News
"La continuità normativa fra vecchie e nuove diposizioni di prevenzione "
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
19/10/2015 -
E’ un principio quello
che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione penale
che è stato più volte espresso in passato dalla suprema Corte ma che appare
comunque del tutto attuale considerato che all’esame della suprema Corte
vengono ancora sottoposti dei casi di contravvenzione ancora alle vecchie
disposizioni di cui al D.P.R. 27/4/1955 n. 547, contenente le norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, abrogato ormai da più di otto anni dal
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 entrato in vigore il 15/5/2008. Non c’è soluzione di
continuità, ha affermato la Corte di Cassazione, tra la regolamentazione
entrata in vigore con il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro di cui al D. Lgs n. 81 del 9/4/2008 e la precedente normativa regolante
la materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n.
547/1955. Riguardando il caso sottoposto alla Corte suprema una contravvenzione
relativa all’esercizio di un ascensore non c’è dubbio, ha aggiungo in
particolare la stessa Corte, che la norma abrogata posta a tutela del rischio
legato all’uso di ascensori
e montacarichi nei luoghi di lavoro (art. 198 del D.P.R. n. 547/1955), sia
stata sostituita senza soluzione di continuità
dalla disciplina di cui al citato Testo Unico del 2008, conclusione del
resto questa unanime nella giurisprudenza di legittimità.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato
il titolare di un supermercato alla pena sospesa di due mesi di reclusione,
nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di
lesioni personali colpose gravi ai danni di una lavoratrice dipendente che,
mentre si accingeva ad utilizzare il montacarichi aziendale, è precipitata
nella "tromba" dello stesso, procurandosi trauma cranico commotivo,
trattato chirurgicamente, esitato in postumi permanenti severi, lesioni della
milza, trattate chirurgicamente con l'asportazione della stessa e lussazione al
terzo dito della mano sinistra. All’imputato, in particolare, si rimproverava sia
la colpa generica, che quella specifica per avere violato l’art. 198 del D.P.R.
n. 547 del 27/4/1955. La Corte di Appello ha successivamente confermate le
decisioni del Tribunale per cui il titolare del supermercato ha proposto
ricorso per cassazione corredato da alcuni motivi di censura.
Con un primo motivo il
ricorrente ha sostenuto che la violazione di legge contestata (art. 198 del
D.P.R. n. 547 del 27/4/1955) al momento del fatto non era più previsto dalla
legge come reato in quanto le richiamate norme erano state abrogate dal D. Lgs.
n. 81 del 9/4/2008 e che non sussisteva continuità normativa fra esse in quanto
non poteva ragionevolmente affermarsi che le disposizioni di cui agli artt.
69-71 del predetto D. Lgs. avessero preso il posto di quelle abrogate. Come
altra motivazione l’imputato ha escluso che nell’istruttoria fosse stato
provato che il fatto fosse stato compiuto alla luce del principio del
ragionevole dubbio. L'unico addebito allo stesso mosso dal principale teste
d'accusa, cioè dall’ispettore dell'organo di vigilanza, ha sostenuto ancora
l’imputato, è stato costituito dall'ipotizzata violazione dell'art. 198 da
tempo abrogato come sopra detto. L' ascensore
inoltre, secondo lo stesso, era munito di tutte le autorizzazioni del caso e
aveva superato tutti i controlli previsti dalla legge ed in più i lavoratori dipendenti
escussi avevano confermato che le porte non si aprivano se l'ascensore non era
al piano.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato
rigettato dalla Corte di Cassazione la quale ha ribadito che, pur a non volere
considerare, per ragioni di comodità argomentativa, la contestata e ben
sussistente colpa generica, non sussiste,
così come correttamente evidenziato nei due gradi di merito, l’affermata
soluzione di continuità tra la regolamentazione entrata in vigore con il Testo Unico
approvato con il D. Lgs n. 81 del 9/4/2008 e la normativa che regolava, al
momento dell’accaduto, la materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Da un esame infatti del contenuto del corpo normativo approvato nel 2008
è apparso chiaro, secondo
la Sez. IV, che le situazioni di rischio derivanti dall'uso delle attrezzature
di lavoro risultano essere state individuate omnicomprensivamente,
privilegiando il profilo funzionale e individuando, appunto, la generale
categoria di rischio che il garante della sicurezza è tenuto a prevenire
mediante l'approntamento dei necessari presidi e delle necessarie cautele (artt.
69-71). “
Pertanto, non par dubbio”, ha proseguito la suprema Corte, “
che la norma, ora abrogata, posta a tutela
del rischio da uso di ascensori e montacarichi nei luoghi di lavoro (art. 198
del d.P.R. n. 547/1955), sia stata sostituita (in quanto la fattispecie rientra
fra quelle ridefinite, in relazione alla categoria del rischio), senza
soluzione di continuità, dalla disciplina di cui al cit. T.U. del 2008
(trattasi di una conclusione univoca nella giurisprudenza di legittimità)”.
Anche l’osservazione fatta
in merito al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è stata condivisa
dalla Sez. IV. Secondo la stessa, infatti, la Corte di Appello aveva chiarito
come, escluso con certezza che fosse stata la vittima a forzare le porte del
montacarichi, lo stesso, a motivo dell’assenza di un meccanismo di blocco o di un
suo malfunzionamento o, eventualmente, dell’esistenza di un meccanismo di
protezione non a norma, ebbe a presentare le porte aperte sebbene la cabina non
fosse presente al piano. La certificazione
di conformità, peraltro, era risultata risalente nel tempo e
l'inadeguatezza del sistema confermata dalla decisone dello stesso imputato il
quale, dopo l'infortunio, ha provveduto a sostituire l'intero impianto.
Tenuto conto, infine, che
il lavoratore deve fidarsi della sicurezza degli strumenti e degli impianti di
lavoro, ad assicurare la quale il datore di lavoro è chiamato a garanzia, è apparso
del tutto evidente, secondo la Corte di Cassazione, che ove l’imputato avesse
tenuto la condotta che gli era imposta dal ruolo (assidua e costante verifica
del puntuale funzionamento dei presidi di sicurezza in specifica relazione
all'impianto del montacarichi) il grave infortunio non si sarebbe verificato.
Gerardo Porreca
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1046 volte.
Pubblicità