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"Codice prevenzione incendi: novità in ambito manutentivo?"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
16/03/2016 - Nei mesi precedenti e nei mesi successivi alla pubblicazione del cosiddetto nuovo “
Codice di prevenzione Incendi”, PuntoSicuro – con la pubblicazione di approfondimenti e la realizzazione di interviste –
è entrata nel dettaglio delle nuove norme con riferimento non solo a
quanto contenuto nel Codice, ma anche agli obiettivi di chi ha lavorato
alla sua stesura del testo del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (entrato in vigore il 18 novembre 2015).
Non potevamo dunque farci sfuggire l’occasione di poter affrontare
oggi un tema importante come le conseguenze del decreto sulla
manutenzione degli impianti antincendio. Un tema affrontato in un intervento ad un convegno, dal titolo “
Antincendio: focus e novità”, che si è tenuto il 12 novembre 2015 nell’ambito delle
Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
Nell’intervento “
Controllo e manutenzione impianti e attrezzature
antincendio”, a cura di Marino Mariani (CEA Estintori SpA), ci si pone una
semplice, ma rilevante domanda: il documento “
Norme tecniche di prevenzione incendi”
allegato al nuovo “ Codice
di prevenzione Incendi”, introduce novità in ambito manutentivo?
Per rispondere a questo quesito il relatore riporta alcuni
riferimenti legislativi correlati alla manutenzione
degli impianti antincendio.
Ad esempio sottolinea che il
D.Lgs.
81/2008 all’articolo 15 (Misure generali di tutela) indica che tra le misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro bisogna comprendere anche la ‘
regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti’.
Riporta poi l’articolo 4 del
D.M.
10 marzo 1998:
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e
sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in
assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall'installatore.
Inoltre presenta l’articolo 6 del D.P.R.
1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122":
Art. 6.
Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato
1 del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni,
hanno l’obbligo di mantenere in stato di
efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed
interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate
dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della
ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4,
comma 1 del presente regolamento, nonché di assicurare una adeguata
informa-zione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività,
sulle misure di prevenzione e pro-tezione adottate, sulle precauzioni da
osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare
in caso di incendio.
2.
I controlli, le verifiche,
gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1,
devono essere annotati in un apposito
registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza
del Comando.
Veniamo finalmente a quanto contenuto nel nuovo Decreto 3
agosto 2015 con riferimento al capitolo S.5 (
Gestione della Sicurezza antincendio):
S.5.6.4 - Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature
antincendio
1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo
alle norme e documenti tecnici pertinenti e al manuale di uso e manutenzione
dell'impianto e dell'attrezzatura.
Nota. L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici è
reperibile nel paragrafo S.5.8
(...)
3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle
attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno quelle
indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché dal manuale d'uso
e manutenzione dell'impianto.
4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è
svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte,
che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
L’intervento ripropone poi il
DM
9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio” dove all’articolo 6 (Sistema di Gestione della
sicurezza antincendio) si indica che ‘
la
progettazione antincendio eseguita mediante l’approccio ingegneristico comporta
la necessità di
elaborare un documento
contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della
sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e
le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni
imprescindibili per l’esercizio dell’attività’. Quindi quando previsto, con
riferimento anche alla manutenzione.
Ricordiamo poi che, come indicato nel capitolo S.5 (Gestione della
Sicurezza antincendio) del documento “
Norme tecniche di prevenzione incendi”,
allegato al
Decreto 3 agosto 2015, la
gestione
della sicurezza antincendio (GSA) “rappresenta la misura antincendio
organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di
sicurezza dell’attività in caso di incendio”. E riguardo (S.5.5) alla progettazione
della GSA, nella Relazione Tecnica il Progettista deve dare anche ‘
indicazioni sulla manutenzione ed il
controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio’.
Inoltre (S.5.6) la gestione
della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività deve prevedere
‘
il controllo e la manutenzione di
impianti ed attrezzature antincendio’ (di cui ai paragrafi S.5.6.2, S.5.6.3
e S.5.6.4 del documento).
Senza dimenticare che (S.5.6.3) ‘
ove
previsto dalla soluzione progettuale individuata, il Responsabile dell’attività
deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni
di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio’. E sulla base del profilo di rischio dell’attività e delle
risultanze della progettazione, il piano deve prevedere anche ‘
la programmazione delle manutenzioni,
secondo le disposizioni vigenti dei sistemi e impianti e
attrezzature antincendio’.
E dunque “quando la
Gestione
della Sicurezza Antincendio (GSA):
- è garantita da progettazione antincendio effettuata mediante approccio
ingegneristico;
- prevede interazione tra i sistemi/impianti;
- impatta sui contesti o condizioni ambientali;
- espone gli utilizzatori a rischi specifici presenti;
- (...)
le indicazioni sulla gestione di quel sistema nel suo insieme è necessario
siano previste nella
Relazione Tecnica
del progettista affinché possano essere acquisite ed applicate dalla Ditta di Manutenzione
nelle fasi manutentive previste”.
Rimandiamo alla lettura integrale delle slide correlate all’intervento,
che riportano anche ulteriori indicazioni e utili esempi.
In definitiva, quindi, cosa cambia?
A questa ultima domanda il relatore risponde: “in molti casi nulla, in
altri casi molto”.
E sicuramente “cambia l’approccio, non solo orientati alla quantità
degli oggetti, necessariamente orientati alla lettura attenta e alla comprensione
del progetto, alle logiche di funzionamento”.
“ Controllo e manutenzione
impianti e attrezzature antincendio”, a cura di Marino Mariani (CEA Estintori
SpA), intervento al convegno “Antincendio: focus e novità” che si è tenuto a
Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 2.15 MB).
RTM
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