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"Le caratteristiche del permesso di lavoro negli ambienti confinati"
fonte www.puntosicuro.it / Ambienti Confinati
16/11/2015 - Se in un
ambiente confinato è presente un rischio anche potenziale di atmosfera pericolosa, di seppellimento, di intrappolamento o un rischio grave di altro tipo, è necessario richiedere un
permesso di lavoro,
uno strumento che è volto ad assicurare che tutti gli elementi del
sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori
venga permesso di entrare e/o lavorare in questi ambienti.
Per approfondire il tema sulla necessaria autorizzazione o permesso
di lavoro per l’entrata negli spazi confinati, torniamo a consultare un
documento realizzato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano in occasione delle attività lavorative correlate all’ Esposizione Universale 2015 di Milano.
Nel quaderno tecnico “ Attività
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi
e requisiti di sicurezza”, curato da un Gruppo di Lavoro sugli Ambienti
Confinati, costituito da Medici e Tecnici della Prevenzione del Servizio PSAL, si
indica che per l’accesso a questi luoghi e in presenza dei rischi evidenziati
ci deve essere un
permesso di lavoro
conforme alla
norma UNI 10449:2008,
“
Manutenzione - Criteri per la
formulazione e gestione del permesso di lavoro”.
Ricordiamo che, come indicato nel
sito dell’Ente italiano di normazione, tale norma ha lo scopo di definire i
requisiti minimi per la formulazione, la compilazione e la gestione dei
permessi di lavoro. E si applica, ad esempio, nelle aree di lavoro in cui sono
effettuati lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in
appalto, per mettere in evidenza ed informare i lavoratori dei rischi specifici
inerenti all’area di lavoro ed al lavoro stesso.
Il documento dell’Asl di Milano
indica poi che il permesso di lavoro deve contenere:
- “l’identificazione dell’ ambiente
confinato, del materiale contenuto, degli inquinanti presunti e degli altri
pericoli;
- la natura del lavoro da
svolgere;
- l’esito dei controlli
strumentali preventivi (se previsti dal DVR);
- gli interventi di bonifica da
effettuare prima dell’ingresso;
- l’esito dei controlli
strumentali effettuati dopo la bonifica;
- i provvedimenti da adottare
durante la lavorazione;
- i DPI e le attrezzature da
utilizzare e strumentazione specifica per determinare la pericolosità dell’ ambiente
confinato;
- i nominativi dei lavoratori
addetti all’intervento;
- i nominativi dei lavoratori
incaricati dell’assistenza esterna;
- ora in cui viene data
l’autorizzazione;
- la firma: del datore di lavoro
committente ( o di un suo delegato), del datore di lavoro dell’impresa
appaltatrice (o di un suo delegato) o del lavoratore autonomo, del
rappresentante del datore di lavoro committente, dei lavoratori incaricati
dell’intervento”.
Inoltre il permesso di lavoro
prevede l’
isolamento dell’ambiente
da qualunque forma di flusso (gas, liquidi) e/o di energia (continua o
accumulata) sia in ingresso sia in uscita.
In particolare “la
preparazione al lavoro deve includere
(per quanto applicabile):
- l’identificazione univoca
(temporanea o permanente) dell’ambiente (apparecchio) e dell’impianto di
processo, tubazioni e valvole;
- la depressurizzazione;
- il raffreddamento (i recipienti
cilindrici possono risultare sensibili a cedimenti sottovuoto, è quindi
indispensabile la compensazione con flussaggio di azoto oppure dotando il
contenimento con valvole rompivuoto);
- lo svuotamento di liquidi
(materie prime);
- lo svuotamento di solidi
(residui, fanghi, polveri, …) mediante: lavaggio con acqua o detergenti;
lavaggio con acqua in pressione; pulizia chimica con solventi; pulizia con
vapore; sabbiatura/granigliatura; pulizia
manuale;
- la sostituzione dei solidi,
gas, vapori (tossici, nocivi, infiammabili, asfissianti, ecc,) con aria,
mediante: aerazione forzata; flussaggio con acqua e aria; depurazione con aria
in pressione o sottovuoto; flussaggio con vapore;
- l’isolamento da qualunque forma
di flusso mediante (in ordine crescente di efficacia): chiusura e bloccaggio di
valvola di intercettazione (o valvole); doppia valvola di intercettazione
chiusa e bloccata con l’interposizione di una tubazione di drenaggio;
installazione di disco cieco; disconnessione fisica con applicazione del
cartello ‘lavori in corso, non effettuare manovre’;
- l’isolamento della macchina da
qualunque forma di energia ( direttiva
2006/42/CE);
- l’isolamento elettrico
mediante: apertura dei dispositivi adatti al sezionamento; chiusura con chiave
del dispositivo di sezionamento oppure del quadro o del locale in cui è
installato il dispositivo di sezionamento; apposizione del cartello ‘lavori in
corso, non effettuare manovre’; messa a
terra e in cortocircuito quando: c’è il pericolo di tensioni indotte, vi sono
incertezze sul sezionamento da tutti i possibili punti di alimentazione”.
Il permesso di lavoro prevede
anche l’
assenza di atmosfera esplosiva
o, in caso contrario, le
misure adottate
contro il rischio di esplosione ed in particolare:
- “le attrezzature con potenziali
sorgenti di accensione devono essere marcate in conformità alla direttiva
94/9/CE di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla
probabilità e durata dell’atmosfera esplosiva. In assenza di elementi di
valutazione della suddetta atmosfera, le apparecchiature devono essere di
categoria 1 e classe di temperatura T6;
- devono essere indossati
indumenti che non provocano l’accensione di una eventuale atmosfera esplosiva
(es. scarpe, tute, guanti di tipo dissipativo);
- non devono essere eseguiti
lavori a caldo (molatura, saldatura, ecc.) se la concentrazione della sostanza
infiammabile supera valori compresi fra il 5 ed il 10 % del LEL oppure se il
contenuto di ossigeno supera il 23%”.
Infine il permesso deve prevedere
anche l’
individuazione del
rappresentante del Datore di lavoro committente con funzioni di indirizzo e
coordinamento dell’attività da svolgere (in caso di appalto).
Il documento dell’Asl ricorda che
il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:
- “essere in possesso di adeguate
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver comunque svolto
le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 3,
comma 2 del DPR
177/2011 sugli ambienti confinati;
- essere a conoscenza dei rischi
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- vigilare con funzione di
indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati
dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio
da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal
datore di lavoro committente;
- autorizzare le riprese
successive dell’operazione;
- firmare il permesso di lavoro
per presa visione e accettazione (all’inizio e in caso di ripresa dei lavori)”.
Concludiamo segnalando altri
articoli di PuntoSicuro che affrontano il tema del permesso di lavoro secondo
la normativa italiana e secondo la normativa OSHA:
Asl Milano, “ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR
177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, quaderno
tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015 realizzato dal Gruppo di
Lavoro Ambienti Confinati: Enrica Sgaramella, Rosanna Farioli, Giuliana Baldi,
Nora Vitelli, Mauro Baldissin, Omero Cito, Ivano Boati, Dario Bruno, Saverio
Pappagallo, Francesco Corti, Massimo Minnetti, Luca Ottina, Nicola Delussu, edizione
febbraio 2015 (formato PDF, 1.08 MB).
Tiziano Menduto
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