News
"Sicurezza chimica: le caratteristiche del regolamento sui biocidi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
02/02/2016 - Quando si fa riferimento ai
regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche,
ai compiti dei vari attori nella catena di approvvigionamento di un
prodotto chimico (fabbricanti, importatori, distributori, formulatori,
utilizzatori a valle, ...), generalmente ci si sofferma sul Regolamento
REACH (Regolamento n. 1907/2006) e sul regolamento CLP (Regolamento n. 1272/2008).
Tuttavia ci sono altri regolamenti rilevanti per molte imprese
italiane e che richiedono la conoscenza e il rispetto di precisi
adempimenti e obblighi richiesti dalla normativa dell’Unione Europea.
Uno di questi è il
regolamento BPR (
Regolamento n. 528/2012) che concerne “l’immissione sul mercato e l’ uso di biocidi utilizzati
per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli
contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione di
principi attivi contenuti nel biocida”. Un regolamento nato per
“migliorare il funzionamento del
mercato dei biocidi all’interno dell’UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela degli uomini e dell’ambiente”.
A raccontare in questi termini il
Regolamento BPR è l’ Agenzia
europea per le sostanze chimiche (ECHA) che per introdurre agli obblighi
correlati ai principali regolamenti relativi alle sostanze chimiche ha
pubblicato nel 2015 il documento “
La
sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”.
Riportiamo innanzitutto, per
chiarezza, la
definizione di biocida
contenuta nel
Regolamento n. 528/2012:
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intendono per:
a) «biocidi»:
- qualsiasi sostanza o miscela
nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o
capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere,
eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di
controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla
mera azione fisica o meccanica,
- qualsiasi sostanza o miscela,
generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo
trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere
innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su
qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione
fisica o meccanica.
Un articolo trattato che abbia
una funzione primaria biocida è considerato biocida;
(...)
RTM
Riguardo al funzionamento del
regolamento sui biocidi, il documento
ECHA “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI” indica che i biocidi “possono
essere messi a disposizione sul mercato o usati solo se sono conformi al
regolamento BPR. La normativa si applica anche a produttori e importatori di
articoli trattati”.
In particolare l'
accesso al mercato si basa su una
procedura in due fasi:
- “il principio attivo destinato
a essere utilizzato in un biocida o per trattare un articolo deve essere
approvato (devono esserne valutate positivamente l'efficacia e la sicurezza)
nel tipo di prodotto pertinente a livello di UE;
- il biocida necessita di
un'autorizzazione a livello nazionale o di UE prima di poter essere messo a
disposizione sul mercato (per esempio venduto) o usato”.
Viene riportata, tuttavia, anche
un’eccezione: “se il principio attivo non è ancora stato approvato ma rientra
nel programma di riesame dei principi attivi esistenti, il biocida può essere
messo a disposizione sul mercato e usato conformemente alle leggi nazionali”.
Come far approvare i principi attivi? E come ottenere l’autorizzazione?
Il documento indica che “per tipi
di prodotto specifici deve essere presentato all'ECHA un fascicolo per
l'approvazione del principio attivo. Quando un principio attivo è stato
approvato, la Commissione europea lo include nell'elenco dei principi attivi
approvati”.
Ricordiamo che l’Allegato I del Regolamento BPR contiene un “elenco
delle sostanze che non destano preoccupazione”.
Sul sito dell’ECHA si segnala poi
che “l'
autorizzazione di un biocida
che contiene principi attivi può essere rilasciata solo dopo che tali principi
attivi sono stati approvati. In primo luogo, i principi attivi sono sottoposti
alla valutazione dell'autorità competente di uno Stato membro e i rispettivi
risultati trasmessi al comitato sui biocidi dell'ECHA, che redige un parere
entro 270 giorni. La Commissione europea adotta una decisione relativa all'approvazione
di tali principi attivi, basandosi sul suddetto parere. L'approvazione di un
principio attivo è concessa per un periodo ben definito, non superiore a 10
anni ed è rinnovabile”.
In particolare il Regolamento BPR
introduce “criteri formali di esclusione e di sostituzione applicabili alla
valutazione dei principi attivi”, criteri consultabili a questo indirizzo ECHA.
Nel documento si ricorda poi che
“dal
1° settembre 2015, un prodotto biocida
costituito da, contenente o capace di generare una sostanza interessata non può
essere messo a disposizione sul mercato dell'UE se il fornitore della sostanza
o del prodotto non è iscritto nell’elenco delle sostanze e dei fornitori per i
tipi di prodotto ai quali il prodotto appartiene (elenco di cui all'articolo
95)”.
Come abbiamo visto
l’autorizzazione dei biocidi - ai sensi del regolamento BPR - differisce dall’autorizzazione
prevista a norma del REACH.
In particolare ai sensi del BPR
l'autorizzazione “è definita come autorizzazione nazionale, autorizzazione
dell’Unione o autorizzazione semplificata”. Ed è dunque possibile scegliere
tra:
- “
autorizzazione nazionale (articolo 29) – quando un'impresa
pianifica la vendita di un prodotto in uno Stato membro dell'UE è sufficiente
presentare una domanda di autorizzazione del prodotto nel suddetto paese;
-
riconoscimento reciproco – se intende immettere il prodotto sul
mercato di diversi paesi europei, l'impresa deve optare per il riconoscimento
reciproco, in sequenza (articolo 33) - estendendo un'autorizzazione già
esistente in un paese dell'UE - o in parallelo (articolo 34) - avviando la
procedura di autorizzazione per tutti i paesi interessati in un'unica
soluzione;
-
autorizzazione dell'Unione (articolo 41) – questa nuova procedura,
gestita dall'ECHA, consente alle imprese di ottenere in un'unica soluzione
l'autorizzazione a livello di UE per determinati prodotti che saranno
utilizzati in condizioni simili in tutti gli Stati membri;
-
autorizzazione semplificata (capitolo V) – questa nuova procedura
accelerata ha lo scopo di incoraggiare l' uso
dei biocidi meno nocivi per l'ambiente, la salute umana e quella animale.
Per essere ammissibile il biocida deve contenere solo principi attivi di cui
all'allegato I del regolamento. Non può contenere, invece, sostanze che destino
preoccupazione e nanomateriali, deve essere sufficientemente efficace per lo
scopo previsto e la sua manipolazione non deve richiedere dispositivi di
protezione. Semplificazione significa tempi di elaborazione più brevi e accesso
all'intero mercato dell'UE senza che sia necessario il riconoscimento reciproco”.
Concludiamo questa breve
presentazione delle norme europee sui biocidi ricordando che il Regolamento BPR
stabilisce anche
norme per l'uso di
articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.
Infatti si indica che a norma del
regolamento, “gli articoli possono essere trattati esclusivamente con biocidi
contenenti principi attivi approvati nell'UE. Questo principio segna un
cambiamento rispetto alla direttiva
sui biocidi (abrogata dal BPR dal 1° settembre 2013) in base alla quale gli
articoli importati da paesi terzi potevano essere trattati con sostanze non
approvate nell'UE (come ad esempio il legno trattato con arsenico e i divani e
le scarpe contenenti DMF). Le imprese devono inoltre essere pronte a fornire
informazioni ai consumatori in merito al trattamento biocida dell'articolo che
commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo
trattato, il fornitore è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni”.
Per avere ulteriori informazioni
in specifico sul Regolamento BPR segnaliamo infine che l’Agenzia ECHA ha
pubblicato anche la “ Guida pratica relativa al regolamento sui biocidi”.
Agenzia europea per le sostanze
chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”,
traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 898 volte.
Pubblicità