Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 21 Novembre 2024
News

"SISTRI: soppresso il riferimento al termine iniziale di operatività"

fonte www.insic.it / SISTRI

01/02/2016 - Con Decreto legislativo n.10/2016 (in vigore dal 29 gennaio ed in GU del 28/1/2016 n.22) viene apportata modifica (o abrogazione) a diverse previsioni normative che dispongono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
All'articolo 1 si dispone la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Razionalizzazione PA), che riguarda il termine di inizio operatività del SISTRI, originariamente fissato al 31 ottobre 2013.

Sul SISTRI...
Ricordiamo a proposito che il Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, cd Milleproroghe 2015 (pubblicato in GU del 30 dicembre 2015)- che attende ancora la conversione in Legge- ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Per tutto il 2016 resta in vigore il periodo transitorio durante il quale gli operatori obbligati al SISTRI e quelli che vi hanno aderito in via volontaria dovranno rispettare sia gli obblighi di tracciamento informatici del SISTRI che quelli cartacei di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, dei registri di carico/scarico e del MUD.
A proposito del MUD , già ricordammo che sulla GU del 28 dicembre 2015 il DPCM 21 dicembre 2015 ha approvato per il 2016 il Modello di dichiarazione ambientale dello scorso anno(MUD 2015), adottato con il precedente DPCM del 17 dicembre 2014, di cui, dunque si è conferma integralmente il contenuto (vedi il nostro aggiornamento). Quanto alle sanzioni, per tutto il 2016 non potranno essere applicate quelle relative al solo SISTRI (in vigore dal 2017), ma sarà sanzionabile la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale (in vigore dal 1° aprile 2015).

Le modifiche del D.Lgs. 10/2016
In allegato il testo completo dell' articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,.
11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia 1 (Omissis). 2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013. 3-14-bis (Omissis).»

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00017) (GU Serie Generale n.22 del 28-1-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2016


FORMAZIONE
L'Istituto Informa (Gruppo EPC) organizza il 23 febbraio 2016 a Roma il corso:
"La gestione documentale dei rifiuti e il sistema di tracciabilità SISTRI"
L'incontro é indirizzato ai responsabili dei servizi ambiente di piccole, medie e grandi imprese, ai Responsabili Tecnici, alle figure preposte alla gestione del settore rifiuti in impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, alle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti, agli organi di polizia giudiziaria preposti al controllo ed alle pubbliche amministrazioni.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1101 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino