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"D.Lgs. 81/2008: gli obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
12/10/2015 - Quali sono gli obblighi che il Decreto legislativo 81/2008 richiede a datori di lavoro nelle
attività in regime di appalto o subappalto?
Per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a
questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’
Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”,
una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al
contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano,
pubblica amministrazione, commercio, ...).
Il documento, riguardo al tema degli
appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008:
-
verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi;
-
elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali;
-
valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
-
munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.
Ad esempio si indica che, secondo
l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica
dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo,
deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal
decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo
sarebbe quello di individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese.
Fino alla data di entrata in
vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti
modalità:
- acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione
dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445.
Inoltre il datore di lavoro “fornisce
agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
E si sottolinea che “i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) devono cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) devono coordinare gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
Il documento – precedente alle modifiche
al decreto 81 sui rischi interferenti operate dal decreto-legge n. 69 del
21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 98 del 9 agosto 2013 – affronta il tema dell’elaborazione del documento unico
di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Noi ci soffermiamo invece su un
altro obbligo - indicato al comma 6 dell’articolo 26 del TU e con riferimento alle
gare d’appalto - relativo alla
valutazione
che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza.
La guida indica che nei singoli
contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, con alcune eccezioni riportate nel documento,
“devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Il comma 6 dell’articolo 26
indica che ‘
nella predisposizione delle
gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,
il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture’.
E la norma ricorda che ‘
il costo del
lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali.
In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione’.
Il documento indica che per
quantificare i costi della sicurezza da
interferenze, in analogia agli appalti di lavori, “si può far riferimento, in
quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
- le misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari
per eliminare o ridurre al minimo i rischi
da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione
del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione
collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per
specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni
interferenti;
- le misure di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva”.
E la
stima dei costi “dovrà essere congrua, analitica per singole voci,
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari
o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con
riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di
mercato. Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi
alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati
separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra
aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore
dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda
i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice”.
Rimandiamo in definitiva alla
lettura integrale della “Guida pratica agli adempimenti di sicurezza” che si
sofferma, riguardo agli appalti e ai costi della sicurezza, anche:
- sulla situazione in cui è
prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il
criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art.
76 del Codice dei contratti pubblici) o quando
emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti
da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art. 114
del Codice dei contratti pubblici);
- sulla possibilità di presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento;
- su quali siano i costi della
sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
RTM
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