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"D.Lgs. 151/2015: i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi"
fonte www.puntosicuro.it / Gestione delle Emergenze
25/11/2015 - Riprendiamo ad analizzare le modifiche che, in attuazione delle deleghe del “ Jobs Act”, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha apportato al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Riguardo al
D.Lgs. 151/2015, che contiene le “
Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”, abbiamo presentato nei giorni scorsi le modifiche alla composizione della Commissione Consultiva, ai soggetti che possono inviare interpelli, alle definizioni in materia di attrezzature di lavoro, al registro infortuni. Spesso modifiche apparentemente marginali che celavano conseguenze più sostanziali.
Parliamo oggi invece di una delle
modifiche di maggior peso in relazione alle deleghe per la semplificazione e
razionalizzazione di procedure e adempimenti in materia di sicurezza e salute:
la possibilità di
svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione
degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che
superano i cinque lavoratori.
Per parlarne riportiamo
innanzitutto il testo dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 prima delle modifiche
del D.Lgs. 151/2015, modifiche entrate in vigore lo scorso 24 settembre:
Articolo 34 - Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui
all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di
cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso
di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi
esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
al comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di
formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti
mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo
precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo
3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo
di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che
svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
(...) |
L’articolo era stato già
modificato in passato rispetto al testo originale del D.Lgs. 81/2008: il
comma 1-bis e il comma 2-bis erano
stato introdotti dal D.Lgs. 106/2009. Si indicava esplicitamente la possibilità
per il datore di lavoro,
nelle imprese o
unità produttive fino a cinque lavoratori (e dunque non oltre questo
limite), di
svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni.
Limite che ora viene superato con
le modifiche operate con il punto g), del comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs.
151/2015:
Art. 20 - Modificazioni al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
g) all'articolo 34 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) al comma 2-bis le parole:
«di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione»;
(...) |
Vediamo come risulta ora l’articolo
34 con le nuove
modifiche:
Articolo 34 - Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui
all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
2. Il datore di lavoro che
intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di
formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti
mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente,
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al
periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che
svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti
agli articoli 45 e 46.
(...) |
E per comprendere gli obiettivi
del legislatore, possiamo fare riferimento alla relazione illustrativa del
D.Lgs. 151/2015: “il comma 1, lett. g) modifica l’articolo 34 del TU.
Si prevede che lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione
degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità
produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per
svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”.
Ricordiamo ora alcuni riferimenti
normativi dell’articolo 34.
Innanzitutto il contenuto dell’
allegato II del Testo Unico riguarda i
“casi in cui e’ consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi”:
ALLEGATO II
Casi in cui e’ consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dei rischi (articolo 34)
1. Aziende artigiane e
industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e
zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca
.......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende
..................................... fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende
industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le
centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero
e
cura sia pubbliche sia private. |
Questi invece sono i casi –
elencati al
comma 6 dell’articolo 31
– in cui il comma 1 dell’articolo 34 non può essere applicato:
Articolo 31 - Servizio di
prevenzione e protezione
(...)
6. L’istituzione del servizio
di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva,
è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali
con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero
e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
(...) |
Dunque siamo sì di fronte ad una modifica
probabilmente rilevante ma che, riguardo perlomeno alla chiarezza e alla sua
interpretazione, sconta le difficoltà che si hanno quando si cambia una norma
attraverso abrogazioni di articoli e commi.
Per confermare comunque gli obiettivi
del Ministero possiamo concludere riprendendo le parole dette ai nostri
microfoni da Giuseppe
Piegari, del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, all’indomani dell’ approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri in via definitiva del D.Lgs. 151/2015 (approvazione
avvenuta il 4 settembre scorso).
In relazione alla modifica
dell’articolo 34, il Dott. Piegari fa presente che inizialmente “
l’articolo prevedeva che i datori di lavoro
che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dei rischi
potevano svolgere anche i compiti di primo soccorso e prevenzione incendi
soltanto nelle imprese e unità produttive soltanto fino a 5 lavoratori”. Con
la modifica “
abbiamo eliminato questo
limite. E quindi il datore di lavoro potrà svolgere i anche i compiti di primo
soccorso e prevenzione incendi senza il limite dei cinque lavoratori, ma dovrà
frequentare gli specifici corsi di formazione...”.
Tiziano Menduto
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