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"Medico Competente e formazione dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
25/11/2015 -
Rifletto sui motivi che escludono il medico
competente dai programmi di formazione in tema di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Partiamo dalla normativa.
L'art. 25 del Testo Unico, al comma 1, lettera a) prevede
che il medico competente partecipi alle attività di formazione e informazione
nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza (articolo non
sanzionato per il medico).
Articolo 25 -
Obblighi del medico competente
1.
Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con
il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute
e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora
inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione
della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
Tuttavia l'art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08
prevede che il datore di lavoro richieda al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
Articolo 18 -
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1.
Il datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3,
e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
[…]
g) inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e
richiedere al
medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
Gli obblighi del medico competente sono quelli previsti
dall'art. 25 che, al comma 1, lettera a) prevede appunto che il medico
competente partecipi alle attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza.
L'inosservanza del citato comma dell'art. 18 comporta una
sanzione, per il datore di lavoro, stabilita dall'art. 55, comma 5, lettera e):
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. 6-bis. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g, se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono
raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli
importi della sanzione sono triplicati (art. 55, comma 6-bis)
Quindi il mancato coinvolgimento del medico
competente non prevede sanzioni per il medico quanto piuttosto per il
datore di lavoro.
Il motivo invece per il quale le aziende non coinvolgano il
medico sono, a mio avviso, le seguenti.
1) la mancata conoscenza delle norme da parte dei datori di
lavoro (e questo è comprensibile) e da parte di molti R.S.P.P. (e questo lo è
un po' meno).
2) la scarsa attenzione degli R.S.P.P. sul fatto che debbono
coinvolgere il medico anche per tutelare il datore di lavoro oltre che per il
fatto che erogherebbero una formazione un po' più completa.
3) l'affidamento della formazione a società esterne che sono
dotate di struttura propria e forniscono ore di formazione standard poco
attinenti alla reale organizzazione aziendale e che quindi non hanno alcun
interesse nel coinvolgere il medico.
4) il fatto di dover retribuire il medico per la
prestazione; questo ovviamente non succede se il medico assumesse solo
incarichi con retribuzioni forfettarie in modo che siano inclusive tutte le
attività che gli competono. Quindi se il contratto/lettera di incarico
prevedesse tutti gli obblighi come dovrebbe, ciò sarebbe una tutela per
tutti.
5) l'assenza di audit interni in tema di qualità della
formazione
6) l'assenza di controlli esterni
7) l'inerzia degli R.L.S. molto spesso passivi nel loro
ruolo
8) l'inerzia dei medici che, privi di sanzione, non premono
certamente fuori dalle porte delle aule per partecipare alla formazione.
9) la fornitura del medico competente alle azienda da parte
di società intermediarie: poliambulatori, società di servizi che retribuiscono
il medico a prestazione erogata e non per gli obblighi che gli competono
E allora mi chiedo: ma cosa spiegheranno i formatori in tema
di rischi per la salute, in tema di effetti su organi bersaglio, in tema di
anatomia, fisiologia, patologie, risposte dell'organismo, prevenzione medica,
malattie professionali, ecc.?
Quale sarebbe quindi l'iter corretto? Il servizio di
prevenzione e protezione, stabilendo il programma formativo dovrebbe
condividere i contenuti con il medico competente, affidandogli un monte ore
quale docente
formatore.
Consiglio ai medici competenti: verbalizzate, nel corso dei
sopralluoghi o altre relazioni la vostra disponibilità a partecipare ai
programmi formativi aziendali.
Consiglio alle aziende e agli R.S.P.P.: considerata la
pesante sanzione prevista qualora il datore di lavoro non richiami il medico
competente agli obblighi previsti dal Testo Unico, richiedete in forma scritta
al medico competente la partecipazione alla formazione.
Dott.
Cristiano Ravalli
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
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