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"La responsabilità del datore di lavoro per danno subìto da terzi"

fonte www.puntosicuro.it / Sentenze

12/10/2015 -
Viene ribadito ancora una volta dalla Corte di Cassazione in questa sentenza quali sono le responsabilità e a carico di chi vanno poste nel caso che in una azienda accada un incidente che vede coinvolto un terzo estraneo. In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, ha affermato la suprema Corte, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'azienda, per cui, ove nella stessa si verifichi un eventuale fatto lesivo a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo del codice penale, sempre che sussista tra la violazione stessa e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata mirava a prevenire l'incidente verificatosi.
 
Nel caso in esame la violazione alle norme di prevenzione degli infortuni è stata quella relativa all’art. 163 del D. Lgs. n. 81/2008 che impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, il ricorso, se necessario, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale e cioè alla prevista cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli all'interno del piazzale dello stabilimento atteso che le misure del mezzo condotto dalla persona offesa, rispetto alla luce del portale di accesso al piazzale, non escludeva l'eventualità di prevedibili rischi di danno che si sono poi puntualmente concretizzati.

Il fatto, la condanna e il ricorso in Cassazione.
Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una azienda alla pena di nove mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni dell’autista di un veicolo industriale non dipendente dall’azienda, rimasto infortunato nel mentre si accingeva ad entrare nello stabilimento.
 
All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica e delle norme di colpa specifica espressamente richiamate nel capo di imputazione, per non aver predisposto la prevista cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli all'interno del piazzale aziendale, avuto riguardo all'altezza della pensilina in cemento armato ubicata all'ingresso di detto piazzale. Per effetto di tale omissione, l’autista che si stava recando presso lo stabilimento, nel transitare al di sotto della descritta pensilina alla guida di un autoarticolato di altezza superiore allo spazio esistente, aveva urtato, con l'angolo superiore destro del container posizionato sul semirimorchio, contro il lato esterno della pensilina, causandone la caduta sulla cabina di guida, provocandosi così delle gravissime lesioni.
 
La Corte di Appello ha successivamente riformata parzialmente la sentenza impugnata riducendo la pena inflitta all’imputato determinandola in quattro mesi di reclusione e confermando, nel resto, la sentenza del primo giudice.
 
Avverso la sentenza d'appello il datore di lavoro dell’azienda, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di alcune motivazioni.
 
Con un primo motivo il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di rilevare la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riguardo alla circostanza relativa al rapporto di dipendenza della persona offesa con la società dell'imputato, nel caso particolare totalmente insussistente, e alla correlativa rilevanza della contestata qualità di datore di lavoro sul piano dell'esatta identificazione della posizione di garanzia.
 
Con un secondo motivo il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di rilevare (in contrasto con le risultanze emerse dagli elementi di prova tecnica acquisiti al giudizio) la illegittimità della circolazione del veicolo condotto dalla persona offesa in assenza di apposita autorizzazione amministrativa, trattandosi di mezzo capace di raggiungere l'altezza di ben 4,355 metri, idonea a qualificarlo come "mezzo eccezionale".
 
Come terzo motivo, il ricorrente si è lamentato per la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'applicare erroneamente il disposto di cui all'art. 118 del regolamento del codice della strada, nella parte in cui impone l'apposizione del segnale di transito vietato ai veicoli aventi altezza complessiva superiore a una certa misura nei soli casi in cui l'altezza ammissibile sulla strada sia inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'art. 61 del codice stesso, atteso che, nella specie, la luce del portale di ingresso nel piazzale aziendale non era inferiore all'altezza del veicolo condotto dalla persona offesa.
 
Infine come ultimo motivo il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale trascurato di considerare adeguatamente la circostanza relativa all'esclusività o, quantomeno, alla concorrenza della responsabilità della persona offesa nella causazione del sinistro, con la conseguente adozione degli opportuni provvedimenti sul piano dell'accertamento istruttorio, con particolare riguardo alla gestione del dispositivo di regolazione dell'altezza del mezzo (cosiddetta ralla) o alla condotta di guida tenuta immediatamente dopo l'impatto tra la sommità del cassone e la traversa del portale.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato. Con riferimento in particolare al principio di corrispondenza tra accusa e sentenza la Sez. IV ha ribadito che del tutto correttamente la corte territoriale aveva rilevato la sua mancata violazione avendo osservato come il riferimento alla qualità di datore di lavoro dell'imputato fosse chiaramente riferito alla posizione di garanzia in relazione alla sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro rivestita dal ricorrente, tanto più che nello stesso sviluppo descrittivo del capo di imputazione era chiaramente indicato che il lavoratore infortunato era dipendente di una ditta per conto della quale si era recato presso lo stabilimento al fine di caricare della merce.
 
Al riguardo è appena il caso di richiamare, ha precisato la suprema Corte, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale ha fatto riferimento anche il giudice di appello, ai sensi del quale “ in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi” per cui è stato pienamente rispettato nel caso in esame il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. con la definitiva attestazione della radicale infondatezza del motivo d'impugnazione sollevato sul punto dal ricorrente.
 
Con riferimento alle restanti lamentele avanzate dal ricorrente la Sez. IV ha fatto osservare come la corte territoriale, in relazione al punto concernente l'altezza del mezzo condotto dalla persona offesa, richiamandosi agli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio, abbia correttamente escluso, sulla base di una motivazione del tutto congruente sul piano argomentativo e immune da vizi d'indole logica o giuridica, che detto mezzo presentasse caratteristiche tali da giustificarne la qualificazione alla stregua di un "mezzo eccezionale", atteso che l'altezza complessiva del punto più alto del cassone montato sul semirimorchio, rispetto al suolo, era di 4,30 metri e cioè uguale alla luce netta di passaggio sotto il portale di accesso all'area dell'azienda dell'imputato, con la conseguente esclusione che il veicolo in questione dovesse essere dotato di autorizzazione amministrativa alla circolazione.
 
La corte territoriale ha correttamente evidenziato, altresì, secondo la Sez. IV, in relazione agli aspetti di colpa specifica contestati e accertati a carico dell'imputato, “ come l’imputato si fosse colpevolmente sottratto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 81/2008 la dove lo stesso impone al datore di lavoro, al fine di regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente in relazione al traffico stradale (e dunque alla prevista cartellonistica indicante l'altezza massima di ingresso dei veicoli e degli autoarticolati all'interno del piazzale in esame)”, a nulla rilevando il richiamo dell'imputato alla sola specifica situazione richiamata in seno al testo dell'art. 118 reg. c.d.s., attesa l'ampiezza della formulazione della norma cautelare, funzionale alla copertura di tutte le possibili situazioni di rischio, non altrimenti ovviabile che attraverso l'apposizione di idonea cartellonistica e atteso che l'astratta conformità delle misure del mezzo condotto dalla persona offesa, rispetto alla luce del portale di ingresso nel piazzale aziendale, non escludeva l'eventualità di prevedibili rischi di danno nella specie puntualmente concretizzatisi.
 
Ciò posto, ha così concluso la Corte suprema, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso il ricorso della concorrente responsabilità della persona offesa nella causazione del sinistro, essendo quest'ultimo transitato a bassissima velocità in corrispondenza del portale d'ingresso all'area aziendale, non potendosi rendere conto (in assenza di segnalazione di pericolo attraverso apposito cartello) dell'insidia rappresentata dall'altezza della pensilina (perfettamente uguale a quella del container), tanto più che il transito doveva avvenire attraverso il passo carraio di una ditta, dove, per sua conoscenza diretta, venivano usualmente movimentati mezzi pesanti e container.
 
 
 
Gerardo Porreca

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