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"Il regolamento Reach: gli obblighi dei rappresentanti esclusivi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
04/03/2016 - In questi mesi PuntoSicuro, anche in relazione alle modifiche intervenute dopo il primo giugno 2015 relativamente al regolamento CLP e alla classificazione delle miscele, ha più volte affrontato nei suoi articoli il tema degli adempimenti, in materia di
sicurezza chimica, relativi ai regolamenti europei.
In particolare sono stati presentati i compiti di alcuni attori nella
catena di approvvigionamento di un prodotto chimico – i fabbricanti e gli importatori - in relazione a quanto richiesto dal Regolamento n. 1907/2006 (Regolamento REACH) e a quanto contenuto nello spazio web dell’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dedicato alle piccole e medie imprese (PMI).
Oggi affrontiamo, sempre con
riferimento a quanto indicato nel sito ECHA, le specificità, le responsabilità
e i compiti del
rappresentante esclusivo.
Infatti le imprese che hanno sede
al di fuori del SEE – lo “Spazio Economico Europeo” comprende gli Stati membri
dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia – “possono nominare un
rappresentante esclusivo stabilito in Europa che si
assume i compiti e le responsabilità che spettano agli importatori al
fine di garantire la conformità con il regolamento REACH”.
E questa procedura permette
dunque di “semplificare l'accesso dei loro prodotti al mercato del SEE,
assicurare l'approvvigionamento e ridurre le responsabilità degli importatori”.
Chi può essere un rappresentante esclusivo?
Il rappresentante deve:
- “essere una persona fisica o
giuridica materialmente stabilita nel SEE;
- disporre di conoscenze
sufficienti nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni
ad esse connesse;
- essere nominato d'intesa con un
fabbricante, un formulatore o un produttore di articoli, non stabilito nel SEE;
- essere responsabile
dell'adempimento delle prescrizioni di legge per gli importatori ai sensi del regolamento
REACH”.
Inoltre si segnala che i rappresentanti
esclusivi “possono rappresentare più fornitori non stabiliti nel SEE, ma devono
mantenere separate le informazioni relative a ciascuno di essi”.
E le società che non sono
stabilite nel SEE “devono informare gli importatori della stessa catena di
approvvigionamento della nomina di un rappresentante esclusivo”. In questo caso
tali importatori “vengono quindi considerati utilizzatori a valle ai sensi del
REACH”.
Non si è invece rappresentanti
esclusivi se:
- il fornitore “non stabilito nel
SEE è un distributore”;
- si agisce “unicamente in
qualità di rappresentante terzo nel processo di condivisione dei dati del REACH”.
Cosa deve fare il rappresentante esclusivo?
Deve “rispettare gli obblighi di
registrazione degli importatori e requisiti supplementari specifici per il
ruolo di rappresentante esclusivo”.
Riprendiamo dunque quanto detto
anche per altri attori della catena di approvvigionamento in relazione alla
predisposizione ed effettuazione di una
registrazione.
Ricordando il principio "
no data, no market"
(commercializzazione solo previa disponibilità dei dati), occorre dunque registrare
la sostanza all'ECHA.
In particolare è necessario “fornire
informazioni sulle proprietà e i pericoli della sostanza, nonché sul relativo uso
sicuro. La quantità di informazioni richiesta dipende dal tonnellaggio
importato e dai pericoli associati alla sostanza. Più il tonnellaggio e la
pericolosità di una sostanza sono bassi, minore è la quantità di informazioni
da fornire”.
Inoltre è necessario “
controllare se la sostanza è stata
preregistrata. Se così non fosse e sussistessero i requisiti per una
preregistrazione tardiva, la registrazione deve essere effettuata entro il 31
maggio 2018. In caso contrario, occorre registrare la sostanza prima di poterla
immettere sul mercato del SEE”.
Si ricorda, a questo proposito,
che la registrazione “viene effettuata congiuntamente con i fabbricanti e gli
importatori del SEE della stessa sostanza, con i quali è necessario condividere
i dati necessari per la registrazione”.
E in particolare la procedura che
i rappresentanti esclusivi e le imprese non stabilite nel SEE devono seguire “è
illustrata negli Orientamenti alla registrazione e nelle pagine del sito
Internet dedicate ai fabbricanti di paesi terzi”.
Si ricorda poi che oltre alle
disposizioni specifiche per gli importatori, “occorre rispettare le seguenti
disposizioni:
- fornire le informazioni agli
importatori (ora utilizzatori
a valle) affinché possano compilare le schede di dati di sicurezza e
conservare i dati relativi agli ultimi aggiornamenti delle schede forniti nel
corso dell'attività;
- predisporre e aggiornare un
inventario degli importatori e del tonnellaggio importato da ciascuno di loro;
su richiesta, fornire tali dati alle autorità preposte all'applicazione”.
Il sito si sofferma poi sulle
sostanze estremamente preoccupanti.
Infatti l'identificazione di una
sostanza come estremamente preoccupante e l'inclusione nell'elenco delle
sostanze candidate all'autorizzazione REACH “comporta ulteriori obblighi per i
rappresentanti esclusivi e per gli importatori non stabiliti nel SEE:
- per una sostanza importata in
quanto tale o come componente di una miscela occorre aggiornare la scheda di
dati di sicurezza esistente. Il rappresentante esclusivo (che sia il fornitore
effettivo o meno) deve documentare la fornitura della scheda di dati di
sicurezza aggiornata;
- per una sostanza contenuta in
un articolo importato, in determinate condizioni può essere necessario inviare
una notifica all'ECHA entro sei mesi dalla sua importazione”.
Può essere poi necessario chiarire
il proprio
ruolo nel processo di
autorizzazione.
Infatti “se si rappresenta
un'impresa non stabilita nel SEE e una delle sue sostanze è inclusa nell'elenco
di sostanze che richiedono un'autorizzazione, occorre informare l'impresa delle
relative conseguenze per il prodotto in questione. Se non sono previste
eccezioni generiche o specifiche riguardo alla procedura di autorizzazione a norma del
REACH, la suddetta impresa dovrà decidere se cessare l'esportazione della
sostanza nel mercato del SEE o se presentare una domanda di autorizzazione. Se
l'impresa non stabilita nel SEE decide di presentare domanda di autorizzazione,
può conferire al rappresentante esclusivo l'incarico di agire in suo nome”.
Infine si sottolinea che è
necessario attenersi alle
restrizioni.
Nel caso che i rischi che una
sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente non siano controllabili,
la sostanza può essere soggetta a restrizioni nel SEE. E queste restrizioni
possono comportare:
- “un divieto assoluto;
- una restrizione relativa alla
commercializzazione e agli usi specifici o una limitazione della concentrazione
della sostanza in miscele o articoli”.
Sono riportati gli esempi del divieto
sull'amianto, delle restrizioni in materia di commercializzazione e uso di
piombo in articoli di gioielleria e del limite sulla concentrazione di cromo
esavalente nei prodotti in pelle.
In ogni caso, indica infine il
sito ECHA, il rappresentante esclusivo deve informare l'impresa non stabilita
nel SEE “quando si applica una nuova restrizione, indicando le conseguenze che
essa comporta per il prodotto in questione”. E si deve documentare “la
fornitura di una scheda di dati di sicurezza aggiornata che contenga
informazioni in merito alla nuova restrizione”.
RTM
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