DVR non deve essere tenuto in azienda come una foto ma visionato come un
film durante la visione del quale è necessario, per quanto possibile, abbattere
il rischio residuo (
miglioramento continuo).
CONCLUSIONI
Oggi è facile dedurre che, in considerazione del particolare contesto
socio-economico in cui viviamo, solo le imprese/organizzazioni che si
dimostrano costantemente in evoluzione e garantiscono servizi/prestazioni
migliori possono sopravvivere e ottenere di conseguenza riconoscimenti e
prestigio.
Ancora più di prima, è impensabile che si possa improvvisare un mestiere
o ancora peggio improvvisarsi “
manager”.
Si è dunque passati dal fornire non più solo un prodotto garantito e
conforme ma un prodotto certificato nella sua qualità cercando in tal modo
piena “
soddisfazione del cliente ” senza però, per converso,
trascurare gli aspetti che possono comportare pericoli ai lavoratori che
svolgono le attività commissionate dal cliente.
In questo modo il concetto di qualità si sposta dalla valutazione finale
del prodotto reso alla struttura che lo produce. La struttura si trasforma da
un insieme di compartimenti stagni che non interagiscono e non collaborano tra
loro ad un unico sistema organizzato e globalmente coinvolto nel raggiungimento
dell’unico obiettivo aziendale (
mission).
Ciò detto sconvolge l’organizzazione della struttura “
vecchio
stile” che prevedeva un funzionamento limitato solo a qualche reparto,
diversamente dall’attuale modalità di pianificazione che prevede di progettare, far collaborare e
valutare nella sua globalità l’intera azienda.
Questa è la vera rivoluzione del “
Sistema di
Gestione Aziendale” che tende a garantire non più solo il prodotto
finito ma l’intera linea di produzione, coinvolgendo tutti a lavorare per lo
stesso fine ed in modo assolutamente compartecipativo e corresponsabile.
Ecco che la scelta di lavorare in qualità diventa una strategia che
parte dal management ma che deve essere pienamente condivisa dagli operatori
che intervengono con uguale dignità in tutte le fasi del processo.
Troviamo il cuore e l’anima di tutte queste attività indistinte nel “
Documento di Valutazione dei Rischi“
che, se redatto in linea agli intendimenti del Legislatore prima Europeo e poi
Nazionale, racchiude in sé tutte quelle attività che portano ad una gestione
partecipata e condivisa dando vita ad un vero e proprio documento di “
modello
e di gestione aziendale”. Quindi, primo di tutto il DVR e
poi, per migliorare l’opera prevenzionale, ben vengano anche i Sistemi di
Gestione certificabili o meno.
Si rammenta infine che per
partecipare alla presentazione,
trovate informazioni su: http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2015
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