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"Ispezioni: l’elenco minimo dei documenti richiesti alle aziende"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/03/2016 -
Come anticipato in un precedente articolo, alcune Aziende Sanitarie vogliono aumentare la
trasparenza per far conoscere le caratteristiche, le specificità delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro.
È il caso dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso che ha creato uno spazio web destinato a chi vuole:
- conoscere le modalità con cui il Servizio Prevenzione Igiene e
Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) effettua i controlli durante
l’attività ispettiva;
- conoscere le norme che devono essere rispettate da parte dei datori di lavoro;
- autovalutare il grado di conformità alla normativa.
Riprendiamo oggi brevemente il contenuto dell’
Elenco minimo dei documenti richiesti all’azienda in caso di ispezione SPISAL,
una nota informativa “per comunicare alle aziende quali siano i
documenti richiesti abitualmente e che è opportuno siano tenuti a
disposizione nell’unità locale”. Nel documento si ricorda poi che
l’elenco completo di tutti i documenti che l’azienda “deve possedere, in
funzione dell’attività svolta e delle caratteristiche aziendali è
disponibile nella Check List 1, pubblicata nel sito tematico SPISAL del
sito internet della ULSS 9. Si rimanda a quel documento anche per i
riferimenti normativi e i casi specifici in cui la documentazione deve
essere presente”.
Elenco minimo dei documenti richiesti all’azienda in caso ispezione SPISAL
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro - ULSS 9 Treviso
(...)
Qui sono elencati soltanto i
documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente in tutti i tipi di
controlli, fermo restando che, per esigenze specifiche, in caso di infortunio o
malattia professionale o per quanto emerso nel corso dell’ispezione, possono
essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l’azienda è
tenuta ad esibire.
In caso di malattia professionale
o infortunio sul lavoro può essere richiesta tutta la documentazione necessaria
per accertare le responsabilità dell’evento.
CANTIERE:
- Notifica preliminare, se
pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Nomina Coordinatori per la
Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei Lavori, se pertinente per
le caratteristiche del cantiere;
- Piano sicurezza e coordinamento
(PSC), se pertinente per le caratteristiche del cantiere;
- Piano Operativo Sicurezza
(POS);
- Piano montaggio uso e smontaggio
dei ponteggi (PIMUS) , comprensivo di disegno esecutivo, se sono presenti
ponteggi;
- Formazione dei lavoratori
adibiti al montaggio dei ponteggi;
- Dichiarazione di conformità
impianto elettrico alla regola dell’arte;
- Verifiche attrezzature, se presenti
attrezzature soggette a verifiche periodiche (art. 71 comma 11 e allegato VII
del D.Lgs 81/08);
- Formazione attrezzature che
richiedono particolari abilitazioni (art. 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni
del 22/02/2012), se presenti in cantiere;
- Formazione e addestramento
all’uso dei DPI contro le cadute dall’alto, se pertinente per le
caratteristiche del cantiere.
STABILIMENTO (valido anche per le aziende presenti in CANTIERE, se
necessario approfondire l’ispezione a causa di evidenti carenze di sicurezza):
- Organigramma aziendale con
individuazione del datore di lavoro, dirigenti, preposti, eventuali deleghe e
sub deleghe;
- Documento valutazione dei
rischi (o stralci del documento in caso di controllo parziale o mirato);
- Nomina RSPP con documentazione
attestante la formazione e il possesso dei requisiti previsti;
- Nominativo RLS/RLST (e
formazione specifica per il ruolo);
- Designazione addetti primo
soccorso;
- Designazione addetti lotta
antincendio ed emergenza;
- Formazione degli addetti primo
soccorso e lotta antincendio;
- Verifiche attrezzature (art. 71
comma 11 e allegato VII del D.Lgs 81/08), se presenti attrezzature soggette a
verifiche periodiche;
- Formazione attrezzature che
richiedono particolari abilitazioni (art.
73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), se presenti;
- Nomina del medico competente e
protocollo sorveglianza sanitaria;
- Test per tossicodipendenza ove
previsti;
- Formazione dei lavoratori
(generale e specifica di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011);
addestramento ove necessario;
- Libretti uso e manutenzione
delle macchine e delle attrezzature;
- Attestazione consegna DPI, ove
pertinente;
- Formazione all’uso dei DPI, ove
pertinente;
- Certificato Prevenzione
Incendi, ove previsto
ULSS 9 Treviso, “ Elenco minimo
dei documenti richiesti all’azienda in caso ispezione SPISAL”, documento
elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione
Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro,
Ver1 del 28/11/2013 (formato PDF, 22 kB).
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su vigilanza e
controllo (anche con riferimento alle novità del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 149).
Fonte: SPISAL Ulss
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