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"L’obbligo di vigilanza del datore di lavoro o a mezzo del preposto"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
14/03/2016 - Una sentenza questa della Corte di Cassazione nella quale
la stessa richiama gli obblighi di vigilanza
e di controllo da parte del datore di lavoro e del preposto sul comportamento che
il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività nonché l’obbligo
da parte dello stesso datore di lavoro di disporre e pretendere che i
lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nella
stessa sentenza viene ribadito, altresì, il principio ormai consolidato della
giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al quale il
sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad
incidenti che possono derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia
per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è
esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore stesso sia
stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle
mansioni affidategli e quindi al di fuori di ogni prevedibilità o quando il suo
comportamento, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia
consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle
ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella
esecuzione del suo lavoro.
Il caso, l’iter
giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza con la quale
il Tribunale ha condannato l’amministratore unico e responsabile tecnico di una
ditta esercente l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e
manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed
utilizzazione dell'energia elettrica, alla pena ritenuta di giustizia per il
reato di cui all'art. 590, 1 e 3 comma del codice penale per aver, in qualità
di datore di lavoro, cagionato ad un lavoratore dipendente della ditta stessa
lesioni personali gravi consistenti nell'"ematoma epidurale
traumatico", dalle quali è derivata una malattia della durata di
sessantaquattro giorni, per
colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare per avere
omesso, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di
una canalina metallica eseguita presso un cantiere e in violazione dell'art.
35, comma 4, del D. Lgs. 626/1994 e dell’art. 52, comma 7, del D.P.R. n.
164/1956, di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
fossero utilizzate correttamente. La colpa addebitatagli è consistita, nello
specifico, nel non avere disposto e preteso che nessun operatore stazionasse
sul piano in quota del trabattello, di fatto impiegato per portarsi in quota
durante le operazioni di stesura di cavi elettrici suddette, durante gli
spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il
rischio di ribaltamento connesso a tale operazione. Il giorno dell’infortunio,
in particolare, era successo che mentre il lavoratore infortunato era rimasto
posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote un suo collega aveva
spostata l'attrezzatura stessa verso una nuova posizione di lavoro, spingendola
manualmente, allorquando improvvisamente, a causa di uno spacco nel pavimento,
il trabattello si è ribaltato determinando la caduta a terra del lavoratore su
di esso posizionato che ha riportate così le sopradescritte conseguenze lesive.
Avverso la predetta decisione della Corte di Appello l’imputato
ha ricorso per cassazione personalmente deducendo una inosservanza ed una erronea
applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente ha messo
in evidenza da una parte che il lavoratore era stato preventivamente e
perfettamente formato ed istruito e dall’altra che il suo comportamento
imprudente sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di
Cassazione. Con riferimento alla motivazione legata alla formazione del
lavoratore la Corte suprema ha fatto rilevare che l’omissione
formativa non era oggetto di contestazione, essendo stato invece addebitato
al datore di lavoro di aver autorizzato l'esecuzione di operazioni lavorative
in altezza, senza premurarsi di controllare personalmente o a mezzo del
preposto che le stesse avvenissero in sicurezza. Quanto al comportamento
imprudente del lavoratore che, secondo l’imputato, avrebbe dovuto scendere dal
trabattello e spostarlo per poi risalirvi in tutta sicurezza, la Sez. IV ha
messo in evidenza che la Corte territoriale aveva ritenuto che l’imputato, in
quanto titolare dell'obbligo di protezione dell'incolumità e della vita dei
propri dipendenti, avrebbe dovuto comunque inibire quel comportamento ed ha
ritenuto che la condotta del lavoratore non potesse essere considerata estranea
alle mansioni alle quali era stato adibito.
La Corte suprema ha messo in evidenza quindi che la
sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio consolidato nella
giurisprudenza della Corte di legittimità in base al quale “
il sistema prevenzionistico mira a tutelare
il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua
negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario
delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il
comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da
quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni
affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di
lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in
qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e,
quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del
lavoro”. La Sez. IV ha rimarcato, altresì, come non fosse emersa alcuna
estraneità del comportamento
del lavoratore rispetto alle mansioni che di fatto gli erano state
affidate. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali.
Gerardo Porreca
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