News
"Medico competente: l’obbligo di comunicazione dei valori"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
07/03/2016 - Il Testo Unico che prevede che il medico
competente, obbligatoriamente, effettui anche un monitoraggio biologico
delle sostanze chimiche a cui il lavoratore è esposto, nell'ambito di un
definito rischio chimico, prevede anche che lo stesso dia comunicazione al
datore di lavoro ed al lavoratore di un eventuale superamento del valore
limite.
Il punto di partenza è ovviamente il fatto che sia stato
definito un rischio
chimico NON basso per la sicurezza e NON irrilevante per la salute dei
lavoratori (comma 2 dell'art. 224) e quindi si sia dato seguito all'attivazione
della sorveglianza sanitaria.
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei
risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento
di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori. (art. 229, comma 3).
Qui notiamo l'obbligo del medico di informare il singolo
lavoratore sul risultato, informazione che può limitarsi alla consegna degli
esiti, magari con una nota di commento.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 229, co. 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da
2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 262, co. 2, lett. b)]
Sanzioni per il preposto
Art. 229, co. 3: arresto fino a un mese o ammenda da 274,00
a 1.096,00 euro [Art. 263, co. 1, lett. b)]
Sanzioni per il medico competente
Art. 229, co. 3, primo periodo e 6: arresto fino a due mesi
o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 264, co. 1, lett. a)]
Non comprendo la sanzione per il povero preposto.....però
c'è!
Qualora quindi si riscontri il superamento di una valore
limite il medico competente deve darne comunicazione al lavoratore interessato
ed al datore di lavoro il quale deve dare seguito ad una catena di verifiche.
Non solo decade quindi il segreto professionale ma si è obbligati a darne
comunicazione al datore di lavoro.
Occorre altresì provvedere a rivisitare gli altri lavoratori
che hanno avuto esposizioni simili.
Art. 229 comma 6. Nel caso in cui all’atto della
sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori
esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione
o il superamento
di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente
i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
Comma 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro
deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell’articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il
rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita
medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un’esposizione simile.
Sanzioni
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 229,
co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art.
262, co. 2, lett. a)]
Sanzioni per il medico competente • Art. 229, co. 3, primo
periodo e 6: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art.
264, co. 1, lett. a)]
Facciamo un esempio
Se nel corso degli annuali esami ai verniciatori, il medico
competente rileva il superamento del valore limite dell'acido ippurico
urinario, ha l'obbligo di informare, indipendentemente dalle considerazioni che
può fare come medico del lavoro, il lavoratore ed il datore di lavoro.
Quest'ultimo dovrà poi dare seguito alla serie di verifiche straordinarie tra
cui la straordinaria "sorveglianza sanitaria" dei lavoratori
dello stesso reparto.
Considerata la materia penale, consiglio di utilizzare la
forma scritta per dare seguito agli obblighi di legge.
La scheda prevede la comunicazione anche al R.S.P.P. ed al
R.L.S., omettendo, nella loro copia, il nominativo del lavoratore.
Si precisa che tutto quanto sopra riportato non rappresenta
elementi di qualità ma meri adempimenti di obblighi di legge. Invece
l'integrazione della comunicazione al R.S.P.P. ed al R.L.S. potrebbe rispondere
ad un requisito di qualità in quanto non previsto dalla normativa.
Dott. Cristiano Ravalli
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 950 volte.
Pubblicità