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"Sulla non responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
26/10/2015 - Anche sul ruolo del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione operante nei cantieri temporanei o
mobili la Corte di Cassazione non trova
un linea comune di pensiero. Il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, sostiene la suprema Corte in questa sentenza, riveste un ruolo di "alta"
vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che si
svolgono in cantiere e non è tenuto ad una puntuale e stringente vigilanza
"momento per momento" che è demandata invece ad altre figure
operative quali il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti. Indirizzi di
diverso contenuto si sono potuti leggere in altre precedenti sentenze della
stessa Corte di Cassazione e riscontrare anche in procedimenti penali in corso
nei Tribunali nell’ambito dei quali lo scrivente ha svolto la propria attività
di consulente. In virtù del principio di diritto appena enunciato la Sez. III
della Corte di Cassazione ha annullata una sentenza emessa da un Tribunale,
ritenuta molto sintetica, atteso che ha riconosciuto la responsabilità del
coordinatore in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra
l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle,
alle aperture lasciate per il vano ascensore) senza precisare se le stesse
fossero comunque riferibili a quei doveri di "alta" vigilanza sopra
richiamati ed imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure
demandate ad altre figure.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha dichiarato l’amministratore
di una società, nella qualità di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, responsabile di talune violazioni commesse
nell'ambito dì un cantiere edile, analiticamente indicate nel capo di
imputazione, e lo ha condannato alla pena di seimila euro di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo diverse motivazioni. Lo
stesso ha sostenuto infatti che il Tribunale avrebbe fondato la propria
decisione soltanto su alcune prove, senza tenere in alcun conto altre, di segno
contrario, che avrebbero confermato invece che il cantiere in oggetto non
presentava, in realtà, alcuna irregolarità. Secondo lo stesso, inoltre, la
sentenza gli avrebbe assegnato, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, alcuni doveri di vigilanza "minuti" non propri di tale figura
alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di controllo
"alto", «che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e
non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle
figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)».
Le
decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla
Corte ci Cassazione che pertanto ha annullata la sentenza con rinvio al
Tribunale di provenienza.
Con riguardo alla figura del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, del D. Lgs. n. 81 del 2008, ha
fatto presente la suprema Corte, occorre rilevare che i compiti assegnati allo
stesso risalgono al D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 (di attuazione della Direttiva
92/57/CEE), nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle
posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili, a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a
quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di
progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti
particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della
connessa sfera di responsabilità, ha proseguito la Sez. III, discende,
pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, "alta vigilanza"
che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente
contenuto nell'art. 5 del D. Lgs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel
citato art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore
per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad
adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione
di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei
lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97,
comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di
eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di
pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
In forza quindi di quanto detto, risulta
quindi evidente, ha così proseguito la suprema Corte, che, così come affermato
dal ricorrente, “
il coordinatore per
l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza ‘alta’, che riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza
‘momento per momento’, demandata alle figure operative, ossia al datore di
lavoro, al dirigente, al preposto”. La motivazione avanzata dal Tribunale,
ha così concluso la Sez. III, è risultata quindi, oltre che molto sintetica,
non aderente al principio di diritto appena enunciato, atteso che ha riconosciuta
la responsabilità dei coordinatore in ordine a violazioni molto specifiche e
puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi
elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore),
senza precisare se le stesse fossero comunque riferibili, nel caso di specie, a
quei doveri di vigilanza "alta" sopra richiamati, imposti al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre
figure.
Gerardo
Porreca
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