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"La prevenzione delle cadute dall’alto in Umbria"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
07/10/2015 -
RFG
I comuni della Regione Umbria
hanno ancora poco tempo per adeguare le proprie disposizioni a quanto previsto
dal regolamento
di attuazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n. 16 in materia di prevenzione delle cadute dall’alto per lo svolgimento delle
attività nell’ambito dell’edilizia. I 12 mesi di tempo concesso per l’adeguamento
scadono infatti il 5 dicembre.
Ricordiamo che il Regolamento
regionale 5 dicembre 2014, n. 5. stabilisce:
- le prescrizioni tecniche in
relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 5, comma
1, lettera a) della l.r. 16/2013 e la documentazione di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b) della medesima l.r. 16/2013, nonché le modalità di
presentazione della stessa;
- le modalità e le prescrizioni
per lo svolgimento di ogni attività nell’ambito dell’edilizia che espone le
persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, al fine di prevenire i
rischi di infortunio.
Il regolamento chiarisce l’ambito
di applicazione, le definizioni in esso contenute e gli adempimenti relativi
all’elaborato tecnico e a tutte le altre osservanze per interventi su coperture e facciate, per proseguire poi con
le prescrizioni dettagliate per la progettazione ed esecuzione dei lavori che
devono prevedere le misure preventive e protettive tali da eliminare il rischio
di caduta dall’alto, con adeguati sistemi di protezione permanenti per i
lavoratori che operano sulle coperture e/o sulle facciate, in modo da garantire
che i successivi interventi di manutenzione sulle stesse o comunque comportanti
l’accesso, il transito o l’esecuzione delle opere, avvengano in condizioni di
sicurezza.
Le misure preventive e protettive,
descritte negli articoli 8, 9 e 10, sono
finalizzate a mettere in sicurezza:
-Art. 8: i percorsi di accesso in
quota
“possono essere interni o esterni
e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e
di materiali in condizioni di sicurezza”, devono avere i lati prospicienti il
vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto, in caso di accesso orizzontale
ed essere prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo
rettilineo, in caso di accesso verticale
- Art. 9: l’accesso in quota
“La copertura è dotata almeno di
un accesso in quota […] individuato, interno od esterno, in grado di garantire
il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in
condizioni di sicurezza.”
- Art. 10: il transito ed
esecuzione dei lavori in quota
Il transito in quota […] deve
garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza
[…] mediante elementi protettivi, quali: parapetti, linee di ancoraggio,
dispositivi di ancoraggio, passerelle, piani di camminamento fissi, scalini
posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali, reti di sicurezza,
impalcati, ganci di sicurezza.
Quest’ultimo è consentito solo
per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino
installabili per le caratteristiche dell’edificio.
RFG
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