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"Dal 18 novembre in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
16/11/2015 - “
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana”, si conclude con queste disposizioni finali il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante
“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il
decreto che contiene il cosiddetto nuovo “
Codice di prevenzione Incendi” che PuntoSicuro ha seguito in questi anni, attraverso articoli e interviste, fin dalle sue prime bozze.
E ricordando che il DM 3 agosto 2015 stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 20 agosto, l’entrata in vigore del nuovo Codice è dunque
fissata per il prossimo
18 novembre 2015.
Più volte abbiamo ricordato l’importanza di questo Codice per i
concetti che ne sono alla base e per l’approccio metodologico che viene
sottolineato e potenziato.
Il Codice nasce dalla necessità di
semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione – si indica nel decreto – “
di
un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione
incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più
aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.
Ricordiamo brevemente che le
norme tecniche - come dichiarato nella presentazione
ufficiale di una bozza del Codice nell’aprile del 2014 - si basano sui seguenti principi:
- generalità:
“le medesime metodologie di progettazione della sicurezza
antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
-
semplicità:
laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si
prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è
più facile operare la revisione;
-
modularità:
l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano
il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali
appropriate per la specifica attività;
-
flessibilità:
per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività
sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono,
inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio,
che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente,
specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel
rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
-
standardizzazione ed
integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è
conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni
previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
-
inclusione:
le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile
nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle
diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o
permanenti;
-
contenuti basati
sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca,
valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica
nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
-
aggiornabilità:
il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al
continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
Tuttavia al di là dell’ impostazione
metodologica e dei principi più volte presentati dai media e nei convegni
in questi anni,
il Codice contiene anche
delle novità in materia di norme tecniche?
Abbiamo rivolto questa domanda al
dirigente dei Vigili del Fuoco
Fabio
Dattilo, in un’intervista esclusiva di PuntoSicuro sul codice e sui futuri
provvedimenti in materia di prevenzione incendi. Segnalando ai nostri lettori
che pubblicheremo l’intera intervista nei prossimi giorni, riportiamo la
risposta dell’Ing. Dattilo alla domanda sulle novità del nuovo“Codice di
prevenzione Incendi”: “
Sì, ci sono delle
novità. Ad esempio è stato introdotto l’indice di rischio che prima non c’era,
poi è stato introdotto un rischio relativo alla vulnerabilità delle persone.
Non sono molte le novità, ma sono significative. Come ad esempio il calcolo
delle vie di esodo, il calcolo degli impianti di ventilazione, il calcolo della
compartimentazione e delle distanze di sicurezza. Per il resto il Codice è un
aggiornamento rispetto ai migliori standard europei e mondiali di tecnologia e
tecnica antincendio. Aggiornamenti che portano il nostro Codice ad essere tra
gli strumenti più aggiornati in Europa”.
Nell’allegato del decreto del 3
agosto 2015, relativo alle
‘
Norme tecniche di prevenzione incendi’,
le prime due sezioni (Generalità e Strategia antincendio) introducono le
nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio. Sono le
regole
tecniche orizzontali (RTO) che riportano i criteri ed i metodi che consentono di
determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette
al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Mentre la terza sezione contiene
le contiene le
regole tecniche verticali (RTV) di
prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che
saranno implementate nel tempo.
Riportiamo a questo proposito anche
la sottolineatura, fatta ai nostri microfoni dall’Ing. Calogero
Turturici (Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti), sull’importanza delle
RTO nel nuovo Codice: l’elaborazione delle RTO è uno
“sforzo importantissimo del Corpo Nazionale per tracciare una strada
ai progettisti, ai titolari di aziende e anche ai funzionari delegati alla
vigilanza negli ambienti soggetti al controllo di prevenzione incendi su come
fare la valutazione dei rischi e su come verificare la valutazione dei rischi,
per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, in modo da raggiungere nel miglior modo
possibile e ottimizzando le risorse gli obiettivi strategici sulla sicurezza
antincendio”.
Ricordando di nuovo che il
provvedimento, il codice, le nuove regole entrano in vigore il 18 novembre,
concludiamo riportando la
struttura delle ‘
Norme tecniche di prevenzione incendi’:
Sezione G -
Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione
della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
G.1 Termini,
definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione
per la sicurezza antincendio
G.3
Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S -
Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di
prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per
comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
S.1 Reazione al
fuoco
S.2 Resistenza al
fuoco
S.3
Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione
della sicurezza antincendio
S.6 Controllo
dell'incendio
S.7 Rivelazione
ed allarme
S.8 Controllo di
fumi e calore
S.9 Operatività
antincendio
S.10 Sicurezza
degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V -
Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione
incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate
nel tempo):
V.1 Aree a
rischio specifico
V.2 Aree a
rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli
ascensori
Sezione M -
Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
M.1 Metodologia
per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di
incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia
della vita con la progettazione prestazionale
Segnaliamo infine alcuni degli articoli
che in questi mesi PuntoSicuro ha dedicato all’elaborazione e, successivamente,
alla presentazione del nuovo Codice:
RTM
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