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"La sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture alberghiere"
fonte www.puntosicuro.it / RISCHIO ELETTRICO
09/02/2016 - Sono molti gli incendi che avvengono nelle
strutture alberghiere in
Italia. Secondo un dato elaborato dalla Direzione Centrale Prevenzione e
Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno sono stati ben 2713 dal
1996 al 2006. E da altre rilevazioni tratte da TuttoNormel (incendi di
grande rilevanza negli alberghi, 1990/2001) riguardo alle cause
d’innesco, nel 18% dei casi l’innesco deriva da
problemi elettrici (nel 53% dei casi le cause dell’incendio sono rimaste invece indeterminate).
Partendo da questi dati torniamo
a parlare di
sicurezza negli alberghi e
nelle strutture ricettive con riferimento al convegno “ Ospitalità
e sicurezza per tutti” che si tenuto il 22 aprile 2015 a Milano, presso il Centro
per la Cultura della Prevenzione.
Il tema del
rischio elettrico è stato affrontato nell’intervento “
La sicurezza degli impianti elettrici”
a cura dell’Ing. Massimo Rho dell’ Azienda
Sanitaria Locale di Milano.
Riguardo alle prescrizioni
legislative si segnala che “il rischio
nel settore elettrico è valutato in sede normativa internazionale, dove
viene anche concordato in modo consensuale il livello di sicurezza accettabile
e la conseguente regola dell’arte”.
E il datore di lavoro dovrà in
particolare compiere “tutte le
azioni
necessarie a garantire:
1. la realizzazione a regola
d’arte di tutti gli impianti e di tutto il materiale elettrico reso
disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni
ambientali e di esercizio;
2. il corretto utilizzo di tale
materiale, volto a prevenire i rischi;
3. l’ adeguata
manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al
mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza”.
Riportiamo a livello normativo
alcune indicazioni tratte dal
D.Lgs. 81/2008
in relazione al rischio di natura elettrica (Titolo III - Capo III – Impianti e
apparecchiature elettriche):
Articolo 80 - Obblighi del
datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende
le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici
indiretti;
c) innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed
indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto
ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di
lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1,
tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti
nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di
esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione
del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,
ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del
livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro
prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto
delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei
manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive
specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Sono inoltre riportate dall’autore alcune indicazioni tratte dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 37/2008, recante “ Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”:
Sono inoltre riportate dall’autore alcune indicazioni tratte dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale 37/2008, recante “ Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”:
Articolo 8 - Obblighi del
committente o del proprietario
(...)
2. Il
proprietario dell'impianto
adotta le misure necessarie per conservarne
le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in
materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
ai fabbricanti delle
apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle
aziende fornitrici o
distributrici, per le parti
dell'impianto e delle
relative componenti tecniche da
loro installate o gestite.
L’intervento, che riporta anche
riferimenti a norme tecniche e indicazioni sulla dichiarazione di conformità e
sulla dichiarazione di rispondenza, raccoglie infine alcune
indicazioni sull’uso adeguato degli
impianti elettrici:
- “accertarsi che l’apparecchio
fornito sia dotato di certificazioni, omologazioni, garanzie, istruzioni d’uso;
- utilizzare l’apparecchio
secondo le istruzioni;
- non manomettere gli apparecchi
e/o gli impianti (qualsiasi lavoro deve essere affidato a ditta specializzata,
come prescritto dal DM 37/2008);
- non intervenire mai in caso di
guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui
quadri o sugli armadi elettrici;
- non sovraccaricare le prese di
corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine
multiple. Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita
complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i limiti della
presa stessa;
- collegare l’apparecchio a una
presa di corrente idonea 10A (alveoli della presa più piccoli) o 16A (alveoli
della presa più grandi), in relazione alle dimensioni della spina (diametro
degli spinotti)”.
L’intervento si conclude
ricordando che i
sovraccarichi
dipendono dal fatto che “il cavo percorso da una corrente eccessiva aumenta progressivamente
la sua resistenza (con l’aumento della temperatura) fino a che non riesce più a
smaltire tutto il calore nell’ambiente circostante e brucia”. E nelle slide,
che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate diverse immagini esemplificative
delle conseguenze dei
cortocircuiti.
“ La sicurezza degli impianti elettrici” a cura dell’Ing.
Massimo Rho (Asl Milano), intervento al convegno “Ospitalità e sicurezza per
tutti” (formato PDF, 1.68 MB).
Tiziano Menduto
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