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"La gestione dei rifiuti da manutenzione di impianti e macchinari"
fonte www.puntosicuro.it / RIFIUTI
23/11/2015 -
1. Premessa
Il tema della gestione dei
rifiuti prodotti da attività di manutenzione di impianti e macchinari, stante
l’assenza di disposizioni tecniche ministeriali (meccanica – tecnica –
industriale), impone la necessità di chiarimenti su alcuni aspetti della
normativa vigente.
In particolare, è di
primaria importanza la qualifica inerente la attribuzione di paternità – in
termini di produttore e / o detentore - dei rifiuti provenienti dalle attività
svolte e la conseguente imputazione degli adempimenti connessi alle medesime.
Particolare attenzione, inoltre, avrà ad oggetto lo stoccaggio temporaneo dei
rifiuti e le modalità del loro trasporto.
2. PRODUTTORE DEL
RIFIUTO
Soccorre,
anzitutto, la normativa di riferimento dettata dal D.Lgs. 152/06 (Testo Unico
Ambientale).
Il comma I
dell’art. 183 del citato decreto, alla lettera f), nella recente versione
scaturita dalla nuova definizione contenuta nel decreto legge 92 / 2015,
definitivamente recepita nella legge 125 / 2015, identifica il produttore
del rifiuto nel
“
soggetto la cui attività produce rifiuti
e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
Il medesimo
articolo, tra l’altro, definisce anche il “detentore” come “il produttore dei
rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
La individuazione
della qualifica di paternità del rifiuto, pertanto, si ha in esito alla esatta
individuazione di detto soggetto (il produttore e/o detentore), onde poi
specificare quale sia la condotta da tenere per la corretta e regolare gestione
dei rifiuti ed i relativi adempimenti amministrativi (registro di carico e
scarico, formulari di identificazione, esatta individuazione dei soggetti
trasportatori e destinatari, dichiarazione annuale, etc.).
La individuazione
del produttore deve essere svolta tenendo conto sia l’aspetto soggettivo, come
anche l’aspetto oggettivo dell’attività dalla quale traggono origine i rifiuti.
In estrema sintesi
sotto l’aspetto soggettivo il produttore è il soggetto la cui attività ha
originato rifiuti, mentre, sotto il profilo oggettivo, l’attività di produzione
si specifica nell’attività materiale dalla quale trae origine il rifiuto.
Sotto tale profilo,
tuttavia, è necessario precisare che, ai sensi dell’art. 183 precitato è
rifiuto “
qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”
e, dunque, sarà necessario individuare quale sia, in concreto, il soggetto che
si disfa o abbia l’obbligo, ovvero l’intenzione, di disfarsi del rifiuto posto
che, non necessariamente, vi sarà coincidenza tra il soggetto medesimo e la
attività di produzione del rifiuto.
In effetti il
detentore del rifiuto può anche essere soggetto diverso da colui che lo ha
prodotto, ovvero da colui che si è determinato a disfarsi di un determinato
bene / rifiuto.
Il tema diviene
particolarmente delicato nella ipotesi in cui la “manutenzione” di un
determinato bene o servizio venga affidato a terzi.
Detto affidamento
importa, a determinate condizioni, l’acquisizione della paternità del rifiuto
in capo al manutentore che, dunque, ne diviene il produttore iniziale posto che
egli è il soggetto che assume le decisioni e, in concreto, assume la volontà di
“
disfarsi” del rifiuto. A costui,
pertanto, spetterà la paternità del rifiuto.
Si tratta quindi di
passare in disamina le differenti fattispecie che possono configurarsi in
relazione all’attività di manutenzione e, nel dettaglio, operare una
distinzione tra manutenzioni esterne e manutenzioni interne e, ancor più nel
dettaglio, distinguere se i beni, nell’ambito delle une e delle altre, sono di
proprietà del soggetto manutentore, ovvero del cliente per conto del quale
viene eseguita la manutenzione.
Preliminarmente
occorre identificare il momento in cui si genera il rifiuto.
In tutte le ipotesi
di manutenzione di impianti / macchinari presso terzi il rifiuto è prodotto
contestualmente all’attività di manutenzione del bene e, dunque, nel momento in
cui l’attività di manutenzione genera scarti e / o componenti obsolete che necessitano
si sostituzione (si pensi agli oli meccanici; ai filtri dei macchinari di
produzione; alle batterie elettriche, etc.). Questo dunque è il momento preciso
in cui l’attività di manutenzione produce un rifiuto.
A questo punto si
tratta di identificare chi è, giuridicamente, il soggetto produttore, ovvero il
soggetto detentore il rifiuto, con ogni conseguente annesso adempimento di
gestione e responsabilità.
In linea di massima
l’affidamento di una manutenzione
a terzi che
godono di professionalità, autonoma organizzazione, autonomia gestionale e
decisionale, fa si che il carattere di rifiuto venga acquisito nelle mani di
detto soggetto terzo ed è costui a divenire il produttore iniziale del rifiuto
proprio in ragione del fatto che compie autonomamente un’attività di
manutenzione a sua totale discrezione ed è dunque lui il soggetto che decide
cosa fare e cosa eventualmente sostituire. La volontà del disfarsi parte dunque
da detto soggetto. In estrema sintesi ove l’impresa di manutenzione svolga tale
attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel
quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti
meccaniche e/o materiale di consumo sia da espletarsi in totale autonomia
decisionale dal manutentore, purché venga garantita la efficienza del bene,
impianto o macchinario, senza dover procedere a fronte dell’approvazione
scritta da parte del committente), il produttore del rifiuto che ne deriva, sia
esso pericoloso o non pericoloso, è il manutentore.
La disciplina,
tuttavia, varia in ragione del luogo di manutenzione, come anche in ragione
della titolarità dei beni oggetto della manutenzione.
In ogni caso è bene
precisare sin da subito che, a prescindere dal luogo di manutenzione e dalla
titolarità del bene manutenuto, il manutentore è sempre responsabile in
relazione al confezionamento dei rifiuti prodotti dalla propria attività. Per
l’effetto dovrà sempre utilizzare imballaggi idonei ad evitare la dispersione
aerea e/o il percolamento – gocciolamento dei rifiuti stessi. Allo stesso modo
dovrà avere cura di etichettare correttamente i colli, attribuendo il codice
CER corretto e tutte le altre informazioni di caratterizzazione del rifiuto.
Possono verificarsi le seguenti
fattispecie:
1) Manutenzione
esterna (effettuata presso la unità di produzione del committente) su beni di
proprietà del committente la manutenzione;
2) Manutenzione
esterna su beni di proprietà del manutentore;
3) Manutenzione
interna (effettuata presso il manutentore) su beni di proprietà del
committente;
4) Manutenzione
interna su beni di proprietà del manutentore.
2.1. Manutenzione
esterna su bene di proprietà del committente.
Per manutenzioni
esterne si intendono quelle effettuate presso le unità del committente /
cliente.
Nell’ambito di
detta prima suddivisione è necessario considerare quale sia il soggetto
proprietario del bene oggetto di manutenzione.
La prima ipotesi in
disamina è quella della manutenzione esterna avente ad
oggetto beni di proprietà del committente.
In detto contesto è
produttore del rifiuto l’azienda che effettua la manutenzione, mentre è
detentore il committente.
Orbene: se il
committente assume l’onere di gestione del rifiuto, egli stesso potrà provvedere
in autonomia alla sua gestione e, quindi, assumere direttamente tutti gli oneri
inerenti il conferimento del rifiuto a soggetti terzi autorizzati secondo i
dettami di cui al D.Lgs. 152/06.
Diversamente se
l’onere di gestione del rifiuto è assunto dal manutentore egli, produttore del
rifiuto, potrà trasportarlo nel proprio deposito temporaneo tenendo presente
che il trasporto del rifiuto dal luogo di manutenzione al proprio deposito
dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente a tale
riguardo e per il tramite di mezzi muniti di apposita autorizzazione rilasciata
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In sintesi il manutentore potrà
provvedere egli stesso al trasporto “
in
conto proprio” previa autorizzazione del mezzo utilizzato al trasporto
dello specifico tipo di rifiuto in questione.
In relazione alle
quantità di rifiuto trasportabile andrà tenuto conto della qualifica di
pericoloso o meno del rifiuto. Tenendo presente che il trasporto in conto
proprio è senza limiti quantitativi per i rifiuti non pericolosi, mentre è sino
alla concorrenza di trenta chilogrammi / litri, in ragione di giorno, per i
rifiuti pericolosi.
Il rifiuto, sia
esso pericoloso o non pericoloso, deve essere preso in carico nel deposito
temporaneo del manutentore e registrato entro 10 gg. sul registro di carico /
scarico, ovvero, ove sussistente l’obbligo, sul registro cronologico Sistri.
Successivamente, il
rifiuto deve essere avviato allo smaltimento presso smaltitore autorizzato conformemente
a quanto previsto dall’art. 183 D. L.gs. 152/06 lett. bb n.2, secondo una
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore del rifiuto:
a) con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
b) quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi,
di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi
c) in ogni caso,
allorché il quantitativo non superi il predetto limite all’anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore all’anno
2.2. Manutenzione
esterna su beni di proprietà del manutentore
La seconda ipotesi
è quella in cui l’attività di manutenzione, esercitata presso
il cliente, abbia ad oggetto beni di proprietà del manutentore ad esempio in
ragione di un contratto di noleggio degli strumenti di lavoro / produzione.
In detta ipotesi
l’azienda di manutenzione è sia detentore, sia produttore del rifiuto. Il
cliente, in tal caso, non è dunque nemmeno detentore del rifiuto e, pertanto,
non potrà in alcun caso farsi carico della gestione dello stesso.
Tutti gli
adempimenti saranno a carico del manutentore / produttore / detentore che avrà
cura di effettuare il trasporto, in conto proprio, presso il proprio deposito
temporaneo come anche di svolgere tutti i successivi adempimenti per come sopra
richiamati.
2.3. Manutenzioni
interne
Le ipotesi residuali riguardano
le manutenzioni interne, ossia eseguite presso la sede del manutentore. Il tal
caso, sia che si tratti di manutenzione di beni propri del cliente, come anche
di beni di proprietà del manutentore, il produttore ed il detentore del rifiuto
è sempre l’azienda che effettua la manutenzione.
Per l’effetto il cliente, non
rivestendo la qualifica né di detentore né, tanto meno, di produttore non potrà
prendere in carico la gestione del rifiuto.
La particolarità della
fattispecie riguarda anzitutto il trasporto dal cliente al manutentore che
potrà avvenire senza particolari adempimenti e dunque con semplice DDT in conto
lavorazione. I rifiuti generati dall’attività di manutenzione andranno caricati
sul registro di carico / scarico, ovvero sul cronologico Sistri, nel termine di
giorni 10 dalla produzione del rifiuto.
Restano ferme tutte le
prescrizioni inerenti il conferimento allo smaltimento per come sopra
richiamate.
Alessandro Bressi
avvocato
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