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"Il D.Lgs. 151/2015 e le modifiche in materia di attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
16/11/2015 - Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante
“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha modificato in più punti il Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro ( D.Lgs. 81/2008).
Modifiche di vario genere e entità nate con l’obiettivo, in realtà,
non solo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti, ma anche di
attuare piccole correzioni e di colmare alcune lacune del Testo Unico.
Una delle modifiche, di cui si è
invero parlato molto poco, è la
variazione
di una definizione contenuta nel Titolo III (Uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), Capo I (Uso delle
attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia “
le parole del legislatore cancellano intere biblioteche” – una
frase detta ai nostri microfoni da
Paolo
Pascucci, professore di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo
Bo” – e dunque anche una piccola variazione in una definizione può avere grandi
conseguenze.
Vediamo innanzitutto quanto
indicato dal nuovo D.Lgs.
151/2015, all’articolo 20, in merito a questa “piccola” variazione:
Art. 20 - Modificazioni al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
l) all'articolo 69, comma 1, lettera e),
dopo le parole:
«il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di
lavoro» sono inserite le
seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;
(...) |
Praticamente viene modificato l’
articolo 69 del Testo Unico che
riproponiamo nella nuova versione, evidenziando in grassetto la modifica:
Articolo 69 - Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di
un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di
lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto,
la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio,
lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi
zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto:
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;
e) operatore: il lavoratore
incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro
o il datore di lavoro che ne fa uso. |
Quali i motivi di questa
variazione?
Questo quanto contenuto nella
relazione illustrativa del D.Lgs.
151/2015 in merito alla modifica dell’articolo 69: “ai fini della
definizione di ‘operatore’ incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si
introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova
fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata
dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto
di richiesta di pareri”.
E questa variazione quali
conseguenze può avere?
Ad esempio palesa la necessità di
formazione anche dei datori di lavoro,
e non solo dei lavoratori, in relazione all’uso di attrezzature soggette a
specifica abilitazione, con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 73 del
Testo Unico e quanto indicato nell’ Accordo del 22
febbraio 2012. L’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni.
Se dunque con operatore si
intende espressamente anche il datore di lavoro, è chiaro – con le modifiche
del D.Lgs. 151/2015 - che al datore di lavoro che utilizzi, ad esempio, un
carrello elevatore semovente o una piattaforma di lavoro mobile elevabile, necessiti
la “specifica abilitazione”.
Concludiamo la presentazione di
questa modifica del D.Lgs. 81/2008 – su cui ritorneremo con futuri
approfondimenti e analisi - riportando, a titolo riepilogativo, l’elenco delle
attrezzature di lavoro per le quali l’Accordo richiede la “specifica
abilitazione degli operatori”:
- Piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE);
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi,
sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra ( escavatori
idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a
cingoli);
- Pompe per calcestruzzo.
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per
il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni.
RTM
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