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"È sanzionabile il mancato addestramento?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
16/11/2015 -
Il D.Lgs. 81/08 definisce, all'art. 2
(Definizioni), comma 1, lett. cc), l'addestramento come il
"
complesso
delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine , impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;"
Con l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e
del dirigente), comma 1, lett. l), indica poi che il datore di lavoro -“
e i
dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni
ad essi conferite”- debba
"adempiere agli obblighi di
informazione, formazione e
addestramento di cui agli art. 36 e
37;".
[1]
In realtà, è solo l'art. 37 (Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti) a richiamare l'obbligo addestrativo, ai
commi 4 e 5:
4. La formazione e,
ove previsto, l'
addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'
addestramento viene effettuato da
persona esperta e sul luogo di lavoro.
[2]
In quanto rappresentanti disposizioni
descrittive di carattere generale, i commi 4 e 5 non conoscono sanzione.
Peraltro, nel decreto legislativo 81/08,
diversi articoli contenuti nei titoli speciali successivi al 1° richiamano
l'obbligo generale di addestramento
senza che, perciò, sia prevista direttamente sanzione. Sanzioni sono però
previste in relazione a specifici obblighi di addestramento. Si tratta allora
di verificare quali siano queste norme specifiche, talvolta rappresentate -per
rinvio di legge- anche da Accordi Stato-Regioni e decretazioni.
Al proposito vale ricordare che è il comma 3
dell'art. 37 a decidere che:
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore
riceva una
formazione sufficiente ed adeguata
in merito ai rischi
specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I°.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia
, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante l’Accordo di
cui al comma 2. [“2.
La durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in
sede di Conferenza permanente (Stato-regioni)...”; Accordo
intervenuto il 21 dicembre 2011]
L'Accordo S-R sulla formazione dei lavoratori
del 21 dicembre 2011, specifica , al suo
punto 4, che:
“..i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. 81/08
successivi al I° costituiscono oggetto della formazione [specifica, di cui
al qui considerato Accordo, p. 4].”
Ciò, però, dopo aver
posto in “Premessa”, cpv. secondo, che
“La formazione di cui al presente
accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I° del D.Lgs.
81/08 o da altre norme,
relative a mansioni o ad attrezzature
particolari
.”
[3]
Tornando alla riportata definizione di
“addestramento”, nell'art. 2, comma 1, lett. cc), come
"complesso delle
attività dirette a fare apprendere..", abbiamo rilevato come l'art. 36
(“Informazione ai lavoratori”) mai riferisca esplicitamente all'addestramento.
Anzi, pur richiamando i
"rischi
specifici cui [il lavoratore]
è esposto in relazione all'attività
svolta.." (art. 36, comma 2, lett. a). ), non fa alcun riferimento ad
"attrezzature,
macchine, impianti,.." di cui
alla definizione di “addestramento” nell'art. 2.
Tutto ciò, se da un lato sembra convogliare
l'addestramento nell'alveo generale di informazione e formazione, dall'altro
mostra di privilegiare la formazione come "contenitore"
dell'eventuale necessario addestramento.
(Non è inutile ricordare che il D.Lgs. 626/94, all'art. 22
"Formazione
dei lavoratori", "ignorava" l'addestramento; con ciò,
evidentemente, ritenendolo connaturato -laddove necessario- alla formazione
medesima.)
Personalmente, ho sempre sostenuto (forse senza
gran fantasia) essere la formazione l'alveo naturale entro il quale vada ad
esplicarsi -laddove previsto- l'addestramento. Ciò [ora] anche secondo
l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ben chiarisce come
“L'attività
di informazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il
trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessariamente la
“costruzione”
di un saper-fare. Tuttavia è evidente che quest'ultima [la formazione]
incorpora
la prima.”.
Di significativo interesse è che qui la Corte
specifichi come questo “saper fare” debba concretarsi sia in una capacità di
“facere” (essere in grado di operare in condizioni di sicurezza) che di “non
facere” (essere in grado di sottrarsi a condizioni di rischio). Motiva,
infatti, di:
“
..competenze che a
seconda dei casi prospettano un facere o un non facere.
Detto altrimenti, l'obbligo di formazione,
quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni
riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò
che deve esser fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri
riservato.” ( Cass.
Pen. Sez. IV, 23 0ttobre 2014, n. 44106)
Per altro verso, se torniamo alla definizione
di “ Addestramento”
richiamata in apertura, vediamo come per esso si debba intendere non solo la
concreta pratica -guidata- nell'utilizzo di dispositivi e attrezzature. Ma, per
l'appunto, il
“
complesso delle attività diretto a far apprendere ai
lavoratori l'uso corretto..” (si
pensi, ad es., al cd. “accostamento” e, per l'apprendistato, alla figura del
tutor, entrambe funzioni sussidiarie; in questi casi
“L
’addestramento viene effettuato
da persona esperta e sul luogo di lavoro.” - art. 37, c. 4 ).
In più parti il legislatore usa in tal senso i
termini
“istruzioni” e
“istruzioni precise”.
Le stesse “informazioni” possono essere
costituite dalla formazione e dall'addestramento:
Articolo 227 - Informazione e formazione per i
lavoratori
2. Il datore di lavoro assicura che le
informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all’articolo 223.
Tali informazioni
possono essere costituite da comunicazioni orali o
dalla
formazione e dall’addestramento individuali
con il supporto
di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; (Tit.
IX - Sostanze pericolose, Capo I°-Protezione da agenti chimici)
Ad esemplificazione e conferma di quanto sin
qui sostenuto, si richiama il comma 2 dell'art. 116 del D.Lgs. 81/08 (“Obblighi
dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi”):
2. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
e il comma 3 subito specifica che, com'era
evidente,
"La formazione di cui al comma 2 ha
carattere
teorico-pratico...", decidendo, alla lett b),
"
l’
addestramento specifico sia su strutture naturali, sia
su manufatti;"
Specificazione che sarà presente anche
nell'Accordo Stato-regioni intervenuto il 22 febbraio 2012 su mandato e in
attuazione del comma 5 dell'art. 73 (Informazione, formazione e addestramento)
Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali), D.Lgs. 81/08:
Art. 73
5. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione.
Accordo
Stato-regioni 22 febbraio 2012,
concernente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione in attuazione
dell'art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08
p.
3.2.
Articolazione del percorso formativo
3.2.1.
Il percorso formativo
è finalizzato all'apprendimento di
tecniche operative adeguate per utilizzare
in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi.
Il percorso
formativo è strutturato in
moduli
teorici e pratici.. .
p.
3.3.
Metodologia didattica
3.3.1.
b) prevedere dimostrazioni e
prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo
dell'attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili
(guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
Similmente l'
art. 136 (“Montaggio e
smontaggio”), al
comma 6:
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati
sotto
la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al
Pi.M.U.S. [piano di montaggio
utilizzo e smontaggio dei ponteggi]
, ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Anche in questo
caso il comma immediatamente successivo stabilisce che:
"
7. La formazione di cui al comma 6 ha
carattere teorico-pratico.."
Quanto pratico sia tale carattere pratico, lo decide l'All. XXI:
“al
termine del modulo pratico [di 14 ore]
avrà luogo una
prova pratica
di verifica finale,..”.
Il mancato rispetto dei contenuti dell'All. XXI
è sanzionato -per gli aspetti corrispondenti- dall'art. 159, (“Sanzioni per i
datori di lavoro e i dirigenti”), comma 2, lett. b), relativamente alla violazione
dell'art. 136, c. 6:
arresto da due a quattro mesi mesi o ammenda da
1.096 a 5.260,80 euro.
Infine, sebbene un
po' involuto, l'esempio dell'art. 294-bis.
Nel Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive) al Capo II, che
definisce gli obblighi del datore di lavoro, l'
art. 294-bis (“Informazione
e formazione dei lavoratori”) prevede al suo
comma 1 che:
“
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37,
il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e
formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare
riguardo:
g)
agli eventuali rischi
connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con
particolare riferimento all’asfissia;
h)
all’uso corretto di
adeguati
dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’uso.
Si vede qui come il combinato tra le
lett. g) ed h), riferisca all'utilizzo di DPI di terza categoria e dunque all'
obbligo
di addestramento, previsto dall'art. 77, comma 5, nel TITOLO III – Uso
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali. Non a caso,
allora, i due articoli, il 294-bis, comma 1, e il 77, comma 5, conoscono
l'identica sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40
euro; il primo, sulla base dell'art. 297
(“Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti”) c.2; il secondo, sulla base dell'art. 87
(“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del
concedente in uso”) c.2, lett. d).
Art. 77 – Obblighi
del datore di lavoro
5. In ogni caso l’
addestramento
è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
•
Art. 77, co. 5
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda 2.740 a 7.014,40 euro
[Art. 87, co. 2,
lett. d)]
Nota:
Norma importantissima, questa. Infatti, ogniqualvolta una
disposizione speciale stabilisca l'obbligo di utilizzo dei DPI, si dovrà
concretamente verificare se questi rientrino nel novero di quelli previsti
dall'art. 4 D.Lgs. 475/92 come DPI di terza categoria.
In caso affermativo dovrà sempre svolgersi -in quanto
“indispensabile”-
l'addestramento stabilito dall'art. 77, c. 5, del D.Lgs. 81/08.
Stabilisce l'art. 4, commi 5 e 6, del D.Lgs. 247/92 (“
Attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale.”) :
5. Appartengono alla
terza categoria i DPI di
progettazione
complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o
di lesioni gravi e di carattere
permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il
DPI non abbia
la possibilita' di
percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
6. rientrano esclusivamente nella terza categoria:
- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi e contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d'aria non inferiore a 100°C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
Serrando il ragionamento, dovrà dirsi allora
che la violazione dell'obbligo di addestramento espone a sanzioni il datore di
lavoro e il dirigente, sulla base delle corrispondenti disposizioni speciali
(per l'appunto,
“l'addestramento specifico” “ove previsto”, di cui all'art. 37, c. 4 ).
Opera infatti, in quanto applicabile, il
principio di specialità rappresentato nell'art. 298 del D.Lgs. 81/08:
Art. 298 (Principio
di specialità)
1.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo
I del presente decreto e da una o più disposizioni previste dagli altri titoli
del medesimo decreto,
si applica la disposizione speciale.
A conclusione, e
nel tentativo di ampliare lo spettro, vorrei ulteriormente considerare il
rischio fascinoso dell'utilizzo di norme
“generaliste” per imputazioni che, invece, vanno riferite a disposizioni
speciali.
Porto ad esempio la
problematica del permanere di imputazioni sulla base dell'art. 18, c. 1, lett.
l), affrontata anche recentemente in un contributo di Anna Guardavilla e nella
conseguente discussione. (“
La mancata
formazione è sanzionata penalmente o no?” di Anna Guardavilla, in
PuntoSicuro 16 luglio 2015)
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
Non essendo questa norma presidiata da sanzione penale, in quanto
-chiarisce la Suprema Corte-
“norma generale e programmatica”, è
inevitabile che la Cassazione ogni qualvolta si trovi a dover giudicare una
condanna sulla base di tale contestazione rilevi
“la violazione del
principio di legalità perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”
( Cass.Pen.
Sez. III, 23 gennaio 2014, n.3145). Mandando assolto l'imputato per
riconosciuta
“irrilevanza penale della condotta” ( Cass.
Pen., Sez. III, 10 marzo 2015, n.10023)
Sul perché gli organi di vigilanza abbiano proceduto alla
contestazione sulla base dell'art. 18, c. 1, lett. l), si possono avanzare due
ipotesi:
- la prima, come osserva R. Dubini, si lega alla possibilità di
“svarioni
nell'individuare la fattispecie incriminatrice da parte degli [ispettori in
funzione di]
ufficiali di polizia giudiziaria”.
- la seconda -a mio avviso preminente- ha una sua giustificazione
storico-giuridica. Essa è data dal lasso temporale necessario a che il
giudicato approdi in Cassazione. Vale ricordare che nel periodo intercorrente
tra l'emanazione del D.Lgs. 81 (aprile 2008) e quella del decreto integrativo e
correttivo D.Lgs. 106 (agosto 2009), la norma considerata
prevedeva la
sanzione penale: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
(art. 55, c. 4, lett. e) ).
Tale seconda ipotesi -esplicitamente confermata nella sentenza
della Cass. Pen. n.28577 del 6 luglio 2015- è destinata perciò a risolversi
spontaneamente in un tempo ormai breve. Va cioè ad esaurirsi il riferimento,
nella imputazione, alla norma penalmente sanzionata del 2008.
Così come, per il medesimo motivo, andrà tra breve a risoluzione
spontanea il problema della continuità normativa del D.Lgs. 81/08 rispetto a
precedente legislazione prevenzionale; problema pur già cristallizzato in
principio positivo dalla Corte di Cassazione
(vedi: Cass.Pen.,
Sez.III, 12 luglio 2010, n. 26754; Cass.Pen.,
Sez.IV, 24 gennaio 2011, n. 2305; Cass.Pen.,
Sez.III, 18 giugno 2013, n. 26420; Cass.Pen.,
Sez.IV, 10 agosto 2015, n. 34706).
Anzi, in alcune sentenze risulta già risolto.
Permane, semmai, un problema di puntuale individuazione della
fattispecie incriminatrice, sulla base del principio di specialità. I giudici
di legittimità hanno, ad esempio,
riconosciuto l'errore del Tribunale, consistito nella -provo a dirla
così- duplice imputazione della medesima condotta colposa (imputazione
rivelatasi peraltro insussistente, su entrambi i capi, al vaglio di legittimità).
Nella circostanza, il Tribunale aveva condannato l'imputato per
violazione dell'art. 18, comma 1, lett.
l), e dell'art. 71, comma 7 per
“non aver impartito, al lavoratore
infortunato, una formazione adeguata circa l'impiego delle attrezzature”. (L'art. 71, c.7, lett. a), recita:
“7.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di
lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di
lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati;).
La Cassazione accoglie come fondato il ricorso del rappresentante
legale della XX S.p.a.
Articola poi, naturalmente, il giudizio sulla inconsistenza penale
della enunciazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. l), oltre che
sull'insussistenza del fatto relativamente alla presunta violazione dell'art.
71, c. 7, non essendo stato, nel caso, il lavoratore vittima dell'infortunio
incaricato all'uso dell'attrezzatura.
( Cass.Pen.,
Sez.III, 23 gennaio 2014, n. 3145)
Propongo, a parte, un Allegato che prova ad
esporre, relativamente all'addestramento, lo specifico quadro sanzionatorio nei
titoli speciali del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Pietro
Ferrari
Commissione
salute e sicurezza sul lavoro - Filcams-Brescia
[1] la
sanzione per la violazione dell'obbligo, presente nella stesura originaria
dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, è stata tolta dal decreto correttivo e
integrativo D.Lgs. 106/09.
La violazione dell'obbligo rappresentato nell'art.. 28
(Oggetto della valutazione dei rischi), comma 2, lett. f), è invece sanzionata,
con l'ammenda, per la mancata "individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento." [il datore di lavoro è
sanzionato con ammenda da 1.096 a 2.192 euro per l'adozione del DVR in assenza
degli elementi previsti dalla lett. f)]
[2] si
comprende l'intentio del legislatore, ma la formulazione pare inadeguata. Non
sempre l'addestramento viene svolto, o può venir svolto, sul luogo di lavoro.
Si veda, ad esempio, l'All. XXI, (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 sui
corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota) laddove si
indicano come sede di addestramento
anche “siti addestrativi” (con evidenza non corrispondenti al luogo di lavoro)
e l'addestramento per particolari attrezzature di lavoro, di cui all'Accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Allegato I, punto 1 a).
[3] formulazione
migliore vorrebbe: “La formazione di cui al presente accordo è distinta da
quella prevista dai titoli successivi al I°, o da altre norme, relativa a
mansioni o attrezzature particolari.”
Chiudo il passaggio osservando come la stessa
Cassazione, sia penale che civile, utilizzi questa terminologia: “..non è
sufficiente una mera presenza sul posto di lavoro di attrezzature idonee per il
compimento di alcuni particolari lavori di sicura pericolosità, se i dipendenti
non sono stati informati ed istruiti sulla necessità di impiego e sul corretto
uso di tali attrezzature. Inoltre se l'addestramento tecnico è senz'altro utile
per completare il quadro informativo preventivo, esso non può comunque
sostituire l'obbligo di informazione.” (Cass. Pen. Sez. IV, 14 giugno 2006, n.
20272); “..alle istruzioni impartite e
all'informazione ed alla formazione dell'apprendista..” (Cass. Civ, Sez. Lav., 18 maggio 2007, n.
11622)
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