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"Abrogazione del registro infortuni: ragioniamoci"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/02/2016 -
Il D.Lgs. 151/2015, l'ultimo dei
quattro decreti attuativi del Jobs act (cd. Decreto semplificazione), col suo
art. 21, comma 4, ha abrogato il registro
degli infortuni.
Art. 21
Semplificazioni in materia di adempimenti formali
concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del
registro infortuni.
Il decreto, del 14 settembre 2015, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre; l'abrogazione
dell'obbligo è perciò operante dal 23 dicembre 2015.
La storia dell'istituto -da ripercorrere qui
brevemente- è abbastanza nota. Esso è posto per la prima volta con l'art. 403
del D.P.R. 547/1955 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”):
ART. 403 Registro
infortuni
Le aziende
soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano
annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti,
che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello
dell’evento.
Su detto registro, che deve essere conforme al
modello stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione di cui all’art. 393,
devono essere indicati
oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato,
la causa
e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa
del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a
disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.
Successivamente, l'art. 4, comma 5, lett. o) del
D.Lgs. 626/94 confermerà l'obbligo; pur all'interno della problematica
titolazione che poneva tale obbligo in capo anche al dirigente e al preposto:
Art. 4.
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o
sovraintendono le attivita'
indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze,
adottano le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed
in particolare:
o) tengono un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli
infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza
dal lavoro superiore a tre
giorni, compreso quello dell'evento.
...
L'incongruenza verrà superata con l'art. 3,
comma 5, del D.Lgs. 242/1996 (“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro”):
Art. 3.
Obblighi
del datore di lavoro del dirigente e del preposto
1. L'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, e'
sostituito dal seguente:
5. Il
datore
di lavoro adotta
le misure necessarie
per la
sicurezza e la salute dei lavoratori,
e in particolare:
o)
tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza
dal lavoro
di almeno un giorno.
…
Frattanto la sanzione, di
natura penale nel DPR 547/55 [1],
era stata trasformata in illecito amministrativo dal D.Llgs. 626/94.
Il D.Lgs. 626 esce il 19 settembre 1994 (in G.U. n.265 del
12 novembre). Non passano tre mesi e -con mirabilia coordinatoria non estranea
al nostro legislatore- il D.Lgs. 758/94
del 19 dicembre 1994 (“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro”; in G.U. n.21 del 26 gennaio 1995) interviene a stabilire
che:
Art. 26.
Sanzioni penali
4. Il primo comma dell'art. 389 [Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti - ndr]
del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato:
c) nella lettera c) [che interessava anche l'art. 403, ovvero la tenuta del
registro degli infortuni - ndr]
, le parole: "con l'ammenda da lire
250.000 a
lire 500.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'
arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni";
Da
allora trascorrono una quindicina di mesi prima che il sopra citato D.Lgs.
242/96, nell'allargare l'obbligo di registrazione agli
“infortuni
sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro
di almeno un giorno.”, ri-confermi
tranquillamente la sanzione amministrativa [2]
stabilita nel D.Lgs. 626/94, all'art. 89 (“Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti”).
Il
D.Lgs. 81/08, all'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), c.
1, lett. r), mantiene implicitamente l'obbligo
del Registro infortuni, riconoscendone al c. 1-bis la natura transitoria:
L’obbligo
[nuovo]
di cui
alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,
decorre dalla
scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo
8, comma 4. [SINP-ndr]
Articolo 8 - Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È
istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi
di lavoro...
4. Con decreto del Ministro del lavoro, ...
da adottarsi entro 180 giorni
dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo
, vengono definite le regole
tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il
trattamento dei dati. ...”
Ne conferma invece
l'attualità insieme alla natura transitoria all'art. 53, c. 6:
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, [SINP]
del presente decreto restano in vigore le
disposizioni relative al registro infortuni..
Con l'art. 55 (Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente), c. 5, il D.Lgs. 81/08 torna ad applicare la
sanzione amministrativa.
Avendo stabilito i diversi
fini della comunicazione (statistico quello relativo all'assenza per almeno un
giorno, escluso quello dell'evento; assicurativo quello relativo
“agli
infortuni sul lavoro che comportino un
’assenza
al lavoro superiore a tre giorni”),
applica le diverse sanzioni:
5. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
g) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro
[3]
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli
infortuni superiori ai tre giorni, ...
h) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro
[4]
per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere .. e r), con riferimento
agli infortuni superiori ad un giorno, ...
A quasi otto anni di distanza, il SINP
non è ancora stato costituito, anche se operativamente già sono attivi una
serie di canali intercomunicativi che esso doveva assicurare.
Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 8, il SINP
doveva essere istituito
“
al fine di fornire dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, ..e per
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato
delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.”
A conclusione di questo rapido excursus -e di
specifica importanza al prosieguo del ragionamento- va ricordato che il D.Lgs.
626/94 s.m.i. stabiliva esplicitamente il diritto del RLS alla consultazione
del registro:
Art. 19 - Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza
5.
Il rappresentante per la sicurezza ha
accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, nonché a
l registro degli infortuni sul lavoro..
E al comma 1, lett. e) del medesimo articolo,
stabiliva che il RLS
“riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro,
gli infortuni e le
malattie professionali;”.
La legge di delega, Legge 3 agosto 2007, n. 123
("Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia"), art. 3, c. 1, lett. e), deciderà addirittura l'obbligo di
consegna del registro infortuni al RLS:
Art. 3
Modifiche
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
e)
all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"
5.
Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione,
copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,
nonche'
del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4,
comma 5, lettera
o).";
Con l'attuazione della delega da parte del
D.Lgs. 81/08, abbiamo visto, l'istituto assume carattere transitorio, in attesa
della costituzione del SINP. Eppure il
legislatore del 2008/2009 si pone il problema del diritto di accesso al registro
da parte del RLS, e lo risolve con l'art. 18, c. 1, lett.o):
““..consentire
al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);”,
cioè
ai dati relativi agli infortuni sul lavoro oggetto della trasmissione in via
telematica all'INAIL.
Esso inoltre, nell'art. 50 (“Attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”), c. 1, lett. e), pone la
medesima disposizione del 626/94:
“riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente… agli infortuni..”.
Entrando ora nel vivo della problematica, pare
evidente la “prova muscolare” dell'attuale legislatore, anche nella
formulazione secca dell'art. 21, c. 4, del cd. <decreto semplificazione>.
Tuttavia, un approccio basato su ragionevolezza
dovrà riconoscere che le derivazioni da tale norma potranno avere ricadute
positive, ad esempio nella pratica degli Organi di vigilanza.
Ciò che invece pare non esser stato considerato
(ed è precisamente il compito che si era posto il legislatore delegante del
2007) è che la consultazione del registro degli infortuni rappresenta parte
essenziale della “cassetta degli attrezzi” del RLS. Rappresenta cioè uno
strumento fondamentale di verifica sull'efficacia della politica aziendale di
prevenzione.
Suonano perciò poco comprensibili, e paiono non
proprio lungimiranti, certi giubili immediatamente successivi all'emanazione
del provvedimento e relativi alla soppressione di
“un
adempimento da più parti ritenuto ormai inutile”.
Seguiti -nella logica del <niente
prigionieri>- da considerazioni del tipo: poiché il DPR 547/55, il D.Lgs.
626/94 e lo stesso D.Lgs. 151/15 fanno riferimento all'obbligo di “tenere” il
registro degli infortuni, dovrà conseguire che il datore di lavoro sia
sollevato dall'obbligo non solo, dopo il 23 dicembre 2015, di istituirlo ma
anche di conservarlo, di mantenerlo in quanto “storico” degli eventi accaduti
prima dell'abrogazione.
Fortunatamente, a fare un po' di chiarezza è
intervenuta la circolare INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015. INAIL che, non scordiamo, ai sensi dell'art.
8, c. 3, D.Lgs. 81/08, è il deputato gestore del SINP (e gestore in atto delle
parti, di quello, già concretamente operative).
Detta circolare afferma esplicitamente:
“Resta
inteso che gli infortuni avvenuti in
data precedente a quella del 23 dicembre 2015
saranno consultabili nel
registro infortuni abolito dalla norma in esame.”.
L'INAIL ha poi tamponato il vuoto
regolamentare, rendendo telematicamente disponibile un “ cruscotto
infortuni”
“nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a
partire dal 23 dicembre 2015”. In tal senso l'INAIL ha predisposto un
“Manuale utente” per l'accesso e la ricerca al/nel servizio informatico
dell'Istituto.
L'obbligo di conservazione del registro
infortuni vale per quattro anni a decorrere
dall'ultima registrazione o, se non si sono verificati infortuni,
dalla data di vidimazione (oppure di istituzione, in quelle Regioni che avevano
già eliminato l'obbligo di vidimazione).
Ovviamente,
con l'abrogazione del registro infortuni nulla cambia
“rispetto all'obbligo
del
datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai
dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n.
1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”),
modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21
comma 1, lett. b).” (INAIL, Circ. n. 92, 23 dic.
2015)
Peraltro, come richiama il D.Lgs. 81/09
all'art. 18, c. 1, lett. r) seconda parte:
“
l
’obbligo
di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni
si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”
D.P.R. 1124/65 - Art. 53 (come
modificato dal D.Lgs. 151/2015)
Il datore
di lavoro e'
tenuto a denunciare
all'Istituto assicuratore gli
infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni,…
La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui
il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata
dei riferimenti al certificato
medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica
direttamente dal medico
o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio
.
Il cruscotto infortuni
sarà
accessibile solamente da:
- Ispettori
delle ASL
- Ispettori
dell’INAIL
- Ispettorato
nazionale del lavoro c/o le DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro).
(INAIL - Cruscotto
Infortuni Telematico – Manuale utente)
Ciò potrà certo concorrere, come accennato, al
miglioramento dell'attività ispettiva e consulenziale, significativamente
depauperata nel corso degli anni.
Ciò che qui rileva è che anche in questo caso
il RLS viene privato di uno strumento necessario alla verifica e proposizione
che la legge espressamente gli assegna:
“riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente.. agli infortuni..”,
“
promuove l’elaborazione,
l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;” (art. 50, c. 1, lett. e) ed h),
D.Lgs. 81/08).
Sotto questa luce, la norma in
esame si pone senza dubbio in conflitto con le previsioni del D.Lgs. 81/08.
Segnatamente, con quelle appena indicate dell'art. 50 e insieme con l'obbligo
di consentire al RLS l'accesso ai dati infortunistici, stabilito dall'art. 18,
c. 1, lett o) seconda parte. (vedi supra)
E' evidente la necessità di un
intervento riequilibratore.
In tal senso, una proposta molto
interessante viene da Gino Rubini di “Diario per la prevenzione”.
Scrive Rubini:
“..L'atto del governo sarebbe stato positivo e utile se, in
consonanza con l'abrogazione del Registro cartaceo avesse incaricato Inail di
predisporre una piattaforma più evoluta rispetto all'improvvisato
"cruscotto", con programmi di software gestionali adatti a monitorare
il fenomeno e ad elaborare "profili aziendali di rischio", usando i
dati provenienti dalle notifiche.
La "semplificazione" sarebbe stata per davvero
un passo avanti nella modernizzazione della gestione dei dati per porre sotto
governo il fenomeno infortunistico. ...
Si può
ancora rimediare?
Si, se
verrà affidato ad INAIL il compito di predisporre un sistema esperto con il
quale i dati delle notifiche vengono elaborati e restituiti in automatico alle
aziende,
che debbono renderli disponibili anche ai RLS. In questo senso
avremmo una vera innovazione che semplifica il lavoro delle aziende senza
deprivare della conoscenza dei dati i RLS e i lavoratori interessati.”
Sarebbe comunque necessario, e
urgente, almeno un chiarimento ministeriale.
Pietro
Ferrari
Commissione
salute e sicurezza sul lavoro - Filcams-Brescia
[1] reato
contravvenzionale, punito secondo l'art. 389, lett. c), con l'ammenda da lire
59.000 a lire 100.000
[2] D.Lgs.
242/96, art. 22 (Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), c. 3: “Il datore di lavoro ed il dirigente sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni per la
violazione degli articoli
4, comma 5, lettera o), ...”; idem D.Lgs. 626/94, art. 89, c. 3
(Si noti che mentre l'art. 3, c. 5, del decreto 242/96
attribuisce l'obbligo al solo datore di lavoro, il suo art. 22, c. 3, lo
attribuisce a “ datore di lavoro ed il dirigente”).
[3] dopo
la riduzione operata dall'art. 32 (Modifiche all’articolo 55 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) del D.Lgs. 106/09;
[4] dopo
la riduzione operata dall'art. 32 (Modifiche all’articolo 55 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) del D.Lgs. 106/09;
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