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"Infortuni sul lavoro: evitabilità e causalità "
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/10/2015 -
Pubblichiamo un estratto
dell’approfondimento monografico sul tema degli infortuni sul lavoro “La colpa
negli infortuni sul lavoro” - Bollettino marzo 2015, Camera penale veneziana
“Antonio Pognici”, per il sito internet www.camerapenaleveneziana.it
che completa l’introduzione relativa alla Prevedibilità
“soggettiva” dell’evento.
L’evitabilità dell’evento e la
causalità della colpa
Precedentemente si è introdotto il tema che qui si
esamina e che si ritiene assai rilevante, poiché rende coerente alla
costituzione il principio dell’addebitabilità cosciente della colpevolezza,
evitando cioè di giungere a forme di responsabilità oggettiva, come accadrebbe
nel caso si ritenesse sufficiente a sostenere l’affermazione della
responsabilità penale personale, esclusivamente basandosi sulla sussistenza del
solo nesso eziologico tra azione od omissione ed evento, senza cioè che abbia
rilievo la percezione soggettiva da parte dell’agente dell’azione od omissione
che integrano la fattispecie criminosa.
Per comprendere appieno i contorni della
responsabilità colposa, si deve avere riguardo dell’atteggiamento psicologico
dell’agente, il quale ha l’obbligo giuridico preventivo (anche in ossequio al
principio dettato dall’art. 5 c.p., che esclude come esimente l’ignoranza della
norma penale incriminatrice) di considerare le conseguenze derivanti dal suo
agire o non agire; cosicché egli dovrà rispondere per colpa tutte le volte in
cui non abbia tenuto conto di tali conseguenze, violando così le regole di
diligenza, perizia, prudenza nonché l’obbligo di osservare la legge.
La valutazione preventiva che deve svolgere
l’agente dovrà essere valutata con giudizio
“ex ante” dal giudice, ovvero considerata ponendosi nelle
stesse condizioni dell’agente, prima dell’azione che ha determinato o concorso
a determinare l’evento, ancorché si tratti di omissione.
Così ha sempre sostenuto la Corte di Cassazione:
“In
tema di colpa generica, l’individuazione della regola cautelare non scritta va
effettuata provvedendo, prima, a rappresentare l’evento nei suoi elementi
essenziali e, poi, a formulare l’interrogativo se tale evento fosse prevedibile
ex ante ed evitabile con il rispetto della regola in oggetto, alla luce delle
conoscenze tecnico – scientifiche e delle massime di esperienza” (Cass.Pen.Sez.IV,n.36400/2013).
“In tema di reati colposi, l’addebito soggettivo dell’evento richiede
non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia
evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine
(cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere
soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ‘ex ante’,
non avrebbe potuto comunque essere evitato”. [Fattispecie in cui imponenti colate di fango,
dovute ad intensissime precipitazioni di pioggia, provocarono nel comune di
Sarno 137 morti nella popolazione investita dal disastro naturale]
(Cass.Pen.Sez.IV,n. 16761/2010).
Ove tale giudizio
ex ante, svolto secondo i suddetti rigorosi criteri
ermeneutici, porti ad affermare che non era prevedibile per l’agente, il quale
si sia posto nelle migliori condizioni di cautela, prevedere che la sua azione
od omissione abbia eziologicamente realizzato o concorso a realizzare l’evento
dannoso, egli non ne potrà rispondere penalmente poiché viene meno l’elemento soggettivo
richiesto per la punibilità del reato da parte della norma incriminatrice.
Ci si troverà in quest’ultimo caso dinanzi ad
un’ipotesi di condotta alternativa a quella che avrebbe evitato (o concorso ad
evitare, o comunque a rendere meno grave) l’evento che tuttavia sarà lecito, perché
non soggettivamente imputabile all’agente con un giudizio di rimprovero
comunque fondato su negligenza, od imprudenza,
imperizia ovvero inosservanza di leggi o regolamenti (ovvero più di queste
stesse mancanze assieme).
In questo caso, invero, di liceità di una condotta
positiva od omissiva comunque causalmente collegata con l’evento dannoso, non
potrà mai ritenersi insussistente la fattispecie criminosa nella sua
materialità, ma il giudice dovrà in ogni caso, dopo un rigoroso percorso
valutativo e motivazionale di accertamento dell’elemento soggettivo del reato
con valutazione (lo si ripete)
ex ante, assolvere l’interessato perché il fatto non
costituisce reato, lasciando quindi libera l’iniziativa in sede civile al fine
di ottenere l’eventuale risarcimento del danno da parte della persona danneggiata
dall’evento dannoso.
Rapporti
tra illeciti contravvenzionali di mera condotta e delitti colposi di
evento (inspecie omicidio colposo e lesioni colpose ex artt. 589 e 590
c.p.)
Fino a questo momento si è
trattato il tema della condotta colposa “lecita” nei reati di evento; vediamo
ora quali significative considerazioni debbono svolgersi quanto ai reati di
mera condotta in relazione alla colpa, per valutare se sia o meno possibile
ravvisare, anche con riferimento agli stessi, una non imputabilità al soggetto
autore materiale di quegli stessi reati, sia in forma commissiva che in forma
omissiva. In
generale, ci sentiamo di poter affermare che anche alla suddetta tipologia di
reato sono applicabili i criteri dettati per i reati di evento quanto alla
inesigibilità e quindi non prevedibilità della condotta.
Va peraltro detto che, in tali casi di reato di
mera condotta, è veramente estremamente rigoroso e limitato il campo di
applicazione di quella stessa esimente soggettiva, poiché in quei casi l’azione
od omissione colposa si traduce pressoché automaticamente in una ignoranza
della legge penale che, ai sensi dell’art. 5 c.p., non può essere mai addotta
come esimente della responsabilità dell’agente.
Sul punto, tuttavia, vi è un importante
temperamento dettato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988
(pronunciato in ordine alla costituzionalità del suddetto art. 5 c.p.) che è entrata,
risolvendola in senso favorevole all’autore dell’illecito, proprio nel cuore
del tema relativo all’elemento soggettivo del reato, anche colposo, affermando
che, dinanzi a normative altamente specialistiche in continua evoluzione, non è
esigibile in capo all’agente, pur diligente, una conoscenza immediata e
completa conforme all’ordinamento giuridico, quanto meno da un punto di vista
soggettivo.
Fatta tale precisazione, vale la pena di affrontare
– trattando il tema di reato colposo – le importanti questioni giuridiche che
si presentano, vuoi in materia di violazioni della normativa sulla tutela dell’incolumità
dei lavoratori o dell’inquinamento, vuoi in materia di violazione delle norme
sulla circolazione stradale (per lo più contravvenzioni di mera condotta) e gli
eventi colposi di danno di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
E’ normale prassi giudiziaria come possa coesistere
una responsabilità colposa in relazione alle suddette contravvenzioni, mentre
invece vada esclusa la responsabilità per l’evento danno (ben più grave
delitto).
Quest’ultimo caso può realizzarsi, unicamente,
quando difetti il nesso causale tra la contravvenzione di mera condotta
realizzata dall’autore e l’evento e quando, indipendentemente dalla stessa, non
residuino comunque aspetti di colpa generica (art. 43 comma 2 c.p.) in nesso causale
con quello stesso evento (e perciò con il delitto!).
In questi casi, tuttavia, la responsabilità dovrà
dirsi esclusa per insussistenza del fatto e non per difetto dell’elemento
soggettivo, a meno che il giudice – una volta escluso il nesso tra reati contravvenzionali
di mera condotta (norme speciali) ed evento – abbia ravvisato la sussistenza di
una colpa “lecita” riferita alla colpa generica, secondo i criteri individuati
nel paragrafo che precede il presente.
Problematiche
specifiche: amianto, terremoto, etc.
A questo punto del presente lavoro, in un doveroso
tentativo di una pur sintetica completezza del tema trattato, non possono non
considerarsi le problematiche relative alla responsabilità colposa sotto il
profilo soggettivo quando, oggettivamente, in un dato momento storico di
conoscenza scientifica non è dato sapere degli eventi nefasti dell’esposizione
ad un certo materiale (ad es. amianto) o del verificarsi di un evento
disastroso o catastrofico ( terremoto,
crollo di pareti rocciose) allo stato della conoscenza del tutto improbabile,
ancorché fenomenologicamente sempre possibile.
La giurisprudenza si è trovata e si trova a dover
affrontare simili temi e ha spesso risolto la questione della responsabilità
colposa sotto il profilo soggettivo, superando anche il concetto di prevedibilità
naturalistica (o specialistica) dell’agente in sfavore di quest’ultimo. Per
risolvere le problematiche connesse a simili temi, la giurisprudenza è giunta
invero ad elaborare vari principi ermeneutici che consentano di poter affermare
un’effettiva “esigibilità” in capo all’agente di un’azione di cautela in un
momento di non previsione/prevedibilità dell’evento dannoso.
Il criterio in parola è quello della “precauzione”:
ove ci si trovi in una situazione di sconoscenza, o comunque di limitata
conoscenza dei rischi o, meglio ancora, quando vi sia anche il solo sospetto di
un rischio concreto (ad esempio alla salute dei lavoratori), l’agente dovrà
adottare un principio prudenziale diretto a prevenire l’evento futuro ed
incerto, anzi incertissimo, di danno, ancorché non ne possa ragionevolmente (o
scientificamente) conoscere nemmeno i contorni (vedasi sentenza IV Sez. Cass.
30.03.2000, sopra riportata).
Naturalmente, in base all’esigenza di concretezza
che richiede la norma in tema di responsabilità, anche colposa (la mera ipotesi
non ha campo d’azione, pena il fallimento dell’intero sistema sanzionatorio
per incertezza nell’individuazione della condotta cosciente censurabile), dovrà
perciò utilizzarsi un criterio di temperamento nella valutazione
dell’adeguatezza del comportamento umano di prevenzione, rispetto alla
possibile futura minaccia, in modo tale che il destinatario della norma di
garanzia sia in grado di coscientemente agire al fine della sua realizzazione.
Illuminante, con riguardo al principio sopra
ricordato, è la sentenza della Corte Suprema, che qui si riporta:
“Il
giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso va compiuto con l’utilizzazione
del criterio dell’agente modello (“homo eiusdem professionis et condicionis”)
quale agente ideale in grado di svolgere al meglio il compito affidatogli; in
questo giudizio si deve tener conto non solo di quanto l’agente concreto ha
percepito ma altresì di quanto l’agente modello avrebbe dovuto percepire valutando
anche le possibilità di aggravamento di un evento dannoso in atto che non
possano essere ragionevolmente escluse. La prevedibilità dell’evento dannoso,
ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, va compiuto
utilizzando anche le leggi scientifiche pertinenti, se esistenti; in mancanza
di leggi scientifiche che consentano di conoscere preventivamente lo sviluppo
di eventi naturali calamitosi l’accertamento della prevedibilità dell’evento va
compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un evento
dannoso possa verificarsi e non secondo criteri di elevata credibilità
razionale (che riguardano esclusivamente l’accertamento della causalità) ferma
restando la distinzione con il principio di precauzione che prescinde dalla concretezza
del rischio” (Cass. Pen. Sez. IV, n. 16761/2010). [Luigi Ravagnan]
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