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"Medico competente: l’obbligo di comunicazione dei valori"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

07/03/2016 - Il Testo Unico che prevede che il medico competente, obbligatoriamente, effettui anche un monitoraggio biologico delle sostanze chimiche a cui il lavoratore è esposto, nell'ambito di un definito rischio chimico, prevede anche che lo stesso dia comunicazione al datore di lavoro ed al lavoratore di un eventuale superamento del valore limite.

Il punto di partenza è ovviamente il fatto che sia stato definito un rischio chimico NON basso per la sicurezza e NON irrilevante per la salute dei lavoratori (comma 2 dell'art. 224) e quindi si sia dato seguito all'attivazione della sorveglianza sanitaria.
 
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. (art. 229, comma 3).
Qui notiamo l'obbligo del medico di informare il singolo lavoratore sul risultato, informazione che può limitarsi alla consegna degli esiti, magari con una nota di commento.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 
Art. 229, co. 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)] 
Sanzioni per il preposto
Art. 229, co. 3: arresto fino a un mese o ammenda da 274,00 a 1.096,00 euro [Art. 263, co. 1, lett. b)] 
Sanzioni per il medico competente  
Art. 229, co. 3, primo periodo e 6: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)] 
Non comprendo la sanzione per il povero preposto.....però c'è!
 
 
Qualora quindi si riscontri il superamento di una valore limite il medico competente deve darne comunicazione al lavoratore interessato ed al datore di lavoro il quale deve dare seguito ad una catena di verifiche. Non solo decade quindi il segreto professionale ma si è obbligati a darne comunicazione al datore di lavoro.
Occorre altresì provvedere a rivisitare gli altri lavoratori che hanno avuto esposizioni simili.
Art. 229 comma 6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.  
Comma 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: 
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 223; 
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; 
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; 
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.  
Sanzioni 
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 229, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)] 
Sanzioni per il medico competente  • Art. 229, co. 3, primo periodo e 6: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)] 
 
Facciamo un esempio
Se nel corso degli annuali esami ai verniciatori, il medico competente rileva il superamento del valore limite dell'acido ippurico urinario, ha l'obbligo di informare, indipendentemente dalle considerazioni che può fare come medico del lavoro, il lavoratore ed il datore di lavoro. Quest'ultimo dovrà poi dare seguito alla serie di verifiche straordinarie tra cui la  straordinaria "sorveglianza sanitaria" dei lavoratori dello stesso reparto.
 
Considerata la materia penale, consiglio di utilizzare la forma scritta per dare seguito agli obblighi di legge.
 
Una scheda predisposta allo scopo
La scheda prevede la comunicazione anche al R.S.P.P. ed al R.L.S., omettendo, nella loro copia, il nominativo del lavoratore.
 
Si precisa che tutto quanto sopra riportato non rappresenta elementi di qualità ma meri adempimenti di obblighi di legge.  Invece l'integrazione della comunicazione al R.S.P.P. ed al R.L.S. potrebbe rispondere ad un requisito di qualità in quanto non previsto dalla normativa.
 
 
Dott. Cristiano Ravalli
 
Fonte: medicocompetente.blogspot.it

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