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"Formazione per la sicurezza in caso di sospensione dell’attività "
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
14/03/2016 - Il Ministero del lavoro con Circolare n. 8 del 12
febbraio 2016, si è espresso in riferimento alla questione dell’erogazione
della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori
che fruiscono di prestazioni di sostegno al reddito in costanza del rapporto di
lavoro.
Il tema è già stato oggetto dell’
interpello n.16 del 2013
( Interpello:
gli obblighi formativi per i lavoratori sospesi dall’attività) e della circolare
n. 28 del 14 novembre 2014 del Ministero del lavoro in tema di contratti di
solidarietà difensiva cd di tipo B, che fornisce indicazioni operative sulla
procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà, precisando:
“Durante le ore di astensione
dal lavoro per l’applicazione del regime di solidarietà è possibile che i
lavoratori svolgano attività formativa, purché, in relazione alla stessa, si
verifichino le seguenti condizioni, che devono tutte sussistere
cumulativamente:
1. necessità di adibire il lavoratore, nell’ambito dei processi di
riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli
cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l'utilizzo di
nuove apparecchiature;
2. esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente
combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni
o all’utilizzo di nuove apparecchiature;
3. presenza, nel momento di formazione, di un tutor (lavoratore già
esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell'utilizzo di nuove tecnologie), un
istruttore o altra figura analoga”.
In entrambi i documenti è
evidente che si tratta di requisiti e condizioni che riguardano un tipo di
formazione differente da quella regolata negli accordi
Stato-Regioni del 2011 e del 2012.
L’interpello del 2013 ha una
portata generale e non opera distinzioni nell'ambito delle misure di sostegno
al reddito (visto il carattere ampio della norma della legge n. 92/2012 che
impone l’obbligo formativo per tutti i lavoratori destinatari di ammortizzatori
sociali), dunque, la circolare del 2014 restringeva impropriamente l’ambito
applicativo dell’interpello n. 16/2013.
Per superare la criticità
determinata dal contrasto delle due indicazioni, Confindustria ha sollecitato
un chiarimento da parte dello Stesso Ministero del lavoro, che troviamo
espressamente nella recentissima circolare 12 febbraio 2016, n. 8.
Il Ministero, infatti,
condividendo l'impropria limitazione, in accoglimento della richiesta, ha
precisato che, “fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di
svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, si
precisa che, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs.
n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello
n. 16 del 22 maggio 2013”.
In questo modo, si restituisce la
dovuta ampiezza all’interpello del 2013, che non distingue tra le differenti
ipotesi di prestazione di sostegno al reddito e non introduce alcuna condizione
in ordine alla possibilità di formare i lavoratori in corso di fruizione degli ammortizzatori
sociali ed alle relative modalità.
Federica Gozzini
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