News
"Il diritto ad una formazione corretta ed efficace"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
11/02/2016 -
In queste settimane PuntoSicuro ha deciso di iniziare un percorso di analisi, di indagine sulla
formazione alla sicurezza erogata nel nostro paese. Una formazione che, come rilevato anche da un recente documento CIIP, non è sempre qualitativamente valida ed efficace. E che, come ricordato una recente intervista in materia di formazione,
è caratterizzata - al di là della presenza anche di buoni prodotti,
produttori e formatori - anche da “ampie zone di elusione e/o evasione
degli obblighi normativi”, con molti soggetti che benché non legittimati
o accreditati, “si sono avventurati nell’erogare formazione a tutti i
livelli”.
Su questo tema anche le parti sindacali hanno preso posizione,
cercando di ribadire come i lavoratori abbiano diritto ad una formazione
qualitativa valida ed efficace. E dunque
riceviamo e pubblichiamo un contributo di Sebastiano Calleri,
Responsabile Salute e Sicurezza della Confederazione Generale Italiana
del Lavoro nazionale (Cgil), scritto in conclusione della manifestazione
“ Ambiente e Lavoro” di Bologna. Un contributo che ricorda come sul mercato sono presenti anche corsi “
privi
dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti non pertinenti, tali
da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti e delle
aziende italiane”.
Corsi che non solo danneggiano gli operatori
e le aziende che presentano percorsi formativi corretti ed efficaci, ma
che non sono in grado di concorrere ad una reale prevenzione di
infortuni e malattie professionali.
Il diritto alla formazione dei lavoratori (e non solo): un problema
ancora aperto
di Sebastiano Calleri,
Responsabile nazionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-CGIL
Si è chiusa la annuale fiera
“Ambiente e lavoro”, che si tiene ogni anno a Bologna, e il tema della formazione
in SSL anche quest’anno è stato al centro di molte (troppe) iniziative e
discussioni.
E molto bene ha fatto la CIIP,
con una lettera
documentata e circostanziata, a denunciare gli abusi o le semplici
scorrettezze o addirittura le vere e proprie illegalità che si perpetrano in
questo campo ad opera di operatori scorretti e fin troppo tollerati.
Il fatto è, come sempre, che
nonostante ci sia stato un evidente miglioramento ed avanzamento delle
prescrizioni normative (ovviamente non ancora perfetto, ma si sa che la
perfezione è
rara avis in questo
mondo) attraverso l’81/08 e i famosi accordi Stato-Regioni c’è ancora molto
cammino da fare.
Questo non tanto perché le norme
non siano chiare ma perché esiste una diffusa mentalità imprenditoriale e non
solo che cerca in qualche modo di eludere i costi e gli obblighi che comporta
un godimento pieno del diritto stesso da parte di tutti i lavoratori e lavoratrici (NB: intendo come
tali anche i dirigenti, i preposti e le altre figure del SPP aziendale).
Pensiamo anche alle problematiche
tuttora irrisolte (nonostante l’attività legislativa) della formazione in caso
di somministrazione di lavoro o di contratti precari, nel caso di lavoratori
autonomi che prestino la propria opera in contesti produttivi complessi, o alla
ultima previsione del Jobs Act riguardante il non esplicito obbligo di
formazione e addestramento alla mansione in caso
di demansionamento da parte del DL.
E perfino al mancato
aggiornamento dell’accordo Stato-Regioni riguardante gli RSPP, che registra
ancora nella sua bozza attuale molte critiche sia da parte imprenditoriale che
da parte sindacale che istituzionale.
Eppure assistiamo ad un fiorire
incredibile di iniziative formative e di corsi di tutti i livelli, e a
stanziamenti robusti dal punto di vista economico da parte ad esempio
dell’Inail.
Ma sono molti i problemi che si
riscontrano riguardo a questa tematica: nei relativamente pochi anni che ci
separano dalla novella del corpus normativo si è potuto constatare che si sono
sviluppate
ampie zone di elusione ed
evasione degli obblighi, con il quasi generalizzato ricorso a soluzioni di
pura apparenza.
Un caso frequentissimo è il
rilascio di attestati formativi di comodo a valle di iniziative meramente
burocratiche e prive di contenuti utili o fianco realistici, con docenze
affidate a formatori non accreditati né accreditabili alla funzione e la vendita di corsi in “formazione a
distanza” privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti non
pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli
utenti e delle aziende italiane.
Bisogna dire anche per
completezza ed obiettività che tali non conformità hanno potuto svilupparsi
proprio a causa della mancanza o della inadeguatezza dei controlli che hanno
consentito il dilagare di situazioni illegali, e della forza lobbistica
potentissima di alcune associazioni o aziende.
Ovviamente, questa situazione ha
agito a scapito della qualità dei corsi stessi e ha impedito agli operatori
qualificati, non competitivi in termini di tempi, criteri e modalità di
erogazione della formazione stessa di poter essere presenti ed apprezzati dal
mercato.
Inoltre, alcune pratiche difformi
dalla normativa come l’acquisizione di crediti formativi attraverso la
partecipazione a convegni, anche poco rilevanti e ancor meno partecipati o di
buona qualità, sono diventate sempre più frequenti fino al punto che, in
alcune bozze di revisione degli Accordi Stato-Regioni che regolano la materia,
tale modalità viene ritenuta accettabile.
Bisogna dire che la scorsa
consiliatura della Commissione
consultiva ex art.6 D.Lgs.81 ha raggiunto un avanzamento importante: si
sono infatti sanciti (dopo un percorso durato anni) i requisiti minimi del
formatore abilitato a tenere i corsi in oggetto. Proprio durante quel processo
assistemmo al tentativo da parte delle piccole imprese di provare ad introdurre
il principio che in questi contesti la formazione potesse essere erogata
direttamente dal datore o dal Rspp, senza alcuna esigenza di verifica e
certificazione (che ovviamente, penserà qualcuno, non sono garanzie assolute di
effettivo svolgimento o di qualità). Questo avrebbe però a nostro avviso
determinato una ancora più vasta elusione dell’obbligo, anche perché è facile
comprendere che i tempi della produzione e le esigenze organizzative avrebbero
facilmente sopravanzato una sottovalutata efficacia prevenzionistica delle
attività in questione.
Eppure non ci sarebbe bisogno di
ribadire a persone avvedute e ai cultori della cosiddetta “cultura della
sicurezza” che, come gli studi effettuati al riguardo mostrano chiaramente, una
corretta ed efficace formazione
(generale e specifica) è una delle prime fonti di diminuzione degli infortuni e
delle malattie professionali.
Ma evidentemente l’esigibilità
del diritto e la correttezza di svolgimento dello stessa formazione non è tenuta in debito conto neanche dalle
istituzioni statali e regionali preposte alla vigilanza, se moltissime denuncia
a questo riguardo rimangono inascoltate.
C’è da dire anche, però, che
alcune previsioni della regolamentazione non rendono la sorveglianza e la
sanzione conseguente molto facile. Mi riferisco ad esempio alla poco regolata
ma diffusissima forma della modalità on-line di svolgimento dei corsi, che
nelle sue pieghe lascia troppa possibilità di elusione da parte delle aziende.
In conclusione, ci sembra di
poter affermare che sono opportune e accoglibili tutte le iniziative di finanziamento
e di supporto ai processi formativi, ma bisognerebbe mettere in campo
qualche sforzo in più per reprimere i
diffusissimi comportamenti non corretti o peggio, e poi sfruttare in
maniera forse migliore la possibilità della arcifamosa e arcifamigerata
“collaborazione” con gli Organismi paritetici e gli Enti bilaterali.
Prima che qualcuno smetta di
leggere questo articolo a seguito di queste ultime righe, individuando una
qualche “
captatio benevolentiæ” a
favore delle organizzazioni sindacali, provo a motivare questa affermazione.
Gli organismi paritetici e gli
enti bilaterali con competenze in materia di SSL sono enti formati dalle
associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, che
firmano i CCNL, e che quindi conoscono bene i contesti produttivi ed
organizzativi nei quali questa formazione si deve svolgere. La previsione
legislativa che assegnava la possibilità alle aziende di poter avvalersi della
collaborazione di questi per l’elaborazione dei piani e per il loro svolgimento,
non era una norma vessatoria (come impropriamente affermato da qualcuno) visto
il fatto che non è neanche originaria di sanzione, ma una possibilità di
sviluppare appunto iniziative in favore della famosa e sbandierata e troppo
spesso citata “cultura della sicurezza”.
Credo che proprio a questo
aspetto dovremmo porre attenzione in favore di un maggiore sviluppo delle
attività di formazione di qualità ed aderenti ai bisogni educativi dei settori
specifici. E’ una esigenza dei lavoratori e delle aziende, è un concreto campo
di lavoro fruttuoso. Ed è anche un contributo “bilaterale” e “bipartisan” che
sarebbe ora che fosse compreso, sviluppato ed implementato tenendo nel giusto e
corretto conto le esigenze di produttività e di competitività generali.
Sebastiano Calleri
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1026 volte.
Pubblicità