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"Dal 18 novembre in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

16/11/2015 - “ Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”, si conclude con queste disposizioni finali il  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il decreto che contiene il cosiddetto nuovo “ Codice di prevenzione Incendi” che PuntoSicuro ha seguito in questi anni, attraverso articoli e interviste, fin dalle sue prime bozze.
E ricordando che il DM 3 agosto 2015 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto, l’entrata in vigore del nuovo Codice è dunque fissata per il prossimo  18 novembre 2015.
 
Più volte abbiamo ricordato l’importanza di questo Codice per i concetti che ne sono alla base e per l’approccio metodologico che viene sottolineato e potenziato.
Il Codice nasce dalla necessità di  semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione – si indica nel decreto – “ di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.

Ricordiamo brevemente che le norme tecniche - come dichiarato nella presentazione ufficiale di una bozza del Codice nell’aprile del 2014 -  si basano sui seguenti principi:
- generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
- modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
- flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
- inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
- contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
- aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
 
Tuttavia al di là dell’ impostazione metodologica e dei principi più volte presentati dai media e nei convegni in questi anni, il Codice contiene anche delle novità in materia di norme tecniche?
 
Abbiamo rivolto questa domanda al dirigente dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, in un’intervista esclusiva di PuntoSicuro sul codice e sui futuri provvedimenti in materia di prevenzione incendi. Segnalando ai nostri lettori che pubblicheremo l’intera intervista nei prossimi giorni, riportiamo la risposta dell’Ing. Dattilo alla domanda sulle novità del nuovo“Codice di prevenzione Incendi”: “ Sì, ci sono delle novità. Ad esempio è stato introdotto l’indice di rischio che prima non c’era, poi è stato introdotto un rischio relativo alla vulnerabilità delle persone. Non sono molte le novità, ma sono significative. Come ad esempio il calcolo delle vie di esodo, il calcolo degli impianti di ventilazione, il calcolo della compartimentazione e delle distanze di sicurezza. Per il resto il Codice è un aggiornamento rispetto ai migliori standard europei e mondiali di tecnologia e tecnica antincendio. Aggiornamenti che portano il nostro Codice ad essere tra gli strumenti più aggiornati in Europa”.
 
Nell’allegato del decreto del 3 agosto 2015, relativo alle ‘ Norme tecniche di prevenzione incendi’, le prime due sezioni (Generalità e Strategia antincendio) introducono le nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio. Sono le regole tecniche orizzontali (RTO) che riportano i  criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Mentre la terza sezione contiene le contiene le regole tecniche verticali (RTV) di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo.
 
Riportiamo a questo proposito anche la sottolineatura, fatta ai nostri microfoni dall’Ing. Calogero Turturici (Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti), sull’importanza delle RTO nel nuovo Codice: l’elaborazione delle RTO è uno “sforzo importantissimo del Corpo Nazionale per tracciare una strada ai progettisti, ai titolari di aziende e anche ai funzionari delegati alla vigilanza negli ambienti soggetti al controllo di prevenzione incendi su come fare la valutazione dei rischi e su come verificare la valutazione dei rischi, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, in modo da raggiungere nel miglior modo possibile e ottimizzando le risorse gli obiettivi strategici sulla sicurezza antincendio”.
 
Ricordando di nuovo che il provvedimento, il codice, le nuove regole entrano in vigore il 18 novembre, concludiamo riportando la struttura delle ‘ Norme tecniche di prevenzione incendi’:
 
Sezione G - Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
    G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
    G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
    G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
 
Sezione S - Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
    S.1 Reazione al fuoco
    S.2 Resistenza al fuoco
    S.3 Compartimentazione
    S.4 Esodo
    S.5 Gestione della sicurezza antincendio
    S.6 Controllo dell'incendio
    S.7 Rivelazione ed allarme
    S.8 Controllo di fumi e calore
    S.9 Operatività antincendio
    S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
 
Sezione V - Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo):
    V.1 Aree a rischio specifico
    V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
    V.3 Vani degli ascensori
 
Sezione M - Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
    M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
    M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
    M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
 
Segnaliamo infine alcuni degli articoli che in questi mesi PuntoSicuro ha dedicato all’elaborazione e, successivamente, alla presentazione del nuovo Codice:
 
 
 
 
RTM

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