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"Le sanzioni del Testo Unico dopo le modifiche del D.Lgs.151/2015"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/10/2015 -
Come ormai noto, giovedì scorso
24 settembre è entrato in vigore, tra i vari decreti
attuativi della legge delega n.183, il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151
recante
“disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico
di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e
pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento
Ordinario n. 53).
Ricordiamo che la legge
10 dicembre 2014 n.183 [1] aveva
conferito
“deleghe al Governo in materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”
Per quanto riguarda la
prevenzione sui luoghi di lavoro, in particolare, la legge delega (all’art.1
commi 5 e 6) aveva previsto che
“allo
scopo di conseguire
obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché
in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro”, il Governo veniva delegato
ad adottare, entro sei mesi,
“uno o più
decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e
imprese”.
Nell’esercizio di tale delega il
Governo si sarebbe dovuto attenere,
tra
gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:
[…] b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo,
o abrogazione delle norme
interessate da rilevanti contrasti interpretativi,
giurisprudenziali o amministrativi;
[…] f)
revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
[…] l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche
volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme …”
In attuazione di tale legge
delega, come si diceva, è dunque stato emanato il D.Lgs.151/2015.
Benché tale decreto - occorre
premettere sin da subito - non abbia minimamente stravolto né mutato
radicalmente l’impianto degli obblighi, delle responsabilità e degli
adempimenti previsti dal Testo unico di salute e sicurezza, esso ha comunque
apportato alcune modifiche ed integrazioni a tale provvedimento, che hanno
riguardato anche gli aspetti sanzionatori.
Alcune norme sanzionatorie contenute nel decreto 81 sono infatti state
modificate dall’articolo 20
(“modificazioni
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) del decreto legislativo 151,
una disposizione contenuta nel Titolo I (
“razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e
revisione del regime
delle sanzioni”)
, Capo III
(“razionalizzazione e semplificazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro”) di tale decreto.
Inoltre l’articolo 22
(“Modifica di disposizioni sanzionatorie in
materia di lavoro e legislazione sociale”) del Decreto 151 ha apportato
ulteriori modifiche al decreto 81/08 ed in particolare all’articolo 14 dello
stesso sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.
Vediamo ora nello specifico
le modifiche apportate dal decreto 151/2015 alle sanzioni
contenute nel Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
1) Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata
erogazione della formazione
All’interno della norma
sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08
(“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a
tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-
bis) che prevede che
“in caso di violazione delle disposizioni
previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7,
9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi
della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
gli importi della sanzione sono triplicati.”
Dunque:
- Nel caso il datore di lavoro o
il dirigente ometta di
“inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto”; ma si ritiene che il
legislatore abbia voluto rinviare principalmente al primo periodo della
disposizione, quello relativo all’invio dei lavoratori alle visite mediche,
data la previsione di parametri numerici aventi ad oggetto i lavoratori],
l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere
raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se
la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
- Nel caso il datore di lavoro o
il dirigente ometta di erogare
la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai
dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai
rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione
prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la
violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si
riferisce a più di 10 lavoratori.
Questa nuova disposizione
chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine
alla sanzione applicabile ai casi in cui le omissioni relative alla formazione
o alla sorveglianza sanitaria riguardassero una molteplicità di lavoratori,
fornendo ora - attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali
stabiliti dal legislatore - un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione
che la mancata tutela di più persone, e quindi la violazione dei diritti
soggettivi di più persone, non può essere equiparata in termini di gravità (dal
punto di vista quantitativo) alla - già grave - mancata tutela di una persona.
2) Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs.81/08
Viene modificato l’articolo 87
(“Sanzioni a carico del datore di lavoro,
del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la
correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti
nella precedente versione della norma sanzionatoria, mediante l’inserimento di
nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle
modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti.
3) Sospensione dell’attività imprenditoriale
Viene modificato l’articolo 14
(“Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del
D.Lgs.81/08 nel seguente modo:
- Si procede ad un
arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui
pagamento rappresenta il presupposto per
la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.
Si ricorda qui che
le “somme
aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre versare ai fini
della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
non
costituiscono tecnicamente una “sanzione” (in questo senso si veda, una per
tutte, Circ.
Min. Lav. 29 agosto 2013 n. 35, ma si vedano anche le precedenti circolari
del Ministero del Lavoro); tuttavia, una volta richiamata questa distinzione,
si è ritenuto di dare conto in questo contributo anche delle modifiche
apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive di cui
all’articolo 14.
- Si inserisce all’interno dell’articolo 14
un comma (5-
bis) secondo cui,
“su istanza di parte, fermo restando il
rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì
concessa subordinatamente al
pagamento del venticinque per cento della
somma aggiuntiva dovuta.
L’importo
residuo, maggiorato del
cinque per cento, è
versato entro sei
mesi
dalla data di
presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di
versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il
provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente
comma costituisce titolo
esecutivo per l’importo non versato.”
Concludiamo ricordando, riguardo
alla revoca del provvedimento di sospensione, che la Circolare
n.33/2009 del Ministero del Lavoro aveva chiarito a suo tempo che essa
compete all’Ufficio che lo ha adottato (anche mediante personale diverso da
quello che ha emanato l’atto) e che le somme versate per la revoca confluiscono
nel Fondo per l’occupazione e sono destinate
“al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e
irregolare”.
Anna
Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e
giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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