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"Responsabilità e posizione di garanzia del direttore di stabilimento"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
21/03/2016 - Fornisce la Corte di Cassazione in questa sentenza un
chiarimento sulla posizione di garanzia assunto dal direttore di uno stabilimento
in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei
lavoratori dipendenti. Il direttore di stabilimento infatti, ha sostenuto la
Corte suprema, è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei
precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di
funzioni, in quanto in virtù della posizione apicale ricoperta in azienda assume
una posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo
stesso risponde pertanto della mancata adozione delle misure organizzative ed
integrative di controllo e di vigilanza demandate a colui che nello
stabilimento riveste un ruolo apicale e quindi del tutto differenti da quelle
di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del
preposto e finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni. Beninteso
però, ha aggiunto la Corte di Cassazione, al direttore di stabilimento non
possono farsi carico, in ragione della qualifica funzionale rivestita, scelte
gestionali generali che sono rimesse invece al datore di lavoro.
Il fatto, l’iter
giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il direttore di uno stabilimento e responsabile della
sicurezza di una società di gestione dello stesso è stato tratto a giudizio
unitamente al preposto, nei cui confronti la sentenza di primo grado è passata
in giudicato non essendo stata proposta impugnazione, per rispondere del reato
di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche in
danno di un lavoratore dipendente. La Corte d'Appello, successivamente, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale appellata dall’imputato, concessa
all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta
unitamente alle già concesse attenuanti generiche prevalente sulla contestata
aggravante, rideterminava la pena in giorni 40 di reclusione, sostituita con la
sanzione pecuniaria di € 1520,00 di multa, revocando in accoglimento di una
specifica istanza difensiva il concesso beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Avverso tale decisione l’imputato ha ricorso in
Cassazione a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell'art.
606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 40 cpv cod.
pen. nonché agli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81 del 2008, la violazione
dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e
manifesta illogicità intrinseca della motivazione in punto di riconducibilità a
lui del ruolo di preposto, per contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione e per travisamento della prova ed omessa motivazione sul punto,
rispetto agli atti del processo ed alla sentenza emessa dal Tribunale, sempre
in relazione al ruolo del preposto, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod proc. pen. e 24 e
111 Cost., essendo il fatto addebitato in sentenza diverso da quello descritto
al capo di imputazione e la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen. per omessa motivazione in relazione al motivo di appello relativo
alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mancato espletamento
dell'esame dell'imputato.
Le decisioni della
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato
dall’imputato. La stessa ha ricordato che il lavoratore si è infortunato mentre
azionava un trapano a colonna privo dello schermo di protezione e che
all’imputato, quale direttore dello stabilimento
nel quale si era verificato l'infortunio, era stato contestato di aver messo a
disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee ai fini della salute e
della sicurezza nonché adeguate al lavoro da svolgere. Non è in contestazione,
ha aggiunto la stessa Corte, la circostanza che l'infortunio occorso al lavoratore
era stato determinato da una manovra dallo stesso operata che era stata resa
possibile solo ed in quanto il trapano a colonna sul quale operava era
sprovvisto di adeguata protezione che consentisse all'operaio stesso di non venire
in contatto con le parti in movimento della macchina. Il ricorrente ha
sostenuto altresì che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta alla sua condanna
per un fatto diverso da quello in contestazione (l'aver messo a disposizione
dei lavoratori attrezzature non idonee). La suprema Corte ha precisato a riguardo
che, a prescindere dalla circostanza che non è stato chiarito con sufficiente
certezza se i dispositivi di sicurezza, pure in ipotesi acquistati dalla
società, fossero stati debitamente e correttamente installati, la gravata
sentenza ha chiarito che la violazione della disposizione che prevede
l'apposizione di una protezione atta ad evitare il contatto delle mani del
lavoratore con gli organi della macchina in movimento, è ravvisabile sia
nell'ipotesi in cui lo schermo o altro meccanismo di protezione non sia mai
stato apposto, come in quella in cui sia stata successivamente rimossa.
Deve peraltro ritenersi legittimamente consentito al
giudice, ha così proseguito la Sez. IV, individuare, oltre agli elementi di
fatto contestati, altri profili del comportamento colposo dell'imputato
emergenti dagli atti processuali in relazione ai quali questi sia stato posto
in grado di difendersi. Quanto alla posizione di garanzia del ricorrente va
precisato che nel capo di imputazione è stato precisato che lo stesso rivestiva
la qualifica di "direttore di stabilimento", ruolo peraltro
pacificamente ammesso dallo stesso imputato. Sul punto quindi la suprema Corte
ha precisato che “
in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per
azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti
antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di
funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una
posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e
della salute dei lavoratori dipendenti”.
Se ovviamente
all’imputato, ha così proseguito la Sez. IV, “
in
ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte
gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto
pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta
nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo una ben precisa e netta posizione
di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della
salute dei lavori dipendenti in servizio nello stabilimento dallo stesso
prevenuto diretto”. “
Appare pertanto
corretta”, secondo la Sez. IV,
l'indicazione della Corte di merito alle regole cui si sarebbe dovuto attenere
l'imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento,
sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed
integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un
ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di
ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del
semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di
infortuni quale quello di cui è causa”.
La suprema Corte, in conclusione, ha ritenuto anche privo
di fondamento il tentativo dell'imputato di addossare ogni responsabilità al preposto
condannato in primo grado essendo peraltro pacifico che in tema di infortuni
sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno
è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin
quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della
singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela
antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
Gerardo Porreca
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