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"Sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi in edilizia"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
16/03/2016 - Con riferimento al sensibile aumento degli anni delle malattie
professionali denunciate dai lavoratori edili, il Piano Nazionale
Edilizia 2015-2018 prevede che la vigilanza si occupi in specifico anche
della valutazione della
sorveglianza sanitaria messa in atto dal Medico Competente. Ed anche della congruenza di tale sorveglianza con la
valutazione dei rischi.
Per parlare di queste tematiche si è tenuto il 6 novembre 2015 a Capannori (Lucca) il seminario “
Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria in edilizia” organizzato a cura dell'unità funzionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell' Azienda USL 2 di Lucca.
Uno degli interventi che si è
soffermato sulla sorveglianza sanitaria e sulla valutazione dei rischi, con
riferimento al ruolo del medico competente, si intitola “
La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi e
alla prevenzione in edilizia” ed è a cura del dott. Carlo Grassi.
La relazione, che presenta nel
dettaglio il ruolo e i compiti del medico competente, ricorda
che la
sorveglianza sanitaria
corrisponde all’insieme “degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato
di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa”.
Ed è effettuata, come indicato
dal D.Lgs. 81/2008, dal medico
competente:
- “nei casi previsti dalla
normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6);
- qualora il lavoratore ne faccia
richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi”.
E il medico competente (MC) programma
ed effettua la sorveglianza sanitaria “attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
Questi gli obiettivi, lo
scopo della sorveglianza sanitaria (SS):
- “valutare l’idoneità specifica al lavoro;
- scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie
cliniche o precliniche (diagnosi precoce);
- prevenire peggioramenti della salute del lavoratore
(prevenzione secondaria);
- valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di
lavoro;
- rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per
sicurezza e salute”.
E la sorveglianza sanitaria “essendo
l’unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci,
deve essere necessariamente inserita a
pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi”.
In questo senso il Medico
Competente “individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di
sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni
mansione:
i fattori di rischio (oggetto
della valutazione) per i quali è istituita la Sorveglianza Sanitaria,
la periodicità della visita medica, gli accertamenti strumentali e/o di
laboratorio e loro periodicità”. E tale
protocollo
di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs.
81/2008.
Il relatore ricorda, tra l’altro,
che lo stesso articolo 29 indica che la stessa la valutazione deve essere
immediatamente rielaborata anche quando “i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità”. E a seguito di tale rielaborazione “le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate”.
Si indica inoltre che sarebbe
auspicabile che il protocollo di sorveglianza “fosse
esposto in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di
rischio fossero indicati:
- effetti avversi/organi
bersaglio;
- accertamenti mirati di primo
livello;
- altri eventuali accertamenti di
secondo livello;
- eventuali riferimenti normativi
o tecnici (leggi, linee guida);
- periodicità suggerite (in
rapporto alle fasce di intensità di esposizione)”.
Viene riportato un
esempio relativo alla movimentazione
manuale dei carichi (MMC).
In particolare vengono inclusi in
questo rischio “i lavoratori che svolgono queste attività in modo non
occasionale, sia nel corso del turno di lavoro, che nel complesso dell’attività
lavorativa”. Ad esempio un’attività di MMC “svolta alcune volte nell’arco del
turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi
occasionale”.
In questo caso:
-
effetti avversi/organi bersaglio: “1. Apparato locomotore, specie
rachide LS; 2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC accompagnata
da sforzo fisico intenso e/o prolungato”;
-
accertamenti mirati di primo livello: “1. Visita medica con
anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]; 2.
ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato;
-
altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non
esaustivi): “Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG; Visita fisiatrica o di
altro specialista; visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo;
-
eventuali riferimenti (leggi, linee guida): D.Lgs. 81/08; Coord. Tec. Regioni: Linee Guida;
Linee guida SIMLII; (...)
-
periodicità suggerite in rapporto alle fasce di intensità di
esposizione: se Indice Sintetico di Rischio NIOSH >1 biennale, se
>0.75 almeno quadriennale.
La relazione, di cui vi invitiamo
a leggere integralmente gli atti, si sofferma poi sulle varie visite mediche di
cui si compone la sorveglianza
sanitaria, sulla cartella sanitaria, sul riscorso all’organo di vigilanza e
sul registro per i lavoratori esposti a rischi cancerogeni.
Viene riportata anche l’
analisi di alcuni dati risultanti dalla
vigilanza nelle aziende.
Da questa vigilanza risulta, ad
esempio: la presenza del protocollo sanitario (ma non sempre riferito al
profilo di rischio); l’assenza di tracce degli “incontri, riunioni, contatti
con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori”;
l’assenza di “riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR”. E si fa
riferimento anche alle assenze o carenze relative a: Verbale di sopralluogo
negli ambienti di lavoro, Promozione della salute, ...
Sono anche riportate anche
possibili situazioni positive riguardo alla
collaborazione del MC alla valutazione dei rischi. Ad esempio:
- “il MC ha effettuato il
sopralluogo;
- la SS è stata attivata previa
acquisizione del DVR da parte del MC e dopo l'effettuazione del sopralluogo ;
- il DVR risulta adeguato, è
sottoscritto dal MC con/senza ulteriori osservazioni” o, in alternativa, “il
DVR risulta inadeguato ma il MC, pur avendolo firmato, ha prodotto le sue
osservazioni (tali osservazioni, oltre ad essere congrue, sono documentabili:
nella relazione di sopralluogo, nella relazione sanitaria annuale, nel verbale
della riunione periodica, in apposito documento inviato al DL”);
- se il DVR è adeguato “i profili
di rischio e i protocolli sanitari sono coerenti con il DVR” e le “mansioni
specifiche e le eventuali limitazioni/prescrizioni riportate nelle cartelle e
nei giudizi di idoneità sono coerenti con il DVR”.
Ricordando che la gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro è in capo al datore di lavoro (ddl), l’intervento
si conclude riportando gli
obblighi del
datore di lavoro nei riguardi del medico competente (con riferimento al
D.Lgs. 81/2008):
- “Nominare il medico competente,
previa consultazione del RLS nei casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza
sanitaria - Art.18 Co 1 Lett.a);
- Assicurare al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia -
Art. 39 Comma 4;
- Fornire al medico competente
informazioni su natura dei rischi, risultati della valutazione dell’esposizione
dei lavoratori, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle
misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e
malattie professionali, provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza -
Art.18 Comma 2;
- Richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi a lui demandati - Art. 18 Comma 1 Lettera g);
- Inviare a visita medica i
lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria -
Art. 18 Comma 1 Lettera g);
- Vigilare affinché i lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità - Art. 18 Comma 1 Lettera
bb);
- Attuare le misure indicate dal medico
competente e, nel caso di inidoneità alla mansione specifica, adibire il
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di
salute - Art. 42 Comma 1;
- Comunicare tempestivamente la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria - Art. 18 Comma 1 Lettera g-bis);
- In caso di effetti sanitari
imputabili all’esposizione segnalati dal medico competente rivedere il
documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione - Art. 29 Comma
3;
- Garantire a propria cura e
spese l’esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e
degli accertamenti diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico
competente - Art. 41 Comma 4”.
“ La collaborazione del medico competente alla valutazione dei
rischi e alla prevenzione in edilizia”, a cura del dott. Carlo Grassi,
intervento al seminario “Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria in
edilizia” (formato PPT, 7.95 MB).
RTM
, novembre
2015
Sorveglianza sanitaria, malattie professionali
Tiziano Menduto
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