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"Cosa si intende per molestie e violenza sul luogo di lavoro?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/02/2016 - Secondo alcuni dati europei nel mondo del lavoro la
violenza e le
molestie da parte di terzi riguardano dal 5% al 20% dei lavoratori e se – come indicato nella relazione " Workplace Violence and Harassment: a European Picture" - il 40% dei dirigenti europei è preoccupato per la violenza e le molestie sul
luogo di lavoro, solo circa il 25% (e non più del 10% in molti paesi
dell'UE) ha attuato procedure per affrontare questo fenomeno.
E proprio per arginare tale fenomeno il
26 aprile 2007 è
stato firmato dalle parti sociali europee a livello intersettoriale, e
successivamente comunicato al Consiglio e Parlamento Europeo, un Accordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro.
Un accordo che mira a impedire e gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e
violenza fisica sul luogo di lavoro. Che condanna tutte le forme di
molestia e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di
tutelare i lavoratori contro tali rischi.
In questo senso le imprese in Europa sarebbero tenute ad adottare
una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a
fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verifichino.
Tuttavia malgrado i dati europei e l’accordo firmato nel 2007, non
sembra che nel nostro paese ci sia una grande consapevolezza del
problema, acuito in questi anni dalle conflittualità correlate alla
crisi economica. E generalmente nelle aziende non vengono attuate idonee
strategie per prevenire, ridurre le varie forme di violenze e molestie
nel mondo del lavoro; violenze che possono essere fisiche, psicologiche,
verbali, sessuali o che possono verificarsi anche nel cyberspazio,
attraverso la connessione in rete.
Per questo motivo, malgrado ci
siano voluti quasi nove anni, è da salutare positivamente l’intesa - “ Accordo quadro sulle molestie e la violenza
nei luoghi di lavoro” - che le principali parti sociali assieme - Cgil,
Cisl, Uil e Confindustria - hanno siglato lo scorso 25 gennaio 2016 e che
recepisce l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
raggiunto nel 2007 dalle rispettive rappresentanze a livello europeo (Businesseurope,
Ceep, Ueapme e Etuc).
In
attuazione dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei
luoghi di lavoro le parti firmatarie ribadiscono che:
- “ogni atto o comportamento che
si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le
definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
- è, pertanto, riconosciuto il
principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere
violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la
violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e
le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di
lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.
E da questo punto di vista
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil “s'impegnano a dare un'ampia diffusione
all'accordo, a promuovere l'individuazione sul territorio delle procedure di
gestione più adeguate, e all'adozione della
dichiarazione (All. B) all’interno delle unità produttive”.
In tale dichiarazione, ai sensi
dell’Accordo del 26 aprile 2007, l’azienda indica che “ritiene inaccettabile
ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o
violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei
confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere”.
Nella dichiarazione si ricorda
che per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni
previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
- ‘
le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono
ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di
lavoro;
-
la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in
contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno
o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o
l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di
creare un ambiente di lavoro ostile’.
Nella dichiarazione l’azienda
riconosce, inoltre, “il principio che la dignità degli individui non può essere
violata da atti o comportamenti che configurano molestie o
violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza
subite sul luogo di lavoro. Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare
al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di
ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di
eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo delle
parti sociali europee del 26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25
gennaio 2016”.
Rimane salva, in ogni caso, “la
facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni
interne, nel rispetto dei contenuti dell’Accordo”.
Nel
recepimento dell’accordo si indica, inoltre, che le “rispettive
associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sul territorio, entro tre
mesi dalla sottoscrizione della presente dichiarazione”, dovranno incontrarsi “per
individuare, attuando se del caso anche una procedura informale ai sensi del
Punto 4 dell’Accordo, le strutture più adeguate al fine di assicurare una
assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a
coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro”.
Dopo aver ricordato che con questo
recepimento potrebbe aumentare finalmente l’attenzione in Italia verso le varie
forme di
mobbing aziendale (mobbing
orizzontale, mobbing
verticale, bossing, ...), concludiamo questa presentazione riportando integralmente
il
punto 4 dell’Accordo europeo,
come tradotto (allegato A) e recepito dalle parti sociali:
4. PREVENIRE, INDIVIDUARE E
GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA
La maggiore consapevolezza e
una formazione adeguata dei superiori e dei lavoratori e delle lavoratrici
possono ridurre l’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro.
Le imprese sono chiamate ad
adottare una dichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non
verranno tollerate.
La dichiarazione specificherà
le procedure da seguire qualora si verifichino dei casi.
Le procedure possono includere
una fase informale nella quale una persona indicata di comune accordo dalle
parti sociali sia disponibile a fornire consulenza e assistenza. Procedure
già adottate possono essere idonee per affrontare le molestie e la violenza.
Una adeguata procedura sarà
ispirata, ma non limitata, ai seguenti aspetti: è interesse di tutte le parti
procedere con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la
riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a
persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e
gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere
ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono
essere fondati su informazioni particolareggiate; le false accuse non devono
essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione disciplinare; può
rivelarsi utile un’assistenza esterna.
Qualora venga accertato che si
sono verificate delle molestie o violenze, occorre adottare misure adeguate
nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Ciò può
includere un’azione disciplinare che può comprendere il licenziamento.
Le vittime riceveranno sostegno
e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
I datori di lavoro, consultati
i lavoratori e le lavoratrici e/o i loro rappresentanti elaborano, attuano e
verificano l’efficacia di queste procedure per prevenire e affrontare i
problemi che si dovessero presentare.
Ove opportuno, le disposizioni
del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna
posta in essere, ad esempio, da parte di clienti, pazienti e studenti etc. |
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil,
“ Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, recepimento
dell’Accordo delle parti
sociali europee del 26
aprile 2007 (formato
PDF, 404 kB).
Tiziano Menduto
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